Legislatura: 19Seduta di annuncio: 280 del 16/04/2024
Primo firmatario: PENZA PASQUALINO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/04/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 16/04/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 17/04/2024 SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO) DICHIARAZIONE VOTO 17/04/2024 Resoconto PENZA PASQUALINO MOVIMENTO 5 STELLE Resoconto MADIA MARIA ANNA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/04/2024
NON ACCOLTO IL 17/04/2024
PARERE GOVERNO IL 17/04/2024
DISCUSSIONE IL 17/04/2024
RESPINTO IL 17/04/2024
CONCLUSO IL 17/04/2024
La Camera,
premesso che:
il provvedimento reca misure volte a garantire l'attuazione degli interventi del PNRR scongiurandone lo sforamento del cronoprogramma, anche attraverso il «rafforzamento della capacità amministrativa» delle amministrazioni che ne sono titolari;
si tratta, in proposito, del quarto di questa tipologia di provvedimenti d'urgenza, qualificati, come ricordato dal Comitato per la legislazione, «provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo», categoria elaborata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 244 del 2016) per descrivere quei provvedimenti nei quali «le molteplici disposizioni che li compongono, ancorché eterogenee dal punto di vista materiale, presentano una sostanziale omogeneità di scopo»; al tempo stesso però la medesima Corte, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso ad un'altra ratio unitaria dai contorni estremamente ampi, la «materia finanziaria» in quanto essa si «riempie dei contenuti definitori più vari»; in proposito, andrebbe approfondito se tali considerazioni non possano valere anche per la finalità sopra individuata del «rafforzamento della capacità amministrativa» delle amministrazioni titolari di interventi del PNRR; ciò premesso, potrebbe essere oggetto di approfondimento la riconducibilità alle finalità sopra descritte dell'articolo 8, comma 23 (interventi relativi alla società Autostrada Pedemontana Lombarda Spa), dell'articolo 9, comma 5 (risorse per l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina); dell'articolo 12, commi 12 e 13 (semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana); dell'articolo 20, commi da 3 a 5 (assetto societario della società PagoPA); dell'articolo 22, commi 5, 6, 7 (albo dei periti presso il tribunale), dell'articolo 29, commi da 15 a 18 (esonero contributivo per lavoro domestico), e dell'articolo 32, comma 2 (realizzazione delle strutture di accoglienza di migranti in Albania);
in proposito preme al firmatario segnalare all'articolo 10, inerente alla riorganizzazione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il comma 4 – ad avviso del firmatario un atto puramente emulativo in senso giuridico – il quale dispone che al Presidente e ai componenti del CNEL, non si applica il divieto di incarichi dirigenziali, direttivi, di consulenza e di studio a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e, quando lo consente, lo consente per un solo anno e gratuitamente;
non poche norme, quella in commento, unitamente ad altre introdotte o prorogate di recente – quali la permanenza in servizio al raggiungimento dell'anzianità di servizio, l'accensione di contratti a tempo determinato di durata anche superiore ai 36 mesi in deroga alla disciplina vigente, quest'ultima, oltre ad alimentare il precariato ci espone ad infrazioni in sede europea – non appaiono le soluzioni ideali per sopperire alle annose criticità in cui versano le pubbliche amministrazioni, né esse appaiono soddisfare i principi di efficacia, efficienza ed economicità,
impegna il Governo:
ferme restando le prerogative parlamentari:
ad adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa, affinché le amministrazioni pubbliche che si trovino in carenza di organico, con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione, procedano allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO) nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza;
a prescindere dalla sua onerosità, integrale o parziale che sia, a valutare gli effetti della norma di cui all'articolo 10, comma 4, e a rivederla, a fronte della disciplina generale vigente in materia e, in particolare, sulla base della sua replicabilità, del suo potenziale effetto emulativo.
9/1752-A/56. Penza.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):assunzione
aiuto sociale
contratto di lavoro