Legislatura: 19Seduta di annuncio: 220 del 29/12/2023
Primo firmatario: DELLA VEDOVA BENEDETTO
Gruppo: MISTO-+EUROPA
Data firma: 29/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 29/12/2023 ALBANO LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) DICHIARAZIONE GOVERNO 29/12/2023 Resoconto ALBANO LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) DICHIARAZIONE VOTO 29/12/2023 Resoconto DELLA VEDOVA BENEDETTO MISTO-+EUROPA
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/12/2023
ACCOLTO IL 29/12/2023
PARERE GOVERNO IL 29/12/2023
DISCUSSIONE IL 29/12/2023
APPROVATO IL 29/12/2023
CONCLUSO IL 29/12/2023
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame reca, tra l'altro, una serie di disposizioni in materia pensionistica e previdenziale;
l'articolo 1, comma 125, in particolare, modifica, con riferimento ai lavoratori che rientrano nel cosiddetto sistema contributivo puro, la disciplina sui requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia nonché sui requisiti, il termine di decorrenza e la misura di una forma di trattamento pensionistico anticipato;
per quanto concerne la pensione di vecchiaia, il sistema vigente (articolo 24, comma 7, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) prevede che a tutti i lavoratori per i quali la pensione si calcola con il sistema misto o contributivo essa spetti, in base all'ordinario requisito anagrafico di 67 anni, con un'anzianità contributiva minima (effettiva o non effettiva) pari ad almeno 20 anni, mentre, per i lavoratori per i quali il calcolo della pensione di vecchiaia si fa integralmente con il sistema contributivo (cioè quelli che sono iscritti a una gestione previdenziale dal 1° gennaio 1996), che sia altresì necessaria la maturazione di un importo pensionistico-soglia (importo, peraltro, oggetto di novella da parte del citato comma 125);
esclusivamente per quest'ultima categoria di lavoratori si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se l'interessato ha compiuto 70 anni di età (requisito adeguato agli incrementi della speranza di vita) e ha versato almeno 5 anni di contributi effettivi, purché esclusivamente nel sistema contributivo;
considerato che:
l'evoluzione del sistema pensionistico nel nostro Paese, soprattutto nell'ultimo decennio, è stata orientata, in generale, a garantire la più ampia sostenibilità dei conti pubblici, a fronte, da un lato, di un progressivo e significativo aumento della vita media della popolazione, dall'altro di congiunture economiche e sociali che, a fasi alterne, hanno determinato un rallentamento della crescita produttiva e, dunque, una diminuzione delle entrate contributive;
le predette disposizioni rischiano di penalizzare soprattutto quei lavoratori che, anche alla luce del complessivo quadro economico-sociale, hanno avuto carriere discontinue, precarie;
in sostanza, ad oggi, sono esclusi dalla possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 70 anni (oggi 71 anni) quei lavoratori che, in assenza di una anzianità contributiva di 20 anni, abbiano comunque cinque anni (o anche più) di contribuzione effettiva nel sistema contributivo, ma risultino avere accrediti contributivi (anche uno solo) anteriormente al 1° gennaio 1996,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, misure che consentano anche ai lavoratori per i quali risulta un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dei 70 anni di età (oggi 71), anche eventualmente prevedendo, ai fini della liquidazione dei relativi trattamenti pensionistici, l'applicazione integrale del metodo contributivo puro a tutti i periodi interessati.
9/1627/59. (Testo modificato nel corso della seduta)
Della Vedova.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):pensionato
condizione di pensionamento
economia pubblica