ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01627/134

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 220 del 29/12/2023
Firmatari
Primo firmatario: FILINI FRANCESCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 29/12/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MOLLICONE FEDERICO FRATELLI D'ITALIA 29/12/2023


Stato iter:
29/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 29/12/2023
ALBANO LUCIA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 29/12/2023

ACCOLTO IL 29/12/2023

PARERE GOVERNO IL 29/12/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 29/12/2023

CONCLUSO IL 29/12/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01627/134
presentato da
FILINI Francesco
testo di
Venerdì 29 dicembre 2023, seduta n. 220

   La Camera,

   premesso che:

    le negoziazioni a pronti di mezzi di pagamento in valuta, compiute da soggetti regolarmente iscritti al Registro di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, non sono anonime, ma tracciate, registrate e trasmesse alle diverse Autorità pubbliche, tra cui l'Organismo degli Agenti e dei Mediatori, secondo le specifiche tecniche che il Ministero dell'economia e delle finanze ha adottato con il decreto ministeriale del 2 aprile 2015, n. 53, e l'Agenzia delle entrate;

    l'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, disciplina al comma 1 il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato tra soggetti diversi, e al comma 3 la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, svolta dai soggetti iscritti in apposita sezione del predetto Registro;

    per effetto della Legge di bilancio per il 2023 (articolo 1, comma 384, lettera b)), della legge 29 dicembre 2022, n. 197) è aumentata a 5.000 euro la cifra oltre la quale è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore tra soggetti diversi;

    la medesima legge non è intervenuta sul regime applicabile alle operazioni di cambio valute dimenticando, pertanto, di apportare un corrispettivo incremento, almeno di pari entità, alla soglia di cui al comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ancora oggi determinata nella cifra di 3.000 euro;

    mai in passato, per ragioni di coerenza sistemica e perché il contante per gli operatori iscritti al Registro sopra menzionato costituisce non il corrispettivo per lo svolgimento di una prestazione ma l'oggetto stesso della prestazione, la soglia massima per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta era stata inferiore a quella applicabile ai trasferimenti tra privati;

    l'attuale situazione provoca una limitazione significativa dell'operatività dei cambiavalute autorizzati e – di conseguenza – delle possibilità di spesa, mediante ricorso all'utilizzo del denaro contante, dei cittadini provenienti da Paesi extra-eurozona presenti in territorio italiano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare la soglia di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, almeno alla cifra di 5.000 euro.
9/1627/134. (Testo modificato nel corso della seduta) Filini, Mollicone.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

specifica tecnica

professioni finanziarie