Legislatura: 19Seduta di annuncio: 220 del 29/12/2023
Primo firmatario: PASTORINO LUCA
Gruppo: MISTO-+EUROPA
Data firma: 29/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 29/12/2023 ALBANO LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 29/12/2023 Resoconto PASTORINO LUCA MISTO-+EUROPA DICHIARAZIONE GOVERNO 29/12/2023 Resoconto ALBANO LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/12/2023
ACCOLTO IL 29/12/2023
PARERE GOVERNO IL 29/12/2023
DISCUSSIONE IL 29/12/2023
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/12/2023
CONCLUSO IL 29/12/2023
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» prevede misure volte a sostenere attività culturali, sportive e ricreative nonché disposizioni in favore degli enti locali;
l'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 4 stabilisce che dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità non possa, in ogni caso, essere inferiore a 2.500 euro aumentando, dunque, la soglia minima dei canoni demaniali marittimi da 362,90 euro a 2.500 euro;
tale aumento è il risultato della media matematica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (8,6 per cento) con quello dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali (41,7 per cento) rilevati nel periodo di riferimento settembre 2021 e settembre 2022. Tuttavia, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2510/2023 (ruolo generale numero 4394/2023) ha sospeso in via cautelare l'efficacia di suddetto decreto mettendo in dubbio proprio la legittimità dell'utilizzo dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriati in luogo dell'indice dei prezzi all'ingrosso (che l'ISTAT non diffonde più da gennaio del 1998) espressamente previsto dalle norme di legge in tema di adeguamento dei canoni demaniali;
la sopracitata norma – articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 – riferita alla soglia minima dei canoni demaniali marittimi era stata modificata con l'approvazione di un emendamento al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L'emendamento aveva aperto ad una distinzione delle finalità e previsto che esclusivamente per l'anno 2021 e con riferimento a determinate attività, specificate nel testo e senza fini di lucro, l'importo annuo del canone demaniale non potesse essere inferiore a euro 500, disposizione che sarebbe auspicabile e ragionevole riproporre,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di intervenire affinché, come già previsto per l'anno 2021, per l'anno 2024 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locati territorialmente competenti non possa essere inferiore a euro 500.
9/1627/3. (Testo modificato nel corso della seduta)
Pastorino.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):prezzo alla produzione
produzione industriale
emendamento