ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01633-A/065

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 247 del 19/02/2024
Firmatari
Primo firmatario: GRIMALDI MARCO
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 19/02/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 19/02/2024
ZARATTI FILIBERTO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 19/02/2024
BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 19/02/2024
BORRELLI FRANCESCO EMILIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 19/02/2024
DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA 19/02/2024
EVI ELEONORA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 19/02/2024
FRATOIANNI NICOLA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 19/02/2024
GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 19/02/2024
PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 19/02/2024
MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 19/02/2024


Stato iter:
19/02/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/02/2024
Resoconto SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 19/02/2024
Resoconto SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 19/02/2024
Resoconto GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 19/02/2024

ACCOLTO IL 19/02/2024

PARERE GOVERNO IL 19/02/2024

DISCUSSIONE IL 19/02/2024

APPROVATO IL 19/02/2024

CONCLUSO IL 19/02/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01633-A/065
presentato da
GRIMALDI Marco
testo di
Lunedì 19 febbraio 2024, seduta n. 247

   La Camera,

   premesso che:

    ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) a decorrere dal 1° luglio 2024 entra in vigore l'abrogazione del regime di esclusione dal campo Iva di alcune attività svolte a favore dei soci dalle associazioni senza scopo di lucro introdotta dai commi da 15-quater a 15-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021;

    al fine di superare le difficoltà che un cambio di regime fiscale nel corso dell'anno avrebbe comportato agli enti nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento, grazie all'inserimento all'articolo 3, del comma 12-sexies, il termine del 1° luglio 2024 è stato prorogato al 1° gennaio 2025;

    la previsione del cambio di regime fiscale si è resa necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2008 del 2010 avviata dalla Commissione europea verso il nostro Paese al quale contesta il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano, delle esenzioni di cui all'articolo 132 della direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva Iva) e dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di una serie di operazioni, quali le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate da alcune tipologie di enti in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici a favore dei soci, e con la quale, pertanto, lo invita a novellare la disciplina Iva al fine di conformarla alla normativa unionale;

    nello specifico la direttiva comunitaria assoggetta all'Iva tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto «passivo», inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività, fatta salva poi la possibilità per alcune prestazioni – tassativamente elencate – di godere del regime di esenzione, mentre l'ordinamento italiano si limita a qualificare alcune prestazioni come «non soggette ad Iva» mettendo fuori campo operazioni che tutt'al più avrebbero dovuto essere esentate;

    la suddetta riforma prevede che gli enti non commerciali vengano assoggettati al regime dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pur non svolgendo alcuna attività commerciale, in forza di un passaggio dal precedente regime di esclusione Iva, ad un regime di soggezione ovvero esenzione Iva per le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, una variazione apparentemente ed economicamente neutra ma che in realtà comporta costi (come quelli di tenuta registri Iva, comunicazione liquidazioni periodiche, dichiarazione Iva, tenuta contabilità separata, eccetera) ed ulteriori adempimenti burocratici, che prima, in regime di esclusione dall'Iva, non occorreva sostenere; In sostanza, si prevede l'assoggettamento ad IVA, seppure per alcune attività in regime di esenzione, dei contributi integrativi e dei corrispettivi specifici in precedenza esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

    più specificamente la normativa prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del cosiddetto Codice del Terzo Settore (decreto-legge n. 117 del 2017), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000 euro, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime forfetario per i professionisti di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190 del 2014, creando così un ulteriore regime fiscale dagli incerti criteri di impiego che basterebbe a risolvere le nuove difficoltà di gestione per gli enti di Terzo settore;

    inoltre, la medesima normativa ha identificato come «commerciali» attività che prima non rientravano nella commercialità e quindi erano fuori campo Iva;

    alle sopra riportate difficoltà di ordine pratico si sommano quelle interpretative in relazione ad una serie di misure agevolative che non sono contemplate nel nuovo regime. Per esempio, in dettaglio, l'esenzione da Iva sulle nuove fattispecie richiede di verificare preventivamente l'assenza di distorsioni della concorrenza a danno degli operatori commerciali che svolgono le loro attività in regime Iva, una valutazione alquanto aleatoria in assenza di parametri oggettivi e che non tiene in debito conto il fatto che si tratti di attività non rivolte al mercato ma ai soli soci degli enti; per le prestazioni connesse con la pratica sportiva e dell'educazione fisica, l'esenzione Iva viene estesa a tutti i possibili praticanti (a prescindere che si tratti di associati, tesserati o clienti), inoltre si parla solo di «Associazioni sportive dilettantistiche» e non anche di «società», lasciando dubbi in ordine all'applicazione dell'Iva per le attività e i corsi sportivi svolti da queste ultime anche se a favore di soci e tesserati alla propria federazione di affiliazione; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande agevolata viene sottoposta a imposizione Iva con la proiezione di minori entrate per lo Stato considerato che gli enti potrebbero scaricare l'Iva che oggi resta per loro interamente indetraibile. Per questa attività resterebbero esentate in capo alle associazioni di promozione sociale solamente le consumazioni fruite da soggetti «indigenti» (con notevoli oneri, soprattutto in termini di privacy, nell'identificazione e conservazione della prova circa lo status degli avventori);

    occorre pertanto scongiurare la definitiva entrata in vigore del regime di cui all'articolo 5, commi da 15-quater a 15-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, che con il suo portato di appesantimento amministrativo e gestionale, sarebbe devastante per il tessuto associativo del nostro Paese, soprattutto quello dei sodalizi più piccoli, che oltre a ricoprire un ruolo fondamentale di presidio sociale e di coesione per le nostre comunità svolge attività fondamentali come l'assistenza alle tantissime persone fragili ed in condizioni di esclusione sociale o di povertà e la promozione culturale,

impegna il Governo

a valutare di ripristinare, compatibilmente con gli esiti della procedura di infrazione avviata nei confronti dello Stato italiano, nel primo provvedimento utile, il regime fiscale di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per le attività oggetto della citata modifica introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2021 svolte dagli enti di Terzo settore non commerciali.
9/1633-A/65. (Testo modificato nel corso della seduta) Grimaldi, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Mari.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

IVA

esenzione fiscale

politica fiscale