ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01627/173

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 220 del 29/12/2023
Firmatari
Primo firmatario: CAPPELLETTI ENRICO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/12/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 29/12/2023


Stato iter:
29/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 29/12/2023
ALBANO LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 29/12/2023

NON ACCOLTO IL 29/12/2023

PARERE GOVERNO IL 29/12/2023

RESPINTO IL 29/12/2023

CONCLUSO IL 29/12/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01627/173
presentato da
CAPPELLETTI Enrico
testo di
Venerdì 29 dicembre 2023, seduta n. 220

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene disposizioni del tutto incoerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione, autosufficienza energetica e salvaguardia climatica che attendono il nostro Paese e che mal si coniugano con la necessità di accelerare nello sviluppo delle fonti rinnovabili, strumento imprescindibile per il raggiungimento dei citati obiettivi;

    l'articolo 1, comma 92, lettera b), introduce, inter alia, modifiche all'articolo 67, lettera h), del TUIR, in materia di redditi diversi, ampliando il novero dei redditi rientranti in tale categoria residuale ed includendo nella disciplina dei redditi diversi, oltre ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù). Come noto la costituzione del diritto di superficie è lo strumento contrattuale più utilizzato per affittare le aree destinate alla realizzazione di impianti FER che, sulla base della menzionata modifica normativa, verranno fortemente penalizzati soprattutto sotto il profilo progettuale e, segnatamente, dei procedimenti autorizzativi tuttora in corso e quelli già autorizzati per i quali il contratto definitivo del diritto di superficie non si sia perfezionato entro il 31 dicembre 2023;

   considerato che:

    in attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, l'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo nazionale per l'efficienza energetica volto a favorire il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica;

    il Fondo, gestito da Invitalia Spa, è articolato in due sezioni: una per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30 per cento delle risorse disposte annualmente; una per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato cui è destinato il 70 per cento delle risorse disposte annualmente; le iniziative ammissibili a finanziamento del Fondo riguardano: la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali; la realizzazione e/o l'implementazione di reti ed impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento; l'efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa la pubblica illuminazione; la riqualificazione energetica degli edifici;

   rilevato che:

    con Delibera n. 26/2023/CCC, la Corte dei conti, nell'ambito dell'analisi approvata concernente la gestione delle risorse destinate al «Fondo Nazionale per l'efficienza energetica», raccomanda al Governo di intervenire per apportare al citato Fondo misure correttive idonee ad incrementarne l'utilizzo; in particolare, viene evidenziato come a quattro anni dall'istituzione del Fondo solo 2,8 milioni di euro, sui 310 stanziati, sono stati erogati per il finanziamento di progetti di efficientamento o di riduzione dei consumi di energia, con un risparmio energetico conseguito di 11.000 Tonnellate equivalenti di petrolio (Tep), a fronte dei 15,5 milioni indicati al 2020 come uno degli obiettivi nazionali raggiungibili con il concorso di tutte le misure adottate nel settore;

    in molte aree geografiche si è manifestata poca attenzione per la misura e, nei casi di Veneto, Puglia e Sardegna, l'interesse si è mostrato addirittura del tutto assente;

    lo scarso impiego e utilizzo del Fondo sono strettamente legati alla sua scarsa attrattività;

   tenuto conto che:

    nell'ambito dell'istruttoria dei magistrati, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha fatto pervenire una nota osservando espressamente di condividere le valutazioni della Corte oltre ad impegnarsi a rendere più attrattiva la misura, con aggiornamenti e modifiche al decreto interministeriale 22 dicembre 2017 già con la presente legge di bilancio;

    nel corpo finale della delibera della Corte viene raccomandato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ove ritenuto coinvolgendo Invitalia Spa, di elaborare le misure correttive, già discrezionalmente identificate nel riscontro fornito nell'istruttoria, atte a migliorare l'efficacia della misura, come il miglioramento della promozione pubblicitaria del Fondo o l'eventuale spostamento di tutte le risorse destinate alla concessione di garanzie verso i soli finanziamenti a tasso agevolato, definendone tempi e risultati attesi, invitando inoltre il Ministero a riferire con documentazione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, sulle eventuali iniziative intraprese per osservare le raccomandazioni impartite;

    la funzionalità del Fondo alimenterebbe oltre 300 milioni investimenti, nell'ambito della transizione ecologica e della decarbonizzazione sia per le imprese che per la Pubblica Amministrazione, stimolando la crescita economica dei comparti più innovativi della filiera produttiva nazionale, la riduzione dei consumi e dei costi energetici, e rafforzando la capacità competitiva delle imprese,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune iniziative normative volte ad introdurre idonee misure correttive al Fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014 n. 102, con particolare riferimento all'ampliamento delle finalità dello stesso agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione e di imprese, anche attraverso configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, nonché a promuovere campagne informative ad hoc atte a pubblicizzare in modo capillare l'esistenza del Fondo de quo, in particolare nelle aree del territorio nazionale dove il ricorso al medesimo risulta ancora insufficiente.
9/1627/173. Cappelletti, Morfino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rendimento energetico

consumo d'energia

politica energetica