Legislatura: 19Seduta di annuncio: 220 del 29/12/2023
Primo firmatario: DE MARIA ANDREA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 29/12/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma VACCARI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 29/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 29/12/2023 ALBANO LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) DICHIARAZIONE VOTO 29/12/2023 Resoconto DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/12/2023
ACCOLTO IL 29/12/2023
PARERE GOVERNO IL 29/12/2023
DISCUSSIONE IL 29/12/2023
APPROVATO IL 29/12/2023
CONCLUSO IL 29/12/2023
La Camera,
premesso che:
l'articolo 44 della Costituzione, secondo comma, prevede che «la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane»; la citata formulazione riconosce – anche se implicitamente – la condizione di svantaggio in cui versano le aree montane rispetto al restante territorio nazionale;
con la Legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 319) è stato istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 5 milioni annui a decorrere dal 2014, da destinare al finanziamento dei progetti di sviluppo socioeconomico per comuni classificati interamente montani; la dotazione è stata poi elevata a 10 milioni a decorrere del 2020 dall'articolo 1, comma 550, della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160);
tali due fondi sono, da ultimo, confluiti nel nuovo «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», istituito dall'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023 con lo scopo di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome,
impegna il Governo
compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad escludere dal versamento della quota dell'imposta municipale propria al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i comuni delle zone montane con popolazione fino a 3.000 abitanti.
9/1627/54. (Testo modificato nel corso della seduta)
De Maria, Vaccari.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):piano di finanziamento
sviluppo economico
sviluppo sociale