ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01620-A/013

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 232 del 24/01/2024
Firmatari
Primo firmatario: FRATOIANNI NICOLA
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 24/01/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 24/01/2024
GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 24/01/2024
GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 24/01/2024
MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 24/01/2024
PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 24/01/2024


Stato iter:
24/01/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/01/2024
PRISCO EMANUELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 24/01/2024
Resoconto FRATOIANNI NICOLA ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 24/01/2024

NON ACCOLTO IL 24/01/2024

PARERE GOVERNO IL 24/01/2024

DISCUSSIONE IL 24/01/2024

RESPINTO IL 24/01/2024

CONCLUSO IL 24/01/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01620-A/013
presentato da
FRATOIANNI Nicola
testo di
Mercoledì 24 gennaio 2024, seduta n. 232

   La Camera,

   premesso che:

    secondo il Protocollo, che ha durata di 5 anni rinnovabili, l'Albania consentirà all'Italia di costruire dei centri in aree del proprio territorio messe a disposizione gratuitamente, dove potranno essere trattenute fino a 3000 persone;

    il disegno di legge all'articolo 2 precisa che nei centri albanesi possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso. Dunque, persone che sono già sotto la giurisdizione italiana, per essere state soccorse o trasportate da navi appartenenti allo stato italiano, subito dopo il loro salvataggio in mare o subito dopo il loro arrivo sul suolo italiano nel mare territoriale italiano, sono trasportate in Albania, Paese non appartenente all'Unione europea, al solo scopo di impedirne l'ingresso nel territorio italiano e dell'Unione europea e predeterminare condizioni di esame di eventuali domande di asilo con garanzie procedurali e di accoglienza che di fatto saranno ridotte rispetto a quelle che devono essere eseguite in Italia;

    nonostante le dichiarazioni di esponenti del Governo, né il disegno di legge né il Protocollo menzionano l'esclusione delle persone minori e vulnerabili dal trasferimento in Albania. Non è prevista nessuna specifica indicazione al riguardo, non essendoci alcun tipo di selezione tra i soggetti soccorsi in mare, prima del loro sbarco in Albania. Dal momento che secondo la normativa italiana i minori non possono essere trattenuti in ragione della loro condizione di irregolarità, una volta riconosciuti come tali essi dovrebbero essere immediatamente trasferiti in strutture collocate in Italia, e idonee alla loro accoglienza;

    il Governo ha recentemente affermato che i soggetti ritenuti vulnerabili resteranno a bordo delle navi, mentre le altre persone verranno sbarcate in Albania, per essere poi condotti in Italia, ma non è chiaro come e chi svolgerà la verifica delle situazioni di vulnerabilità, considerando anche che per coloro che hanno subito violenze è necessario il coinvolgimento di personale specializzato,

impegna il Governo

a prevedere che, nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo non possano essere condotte persone minori non accompagnate e vulnerabili, che vanno, invece, immediatamente ospitate in Italia.
9/1620-A/13. Fratoianni, Zanella, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

asilo politico

diritto d'asilo

trasporto marittimo