Legislatura: 19Seduta di annuncio: 280 del 16/04/2024
Primo firmatario: GRAZIANO STEFANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 16/04/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 17/04/2024 SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/04/2024
NON ACCOLTO IL 17/04/2024
PARERE GOVERNO IL 17/04/2024
RESPINTO IL 17/04/2024
CONCLUSO IL 17/04/2024
La Camera,
premesso che:
l'articolo 38 del provvedimento all'esame dell'Assemblea istituisce e disciplina il piano «Transizione 5.0». L'articolo introduce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti. L'articolo 38 disciplina anche i requisiti per ottenere le agevolazioni e soggetti esclusi, l'elenco degli investimenti agevolabili, il calcolo dei parametri rilevanti ai fini dell'agevolazione, le condizioni di accesso all'agevolazione tra cui la presentazione di apposite certificazioni attestanti la riduzione dei consumi energetici conseguibili e l'effettiva realizzazione degli investimenti, le modalità di utilizzo del credito di imposta e il suo cumulo con altri incentivi, il regime dei controlli, l'implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire il monitoraggio e il controllo dell'andamento dell'agevolazione;
gli investimenti agevolabili riguardano beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Le tipologie di beni interessati dalla misura sono asset digitali (beni 4.0 materiali e immateriali), asset necessari per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da FER (esclusa la biomassa), la formazione del personale in competenze per la transizione ecologica. L'importo del credito è commisurato proporzionato alla riduzione finale del consumo energetico ottenuta con l'investimento da ciascuna impresa e prevede tre livelli crescenti di intensità di aiuto. Un ulteriore 1 per cento del budget è volto a creare una piattaforma di gestione delle certificazioni dei progetti. La misura prevede anche la pubblicazione di un report, da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy, di valutazione degli investimenti PNRR di sua competenza;
l'investimento Transizione 5.0 (M7-I15), inserito nel capitolo REPowerEU del PNRR Italiano, è finalizzato alla transizione dei processi produttivi verso un modello di produzione sostenibile con un budget di 6.300 milioni, puntando a raggiungere un risparmio energetico cumulato di 400.000 TEP (tonnellate di equivalente in petrolio). La misura, secondo quanto riporta la relazione del Governo sullo stato di attuazione del PNRR (Doc. XIII, n. 2) trasmessa il 26 febbraio 2024, è strutturata come un credito di imposta a valere sulle spese effettuate dalle imprese nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2025;
l'agevolazione introdotta presenta numerose similitudini con il precedente credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, sia con riferimento alla disciplina sostanziale – percentuale agevolata decrescente rispetto alla dimensione dell'investimento, condizioni di ammissione – sia per quanto riguarda il regime di utilizzabilità e i controlli ed è volta a incentivare gli investimenti in innovazione energetica e digitale delle imprese, anche in abbinamento a investimenti in impianti di autoproduzione da FER. Si tratta, anche grazie all'entità delle risorse stanziate, di un'agevolazione in grado di sostenere in maniera diffusa gli investimenti delle piccole e medie imprese per efficientare i propri processi e, in particolare, realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da destinare all'autoconsumo, riducendo così in maniera significativa i costi energetici che, soprattutto per le piccole imprese, sono particolarmente penalizzanti;
il Next Generation EU (NGEU) è stato ideato non solo con l'obiettivo di sostenere la ripresa degli Stati membri, ma anche con quello di ridurre le disparità fra essi e all'interno di ciascuno di essi. Per questo motivo le risorse sono allocate non in proporzione alla popolazione, ma in relazione alle loro difficoltà strutturali e alle loro necessità di ripresa dopo la pandemia. Le disparità tra paesi e territori rappresentano una sfida fondamentale per la coesione sociale ed economica dell'Unione europea. Il PNRR a tal proposito fa riferimento alla dimensione territoriale in virtù della norma generale che prevede che almeno il 40 per cento del totale delle risorse territorializzabili siano allocate nelle regioni del Sud. Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha poi stabilito che tale norma si applichi a tutte le misure del Piano: alla luce di tutto questo, le misure previste dall'articolo 38 rischiano di inficiare il rispetto di questo criterio per la misura in oggetto, dato che, a differenza di quanto avveniva per il piano Transizione 4.0, si esclude la cumulabilità dell'incentivo 5.0 con altri aiuti alle imprese (ad esempio il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica), applicabili alle imprese che operano nelle regioni del Sud;
si rende necessario quindi ripristinare la possibile cumulabilità i diversi regime d'aiuto al fine di evitare la concentrazione degli incentivi 5.0 alle sole aziende insediate nelle aree affluenti, determinando un paradossale effetto di divaricazione a scapito dei territori che andrebbero maggiormente sostenuti,
impegna il Governo
a intervenire con il primo provvedimento utile per consentire che il credito d'imposta citato in premessa sia cumulabile, per i medesimi costi, con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, in particolare quelli previsti per la ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
9/1752-A/110. Graziano.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):risparmio energetico
detrazione fiscale
investimento