Legislatura: 19Seduta di annuncio: 280 del 16/04/2024
Primo firmatario: LOVECCHIO GIORGIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/04/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 16/04/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 17/04/2024 SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/04/2024
NON ACCOLTO IL 17/04/2024
PARERE GOVERNO IL 17/04/2024
RESPINTO IL 17/04/2024
CONCLUSO IL 17/04/2024
La Camera,
premesso che:
l'articolo 38 del provvedimento in esame istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0;
si prevede che a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse fissati dalla norma in esame, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati;
ritenuto che:
sul versante del rapporto tra le diverse agevolazioni previste dall'ordinamento sui medesimi costi, il comma 18 dell'articolo 38 dispone il divieto di cumulo con la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Piano transizione 4.0) e con il credito di imposta per la ZES unica;
tale divieto – si legge nella relazione illustrativa al provvedimento – è teso a incoraggiare la partecipazione del privato all'investimento, in modo da garantire un moltiplicatore di investimenti privato, idoneo ad incidere sullo sviluppo economico delle aree interessate;
la stessa disposizione prevede tuttavia che il credito d'imposta possa essere cumulato con «altre agevolazioni» che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto,
impegna il Governo
a valutare gli effetti derivanti dalla disposizione in premessa con riferimento alla cumulabilità tra i crediti d'imposta del nuovo piano Transizione 5.0 e i vigenti crediti d'imposta del piano Transizione 4.0 e il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, al fine di rimuovere il divieto, soprattutto con riferimento alle imprese di minori dimensioni nonché nei territori svantaggiati della ZES unica, fermo restando il limite massimo di agevolazione pari al costo complessivo dell'investimento.
9/1752-A/39. Lovecchio.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):detrazione fiscale
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