ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01752-A/047

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 280 del 16/04/2024
Firmatari
Primo firmatario: DI LAURO CARMEN
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/04/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 16/04/2024
GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 16/04/2024
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 16/04/2024


Stato iter:
17/04/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/04/2024
SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 17/04/2024
Resoconto QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/04/2024

NON ACCOLTO IL 17/04/2024

PARERE GOVERNO IL 17/04/2024

DISCUSSIONE IL 17/04/2024

RESPINTO IL 17/04/2024

CONCLUSO IL 17/04/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01752-A/047
presentato da
DI LAURO Carmen
testo di
Martedì 16 aprile 2024, seduta n. 280

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame detta disposizioni per la realizzazione degli investimenti non più finanziati con le risorse del PNRR e in materia di revisione del PNC (Piano per gli investimenti complementari al PNRR); in particolare, le predette disposizioni conseguono agli effetti finanziari netti derivanti dalla revisione del PNRR adottata con la decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

    per effetto delle predette modifiche apportate al PNRR, la dotazione complessiva del Piano è passata da 191,5 miliardi di euro a 194,41 miliardi di euro (di cui 122,6 miliardi di euro di prestiti e 71,8 miliardi di euro di sovvenzioni a fondo perduto);

    le modifiche apportate al PNRR non si sono, tuttavia, limitate a programmare le risorse aggiuntive assegnate all'Italia, ma hanno inciso in maniera più ampia sui contenuti del Piano, ridefinendone il quadro finanziario interno, con conseguente necessità di rimodulazione e integrazione delle risorse a suo tempo attivate a livello nazionale per assicurare l'attuazione del PNRR;

    gli investimenti destinati al programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», già finanziati a carico del Fondo complementare al PNRR, sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando i progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti (si tratta quindi di risorse nazionali già previste a legislazione vigente per l'edilizia sanitaria);

    in sostanza per effetto delle modifiche fatte al PNRR le risorse destinate al programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» saranno poste a carico di risorse nazionali già previste a legislazione vigente per l'edilizia sanitaria il cui impiego, si ricorda, è trentennale; tale previsione non si applica alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Campania;

    con il provvedimento all'esame vengono rimodulate risorse per gli investimenti in sanità per oltre 1,8 miliardi di euro, di cui 1,2 che la norma pone a carico dei fondi di cui al menzionato articolo 20 già destinati alle regioni;

    a riguardo le regioni hanno fortemente protestato rilevando come non risulti, alle regioni medesime, un'effettiva disponibilità delle risorse ex articolo 20 per l'edilizia sanitaria: i fondi articolo 20 che le regioni considerano già assegnati vengono ridestinati da una norma nazionale, superando la programmazione regionale già avvenuta (es. delibere di consiglio regionale);

    la sottrazione di risorse del PNC, per 1,2 miliardi di euro, poste dal decreto a carico dell'articolo 20, viene effettuata senza alcun chiarimento analitico da parte del Governo volto a declinare quali e quanti siano gli interventi, per ciascuna regione; inoltre l'esclusione dell'applicazione della norma per le province autonome di Trento e di Bolzano e per la regione Campania parrebbe beneficiare, per ragioni ignote, i territori esclusi;

    a riguardo le regioni hanno rappresentato come la riprogrammazione, a livello nazionale, su fondi già ripartiti alle regioni, non tenga conto del diritto, esercitato dalle regioni, alla propria programmazione, già in atto; i tecnici regionali osservano infatti come questa sovrapposizione alla programmazione regionale possa presentare problemi di costituzionalità, nel rapporto Stato-regioni, nel rispetto delle specifiche competenze;

    le regioni hanno pertanto posto il tema dell'impossibilità di dare luogo, come invece programmato, agli interventi di messa in sicurezza degli ospedali, con pesanti ricadute sui territori,

impegna il Governo

a rimodulare, nel primo provvedimento normativo utile, le risorse per gli investimenti in sanità per almeno 1,2 miliardi di euro, affinché le stesse siano poste nuovamente a carico del PNC e non già dei fondi già destinati alle regioni ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, in coerenza e a salvaguardia della programmazione regionale e dei bilanci degli enti territoriali, senza in alcun modo sottrarre risorse finalizzate alla realizzazione del programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile».
9/1752-A/47. Di Lauro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pianificazione regionale

investimento

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