ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01752-A/024

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 280 del 16/04/2024
Firmatari
Primo firmatario: PELLA ROBERTO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Data firma: 16/04/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CANDIANI STEFANO LEGA - SALVINI PREMIER 16/04/2024
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 16/04/2024
RICCIARDI TONI PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 16/04/2024
ROSATO ETTORE AZIONE-POPOLARI EUROPEISTI RIFORMATORI-RENEW EUROPE 16/04/2024
MANES FRANCO MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 16/04/2024
STEGER DIETER MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 16/04/2024


Stato iter:
17/04/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 17/04/2024
Resoconto SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 17/04/2024
Resoconto PELLA ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/04/2024

ACCOLTO IL 17/04/2024

PARERE GOVERNO IL 17/04/2024

DISCUSSIONE IL 17/04/2024

APPROVATO IL 17/04/2024

CONCLUSO IL 17/04/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01752-A/024
presentato da
PELLA Roberto
testo di
Martedì 16 aprile 2024, seduta n. 280

   La Camera,

   premesso che:

    i comuni sono tra i principali soggetti attuatori degli investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    l'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ha autorizzato i comuni, che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti, ad effettuare assunzioni di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;

    in Italia ci sono 5.521 comuni sotto i 5.000 abitanti, che rappresentano il 69,92 per cento del numero totale dei comuni italiani;

    in considerazione del ruolo strategico dei cosiddetti piccoli comuni nell'attuazione del PNRR e al fine di finanziare le assunzioni di personale da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il comma 5 del citato articolo 31-bis, ha istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

    il PNRR nell'ambito della Missione 5, Componente 3 (Interventi speciali di coesione territoriale) prevedeva, nella sua originaria formulazione, il rafforzamento della Strategia nazionale per le aree interne attraverso misure a supporto dei livelli e della qualità dei servizi scolastici, sanitari e sociali, con un finanziamento complessivo di 825 milioni (sovvenzioni);

    l'investimento per le aree interne previsto dal PNRR si articolava in due sub-investimenti: il primo («Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità», con una dotazione di 725 milioni di euro) prevedeva la realizzazione di servizi e infrastrutture sociali nuovi e migliorati accessibili per almeno 2 milioni di residenti in comuni delle aree interne (di cui almeno 900 mila residenti in quelli del Mezzogiorno) entro la fine del 2025 (M5C3-2); il secondo («Servizi sanitari di prossimità territoriale», con una dotazione di 100 milioni di euro) prevedeva il sostegno a 500 farmacie rurali in comuni delle aree interne con meno di 3.000 abitanti entro la fine del 2023 (M5C3-3), con l'obiettivo di renderle strutture in grado di ampliare la gamma dei servizi sanitari erogati in favore della popolazione residente nelle Aree interne, e poi il sostegno ad ulteriori 1.500 farmacie rurali entro il secondo trimestre 2026, per un totale di 2.000 farmacie rurali (M5C3-4);

    nella quarta relazione sullo stato di attuazione del PNRR, sono state evidenziate le ragioni oggettive che hanno indotto ad espungere dal PNRR il sub-investimento «Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità» (impossibilità di rispettare la milestone del 31 dicembre 2025) ed a rimodulare il sub- investimento «Servizi sanitari di prossimità territoriale», estendendone l'ambito di riferimento ai comuni con meno di 5.000 abitanti mantenendo invariate la scadenza e il target;

    in relazione al sub-investimento «Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità», il Governo ha garantito, anche mediante lo stanziamento di 500 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera e), del presente decreto-legge, il suo integrale finanziamento;

    il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (cosiddetto decreto-legge SUD), ha previsto, all'articolo 7, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne, con il compito, tra l'altro, di esercitare funzioni di indirizzo e di coordinamento per la promozione e lo sviluppo delle aree interne del Paese, anche mediante l'approvazione del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI);

    il Piano strategico nazionale delle aree interne deve individuare gli ambiti di intervento e le priorità strategiche, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione, della mobilità, ivi compresi il trasporto pubblico locale e le infrastrutture per la mobilità, e dei servizi sociosanitari, cui destinare le risorse del bilancio dello Stato, disponibili allo scopo, tenendo conto delle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e delle risorse europee destinate alle politiche di coesione;

    la riforma 1.9.1 della Missione 1, Componente 1, del PNRR è finalizzata ad accelerare l'attuazione e l'efficienza della politica di coesione in complementarità con il PNRR,

impegna il Governo:

   ad assumere, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa finalizzata a consentire il pieno utilizzo da parte dei cosiddetti piccoli comuni delle risorse del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ad essi assegnate;

   ad individuare, mediante la celere elaborazione ed approvazione del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI) previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, gli ambiti di intervento e le priorità strategiche di sviluppo delle aree interne, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027;

   ad individuare, nella fase dell'attuazione della riforma 1.9.1. del PNRR, le opportune modalità mediante le quali assicurare un impiego efficiente delle risorse europee destinate alle politiche di coesione, degli ambiti di intervento e delle priorità strategiche indicate nel PSNAI.
9/1752-A/24. Pella.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

piano di sviluppo

attrezzatura sociale

coesione economica e sociale