ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01627/156

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 220 del 29/12/2023
Firmatari
Primo firmatario: RICCIARDI MARIANNA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/12/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 29/12/2023
DI LAURO CARMEN MOVIMENTO 5 STELLE 29/12/2023
SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 29/12/2023
MORFINO DANIELA MOVIMENTO 5 STELLE 29/12/2023


Stato iter:
29/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 29/12/2023
ALBANO LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/12/2023

ACCOLTO IL 29/12/2023

PARERE GOVERNO IL 29/12/2023

APPROVATO IL 29/12/2023

CONCLUSO IL 29/12/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01627/156
presentato da
RICCIARDI Marianna
testo di
Venerdì 29 dicembre 2023, seduta n. 220

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame estende per un ulteriore mese (da uno a due mesi) l'indennità per congedo parentale per l'anno 2024 per i lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2023, da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio, nella misura dell'80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e nella misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024; la modifica riguarda esclusivamente il periodo attribuito in alternativa tra i genitori di minore fino ad anni 6, che hanno terminato il periodo di congedo obbligatorio al 31 dicembre 2023;

    già con la legge di bilancio 2023 l'indennità era stata elevata, per un mese, in alternativa tra i genitori e fino al sesto anno di vita del minore, alla misura dell'80 per cento della retribuzione, anziché del 30 per cento;

    il congedo parentale è una misura ulteriore rispetto al congedo di maternità e di paternità e consiste in un periodo continuativo o frazionato complessivo di dieci mesi, o undici, nel caso in cui il lavoratore padre fruisce di un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi; tale congedo è fruibile dai lavoratori dipendenti nei primi sei o dodici anni di vita del minore, a seconda delle condizioni di cui al Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni;

    con il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, di recepimento della Direttiva (UE) n. 1158/2019 sono state apportate rilevanti novità alla materia dei congedi parentali:

     a) indennità dovuta fino al dodicesimo anno di vita del minore, anziché fino al sesto anno d'età;

     b) riconoscimento dell'intero periodo di congedo parentale (della coppia genitoriale) al solo genitore affidatario esclusivo;

     c) inclusione, ai fini del calcolo dell'indennità, anche del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati;

     d) esclusione della riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia per il godimento del congedo;

    nonostante la suesposta evoluzione normativa a tutt'oggi non può ancora ritenersi soddisfatta l'equa distribuzione delle responsabilità genitoriali e il gap madri-padri continua ad essere troppo ampio: infatti, dai dati raccolti dall'Osservatorio INPS sulle prestazioni a sostegno della famiglia, nell'anno 2021 emerge che sono 217.393 le lavoratrici che hanno beneficiato del congedo parentale e 13.212.847 le giornate di congedo parentale autorizzate; mentre sono i lavoratori 58.177 che hanno beneficiato del congedo e sono solo 1.461.187 le giornate autorizzate;

    d'altronde anche sul congedo obbligatorio di maternità/paternità siamo ancora agli albori di un'equa distribuzione delle responsabilità genitoriali: il congedo obbligatorio e facoltativo per il papà sono stati introdotti inizialmente per il triennio 2013-2015, poi per gli anni successivi fino al 2021 le misure sono state confermate e modificate annualmente dalla legge di bilancio e infine con la legge di bilancio 2022 i congedi sono stati introdotti in modalità stabile;

    oggi, il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di soli 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi; i giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo; al padre è riconosciuta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione;

    con 10 giorni retribuiti al 100 per cento per il congedo di paternità il nostro paese si allinea con Irlanda e Regno Unito, mentre la Francia ha da poco raddoppiato i giorni concessi ai lavoratori dipendenti per il congedo facoltativo, da 14 a 28 giorni, mentre quelli obbligatori sono 7;

    in Spagna, dal 1° gennaio 2021 sono previste 16 settimane non trasferibili (ovvero godibili solo dal padre) di congedo, garantite per il padre o per il secondo genitore equivalente, equiparando di fatto diversi modelli familiari e non solo quelli costituiti da uomo e donna. Le prime 6 settimane di congedo sono obbligatorie, le altre 10 volontarie, con la possibilità di scegliere tra tempo pieno e part-time;

    fino a qualche anno fa in Italia non era concepibile anche un sol giorno, tuttavia una vera rivoluzione sarebbe un progressivo potenziamento del congedo di paternità fino ad una completa equiparazione per il raggiungimento effettivo della parità di genere e soprattutto per garantire che la maternità o il carico dei figli non debba sfavorire le donne nel mondo del lavoro e delle relazioni sociali,

impegna il Governo:

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ad adottare ogni misura utile per:

    potenziare il congedo di paternità fino ad una completa equiparazione tra i genitori, per il raggiungimento effettivo della parità di genere e soprattutto per garantire che la maternità o il carico dei figli non sfavoriscano una sola parte genitoriale nel mondo del lavoro e delle relazioni sociali;

    rafforzare ulteriormente il congedo parentale per entrambi i genitori che terminano il periodo di congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2023, prevedendo anche incentivi volti a potenziare l'equa distribuzione delle responsabilità genitoriali e il gap madri-padri.
9/1627/156. (Testo modificato nel corso della seduta) Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro, Sportiello, Morfino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

congedo parentale

salariato

rapporti umani