ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01627/054

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 220 del 29/12/2023
Firmatari
Primo firmatario: DE MARIA ANDREA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 29/12/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VACCARI STEFANO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 29/12/2023


Stato iter:
29/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 29/12/2023
ALBANO LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 29/12/2023
Resoconto DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/12/2023

ACCOLTO IL 29/12/2023

PARERE GOVERNO IL 29/12/2023

DISCUSSIONE IL 29/12/2023

APPROVATO IL 29/12/2023

CONCLUSO IL 29/12/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01627/054
presentato da
DE MARIA Andrea
testo di
Venerdì 29 dicembre 2023, seduta n. 220

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 44 della Costituzione, secondo comma, prevede che «la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane»; la citata formulazione riconosce – anche se implicitamente – la condizione di svantaggio in cui versano le aree montane rispetto al restante territorio nazionale;

    con la Legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 319) è stato istituito il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2013 e di 5 milioni annui a decorrere dal 2014, da destinare al finanziamento dei progetti di sviluppo socioeconomico per comuni classificati interamente montani; la dotazione è stata poi elevata a 10 milioni a decorrere del 2020 dall'articolo 1, comma 550, della legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160);

    tali due fondi sono, da ultimo, confluiti nel nuovo «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», istituito dall'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023 con lo scopo di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad escludere dal versamento della quota dell'imposta municipale propria al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i comuni delle zone montane con popolazione fino a 3.000 abitanti.
9/1627/54. (Testo modificato nel corso della seduta) De Maria, Vaccari.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

piano di finanziamento

sviluppo economico

sviluppo sociale