ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01620-A/012

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 232 del 24/01/2024
Firmatari
Primo firmatario: BONELLI ANGELO
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 24/01/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZARATTI FILIBERTO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 24/01/2024
FRATOIANNI NICOLA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 24/01/2024
BORRELLI FRANCESCO EMILIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 24/01/2024
DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA 24/01/2024
EVI ELEONORA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 24/01/2024
GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 24/01/2024
GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 24/01/2024
PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 24/01/2024
MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 24/01/2024
ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 24/01/2024


Stato iter:
24/01/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/01/2024
PRISCO EMANUELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 24/01/2024
Resoconto BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 24/01/2024

NON ACCOLTO IL 24/01/2024

PARERE GOVERNO IL 24/01/2024

DISCUSSIONE IL 24/01/2024

RESPINTO IL 24/01/2024

CONCLUSO IL 24/01/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01620-A/012
presentato da
BONELLI Angelo
testo di
Mercoledì 24 gennaio 2024, seduta n. 232

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento prevede che nelle aree di cui l'articolo 1 paragrafo 1, lettera c), del Protocollo sia garantito l'accesso ai parlamentari italiani ed europei;

    la legislazione europea prevede già la possibilità per parlamentari europei e nazionali di avere accesso a strutture di permanenza di persone richiedenti asilo in un Paese membro dell'Unione europea per esercitare le dovute attività di controllo per garantire il totale rispetto dei diritti fondamentali di chi si trova all'interno di questi centri;

    inoltre, ai sensi della Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, articolo 8, gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo fatto di essere un richiedente, salvo eccezioni che devono essere valutate caso per caso,

impegna il Governo:

   a consentire l'accesso alle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), a parlamentari italiani ed europei per esercitare le proprie prerogative parlamentari accompagnati da personale tecnico in materia;

   a consentire l'accesso alle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), a mediatori interculturali capaci di svolgere una funzione di «ponte» tra i bisogni delle persone migranti e le risposte offerte da enti pubblici italiani ed albanesi;

   ad assicurarsi che nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), siano rispettate le condizioni di accoglienza sancite dalla Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2023 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;

   a garantire che venga valutato caso per caso, e non collettivamente, se una persona migrante possa essere trattenuta nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), per il solo fatto di essere richiedente protezione internazionale.
9/1620-A/12. Bonelli, Zaratti, Fratoianni, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Mari, Zanella.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

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