ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01627/017

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 220 del 29/12/2023
Firmatari
Primo firmatario: STEGER DIETER
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 29/12/2023


Stato iter:
29/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 29/12/2023
ALBANO LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 29/12/2023

PARERE GOVERNO IL 29/12/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/12/2023

CONCLUSO IL 29/12/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01627/017
presentato da
STEGER Dieter
testo di
Venerdì 29 dicembre 2023, seduta n. 220

   La Camera,

   premesso che:

    il comma 449 dell'articolo 1 della Legge di bilancio attualmente al nostro esame, contiene l'attuazione dell'accordo del 25 settembre 2023 tra lo Stato, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi a uso riscaldamento, in relazione agli anni dal 2010 al 2022;

    tale accordo è stato recepito con l'articolo 9, commi da 3 a 5 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2023, n. 191;

    il comma citato determina gli importi da attribuire a ciascuna provincia autonoma per gli anni dal 2024 al 2027, a compensazione delle minori entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sui prodotti petroliferi ad uso riscaldamento;

    si ricorda che la revisione dell'ordinamento finanziario delle due province, operato con l'accordo del 30 novembre 2009 e recepito con l'articolo 2, commi 106 e 116, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010), ha stabilito l'attribuzione alle province di Trento e di Bolzano dei nove decimi del gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento utilizzati nel territorio e, in ragione delle maggiori entrate, un aumento del concorso alla finanza pubblica dovuto dalle province stesse;

    maggiori entrate che non si sono verificate alla luce degli incassi effettivi, pertanto lo Stato ha riconosciuto le minori entrate delle province autonome relative agli anni dal 2010 al 2020, e disposto con il comma in questione, per ciascun anno dal 2024 al 2027, alla provincia di Trento il ristoro di un importo di 107.035.000 euro, mentre alla provincia di Bolzano un importo di 56.935.000 euro;

    l'ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e di Bolzano è disciplinato dalla Statuto (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) e fermo restando che le norme statutarie concernenti la finanza di ciascuna autonomia speciale possono essere modificate con legge ordinaria previo accordo con la regione interessata (articolo 104 dello Statuto), si ritiene che le risorse finanziarie riconosciute dallo Stato alle regioni e agli enti locali del territorio nazionale in ragione di eventi eccezionali, comprese le calamità naturali, che coinvolgono il territorio delle province autonome, o per perseguire obiettivi strategici sul piano nazionale, possano essere attribuite anche alle province autonome e agli enti locali del territorio provinciale e trasferite alle medesime province, anche sotto forma di minor concorso agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, per essere utilizzate, secondo normative provinciali, nell'ambito del settore corrispondente a quello di destinazione per gli altri enti del territorio nazionale. Ai fini della quantificazione delle risorse spettanti si applicherebbero i medesimi parametri applicati per gli altri enti del territorio nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere opportune iniziative normative per introdurre la possibilità che le risorse finanziarie riconosciute dallo Stato alle regioni e agli enti locali del territorio nazionale in ragione di eventi eccezionali, comprese le calamità naturali, che coinvolgono il territorio delle province autonome, o per perseguire obiettivi strategici sul piano nazionale, possano essere attribuite anche alle province autonome e agli enti locali del territorio provinciale e trasferite alle medesime province, anche sotto forma di minor concorso agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, per essere utilizzate, secondo normative provinciali, nell'ambito del settore corrispondente a quello di destinazione per gli altri enti del territorio nazionale.
9/1627/17. Steger.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto petrolifero

economia pubblica

prodotto energetico