ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01633-A/044

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 247 del 19/02/2024
Firmatari
Primo firmatario: ZINZI GIANPIERO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 19/02/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL LEGA - SALVINI PREMIER 19/02/2024
BOF GIANANGELO LEGA - SALVINI PREMIER 19/02/2024
MONTEMAGNI ELISA LEGA - SALVINI PREMIER 19/02/2024
PIZZIMENTI GRAZIANO LEGA - SALVINI PREMIER 19/02/2024


Stato iter:
19/02/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/02/2024
SAVINO SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 19/02/2024

ACCOLTO IL 19/02/2024

PARERE GOVERNO IL 19/02/2024

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 19/02/2024

CONCLUSO IL 19/02/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01633-A/044
presentato da
ZINZI Gianpiero
testo di
Lunedì 19 febbraio 2024, seduta n. 247

   La Camera,

   premesso che:

    al fine di sostenere lo sviluppo di un mercato unico dell'energia elettrica attraverso il potenziamento delle infrastrutture di interconnessione con l'estero, la normativa comunitaria ha tracciato le linee di riferimento per la realizzazione di interconnessioni con l'estero da parte di soggetti distinti dai gestori delle reti elettriche nazionali;

    la normativa italiana ha recepito le indicazioni europee con l'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 che, al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, prevede che Terna, gestore della rete nazionale, con apposito mandato da parte di soggetti investitori terzi, provveda, a fronte di loro specifico finanziamento, a programmare, costruire ed esercire uno o più potenziamenti delle infrastrutture pubbliche di interconnessione con l'estero nella forma di interconnector – ai sensi del Regolamento (CE) n. 1228/2003 – in modo che venga posto in essere un incremento di 2000 MW della capacità di trasporto disponibile tra l'Italia e i Paesi esteri;

    i soggetti privati finanziano tali progetti di interconnessione a fronte del riconoscimento di un'apposita esenzione, che consente loro di gestire la linea fino a un massimo di 20 anni, allo scadere dei quali la linea torna nella disponibilità di Terna;

    ad oggi, del complessivo programma di 2000 MW è stata finanziata la capacità di soli 700 MW, per le linee: Italia-Francia, SPV «Piemonte Savoia S.r.l.» (350 MW); Italia-Montenegro, SPV «Monita Interconnector S.r.l.» (200 MW); Italia-Austria, SPV «Resia Interconnector S.r.l.» (150 MW);

    tali collegamenti sono infrastrutture strategiche non solo per i due Paesi interconnessi, ma anche per l'Europa, in quanto contribuiscono alla realizzazione di corridoi infrastrutturali di interesse comunitario per la trasmissione di energia elettrica. Per tale ragione, in accordo al Regolamento (UE) 347/2013, detti progetti sono stati inclusi dalla Commissione europea nella lista dei Progetti di Interesse Comune (PCI);

    le suddette infrastrutture, inoltre, sono qualificabili «a lungo termine» in quanto hanno una vita utile che varia dai 33 anni per la «Stazione elettrica», ai 40 anni per le «Opere Civili» fino ai 45 anni per le «Linee di trasmissione» così come previsto dall'Autorità di Regolazione dell'Energia Rete ed Ambiente (ARERA) nel Testo Integrato recante «le disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'Energia Elettrica» (TIT);

    a decorre dall'esercizio 2019, le regole di deduzione degli interessi passivi di cui all'articolo 96 TUIR sono state novellate e per effetto di tali modifiche gli interessi passivi, anche quelli capitalizzati, non sono deducibili in assenza di interessi attivi e in presenza di un ROL fiscale negativo. Tuttavia, il medesimo articolo, ai commi da 8 a 11 prevede la deduzione integrale per gli interessi derivanti da finanziamenti volti a realizzare i cosiddetti Progetti Infrastrutturali Pubblici a Lungo Termine («PIPLT»);

    tuttavia, ad oggi, non è certo che le linee di interconnessione, sia quelle realizzate da Terna che quelle finanziate dai soggetti investitori terzi, possano qualificarsi come PIPLT, non essendo menzionate espressamente tra tali tipologie di progetti; ciò comporta il rischio della non deducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari capitalizzati durante il periodo di costruzione delle opere, quando i finanziamenti sono già stati concessi ed utilizzati, mentre, di contro, la società non ha i ricavi generati derivanti dall'utilizzo dell'interconnector;

    in considerazione della necessità di incrementare la flessibilità delle fonti di approvvigionamento dell'energia elettrica e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, tale problematica interessa tutte le opere di interconnessione elettrica, anche quelle di futura realizzazione tramite il ricorso al finanziamento bancario da parte degli investitori terzi, e, pertanto, occorre chiarire l'interpretazione da attribuire ad una disposizione di per sé già vigente, anche al fine di evitare l'insorgere di futuri contenziosi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire che, ai fini dell'incremento della flessibilità delle fonti di approvvigionamento dell'energia elettrica e della sicurezza energetica nazionale, fino al completamento del programma dell'incremento di 2000 MW della capacità di trasporto disponibile per l'interconnessione elettrica tra l'Italia e i Paesi esteri, i progetti di interconnector con l'estero costituiscono infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale e sono da intendersi Progetti Infrastrutturali Pubblici a Lungo Termine.
9/1633-A/44. (Testo modificato nel corso della seduta) Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

energia elettrica

approvvigionamento

industria elettrica