ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01633-A/110

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 247 del 19/02/2024
Firmatari
Primo firmatario: PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 19/02/2024


Stato iter:
19/02/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 19/02/2024
SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 19/02/2024

PARERE GOVERNO IL 19/02/2024

RESPINTO IL 19/02/2024

CONCLUSO IL 19/02/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01633-A/110
presentato da
PELUFFO Vinicio Giuseppe Guido
testo di
Lunedì 19 febbraio 2024, seduta n. 247

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 3 reca norme relative alla Proroga di termini in materia economica e finanziaria;

    l'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e revisione straordinaria delle partecipazioni, in vigore dal 25 luglio 2021, introduce, tra le altre cose, la procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi entro il 23 marzo 2017), ciascuna amministrazione pubblica ha dovuto effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate, nel caso in cui non siano riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3, oppure non soddisfino i requisiti motivazionali e di compatibilità con la normativa europea di cui all'articolo 5, rispettivamente, commi 1 e 2, oppure che ricadano nelle ipotesi per le quali l'articolo 20, comma 2, prevede la predisposizione di piani di riassetto finalizzati alla dismissione;

    sempre l'articolo 24, al comma 5-bis reca disposizioni a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche prevedendo che fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione;

    è necessario prorogare tali disposizioni anche per l'anno 2024 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2019-2021,

impegna il Governo

a intervenire con il primo provvedimento utile per prorogare, anche per l'anno 2024 e nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2019-2021, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016.
9/1633-A/110. Peluffo.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto comunitario