Legislatura: 19Seduta di annuncio: 247 del 19/02/2024
Primo firmatario: MARINO MARIA STEFANIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 19/02/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 19/02/2024 SAVINO SANDRA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) DICHIARAZIONE VOTO 19/02/2024 Resoconto MARINO MARIA STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
NON ACCOLTO IL 19/02/2024
PARERE GOVERNO IL 19/02/2024
DISCUSSIONE IL 19/02/2024
RESPINTO IL 19/02/2024
CONCLUSO IL 19/02/2024
La Camera,
premesso che:
nonostante le tante disposizioni contenute originariamente nel provvedimento in oggetto e quelle inserite nel corso dell'esame parlamentare, non hanno trovato riscontro le aspettative di tanti lavoratori dipendenti pubblici, e in particolare dei medici, che sono risultati penalizzati dalle misure contenute nella legge di bilancio, volte a rideterminare i loro trattamenti pensionistici maturati nei diversi fondo pensione;
come noto, infatti, le disposizioni di cui ai commi da 157 a 161, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, hanno previsto nuovi criteri di calcolo delle quote retributive di trattamento pensionistico e i termini di decorrenza iniziale del trattamento per i casi di pensionamento anticipato nei regimi delle Casse CPDEL, CPS, CPI, CPUG;
come denunciato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori in questione, tali misure, solo parzialmente attenuate dalle modifiche apportate dallo stesso Governo, determineranno una perdita netta dei trattamenti pensionistici che, in alcuni casi, potranno arrivare anche a diverse centinaia di euro al mese;
le parziali correzioni delle citate disposizioni sono state finalizzate esclusivamente a limitare la loro applicazione ai casi di pensionamento anticipato e ad escludere quei lavoratori che hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2023 o per coloro che abbiano raggiunto i limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza;
una soluzione che, come è di tutta evidenza, non sana la lesione del principio di affidamento nella certezza e stabilità normativa in materia previdenziale, cui tutti i lavoratori devono poter contare nel momento in cui progettano la propria esistenza dopo l'esperienza lavorativa;
un ulteriore profilo che non sembra sia stato tenuto in debita considerazione riguarda il caso di quei lavoratori che hanno investito, anche diverse decine di migliaia di euro, per riscattare i periodi relativi al corso di studi universitari e che, ora, si trovano nella paradossale condizione di non poterne beneficiare, pena il vedersi applicare una significativa riduzione dell'assegno pensionistico nel caso in cui non avessero maturato i suddetti limiti massimi anagrafici o di servizio;
per mitigare l'effetto di tali nuove condizioni e per poter rivedere complessivamente e più ponderatamente la suddetta disciplina, sarebbe stato opportuno rinviarne, almeno parzialmente, l'applicazione a coloro che matureranno i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente almeno al 31 dicembre 2024,
impegna il Governo
ad adottare, sin dal prossimo provvedimento utile, ulteriori iniziative normative volte a rinviare l'applicazione delle misure, citate in premessa, che hanno introdotto nuovi criteri di calcolo delle quote retributive di trattamento pensionistico per le suddette categorie di lavoratori pubblici, tenendo in particolare considerazione coloro che hanno riscattato i periodi relativi agli studi universitari.
9/1633-A/17. Marino.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):pensionato
insegnamento superiore
pensionamento anticipato