Legislatura: 19Seduta di annuncio: 233 del 25/01/2024
Primo firmatario: EVI ELEONORA
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 25/01/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 25/01/2024 ZANELLA LUANA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 25/01/2024 BORRELLI FRANCESCO EMILIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 25/01/2024 DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA 25/01/2024 FRATOIANNI NICOLA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 25/01/2024 GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 25/01/2024 GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 25/01/2024 MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 25/01/2024 PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 25/01/2024 ZARATTI FILIBERTO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 25/01/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 25/01/2024 GAVA VANNIA VICE MINISTRO - (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA) DICHIARAZIONE VOTO 25/01/2024 Resoconto BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
NON ACCOLTO IL 25/01/2024
PARERE GOVERNO IL 25/01/2024
DISCUSSIONE IL 25/01/2024
RESPINTO IL 25/01/2024
CONCLUSO IL 25/01/2024
La Camera,
premesso che:
il provvedimento, originariamente composto da 21 articoli per un totale di 63 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due ben distinte finalità; in primo luogo, quella di recare disposizioni urgenti in materia energetica; in secondo luogo, quella di introdurre disposizioni in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
l'adozione di misure urgenti del provvedimento, secondo quanto espresso dal Governo, troverebbe ragione dalla necessità di provvedere da un lato, di fronte agli elevati rischi di instabilità del contesto geopolitico, alla sicurezza delle forniture per il Paese, garantendo la capacità di far fronte con continuità alla domanda di energia e l'economicità della stessa e dall'altro lato all'urgenza di perseguire il raggiungimento degli impegnativi obiettivi di decarbonizzazione;
le norme di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, di fatto determinano un rilancio dell'attività delle piattaforme offshore di estrazione degli idrocarburi, in deroga agli attuali vincoli normativi in materia, disponendo che le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento di gas naturale di produzione nazionale possano operare anche nelle aree interessate dai vincoli aggiuntivi di esclusione, dovendo essere presi in considerazione soltanto i «vincoli classificati come assoluti» dal PiTESAI e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli accordi internazionali. Inoltre, in deroga alle norme di divieto delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione nell'alto Adriatico (articolo 4 della legge n. 9 del 1991) e nelle aree marine protette (articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006), è consentita la coltivazione di gas naturale sulla base di concessioni esistenti ovvero di nuove concessioni, nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud e che dista almeno 9 miglia marittime dalle linee di costa;
allo stato attuale le prospezioni finalizzate alla ricerca di idrocarburi fanno largo utilizzo della tecnica di ispezione air gun, consistente in spari di aria compressa ad alta intensità sonora esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro, che pone forti dubbi sulla sua affidabilità e sicurezza, con possibili conseguenze sul nostro ambiente marino. Lo studio sui possibili effetti nocivi del rumore di origine antropica sulla fisiologia e sul comportamento della fauna marina è oggetto, da diversi decenni, di studi e ricerche. Il Rapporto tecnico dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di maggio 2012, sulla «Valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani» riconosce la tecnica dell'air gun come potenzialmente nociva per i grandi cetacei;
nel rispetto del principio di precauzione, vi è l'esigenza di intervenire per la salvaguardia dell'ecosistema in funzione preventiva, come tra l'altro già affermato dalla giurisprudenza amministrativa. È stato infatti evidenziato come l'utilizzo della tecnica dell'air gun sia foriero di conseguenze che si ripercuotono anche a distanza, attesa la natura delle onde acustiche e le modalità tecniche dell'operazione, quantomeno con riferimento alla possibile migrazione della fauna marina in luoghi diversi da quelli direttamente interessati dalle prospezioni,
impegna il Governo
ad adottare nel primo provvedimento utile disposizioni per inibire l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosive per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, prevedendo la sospensione delle autorizzazioni già rilasciate per le attività che fanno uso di tale tecnica.
9/1606-A/66. Evi, Bonelli, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):ambiente marino
approvvigionamento d'energia
diritto comunitario