ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01606-A/029

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 233 del 25/01/2024
Firmatari
Primo firmatario: ASCARI STEFANIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/01/2024


Stato iter:
25/01/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/01/2024
Resoconto ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
DICHIARAZIONE VOTO 25/01/2024
Resoconto ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 25/01/2024
GAVA VANNIA VICE MINISTRO - (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/01/2024

NON ACCOLTO IL 25/01/2024

PARERE GOVERNO IL 25/01/2024

RESPINTO IL 25/01/2024

CONCLUSO IL 25/01/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01606-A/029
presentato da
ASCARI Stefania
testo di
Giovedì 25 gennaio 2024, seduta n. 233

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce disposizioni volte da un lato alla sicurezza delle forniture energetiche del nostro Paese, garantendo quindi la capacità di far fronte con continuità alla domanda di energia e l'economicità della stessa, e, dall'altro lato, alla urgenza di perseguire il raggiungimento degli impegnativi obiettivi di decarbonizzazione, considerando l'attuale quadro dell'approvvigionamento e dell'impiego delle fonti di energia – che si caratterizza per elevati rischi di instabilità del contesto geopolitico, con potenziali impatti di ulteriori impulsi inflazionistici;

   considerato che:

    l'atto in esame, agli articoli 15 e seguenti introduce altresì misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

    in particolare, il richiamato articolo modifica la normativa vigente riguardante le tipologie di danno per le quali sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, compresi nell'Allegato 1 annesso al decreto-legge n. 61 del 2023, con particolare riferimento ai danni subiti dai prodotti agricoli alimentari di particolare qualità;

    l'articolo 20-sexies del richiamato decreto individua, in materia di ricostruzione privata, i parametri per la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi alluvionali, cui destinare contributi, distinguendo tra quelli di immediata riparazione, quelli di ripristino o ricostruzione puntuale delle strutture e quelli di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici distrutti o comunque gravemente danneggiati; in particolare, si definisce la tipologia di contributi concedibili dal Commissario straordinario alla ricostruzione di cui all'articolo 20-ter del predetto decreto-legge n. 61 del 2023. Tali contributi, che possono concorrere fino al 100% delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle diverse tipologie di intervento e danno direttamente conseguenti agli eventi meteorologici nei sopra richiamati territori;

    tra le altre tipologie di interventi e danni menzionati dall'articolo 20-sexies sono compresi: i danni subiti dalle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose; i danni subiti dagli edifici privati di interesse storico-artistico; i danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, compresi i servizi sociali, sociosanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata; la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis al fine di garantirne la continuità; gli interventi sociali e socio-sanitari, attivati da soggetti pubblici, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio; gli interventi per far fronte ad interruzioni di attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative di soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di soggetti privati, senza fine di lucro, direttamente conseguenti agli eventi di cui all'articolo 20-bis;

    più nello specifico, il richiamato articolo 20-sexies ricomprende tra i contributi concedibili dal Commissario straordinario anche gli oneri, adeguatamente documentati, sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e per l'allestimento di alloggi temporanei;

    sarebbe opportuno specificare la portata della suddetta norma, al fine di ricomprendere, nell'alveo degli interventi oggetto di supporto economico, anche le spese sostenute per prendere in locazione un ulteriore e diverso immobile, in caso in cui fosse stato necessario lasciare quello in precedenza locato,

impegna il Governo

ad intervenire, col primo provvedimento utile, per meglio specificare la portata del richiamato articolo 20-sexies, così da garantire un supporto economico anche a chi è costretto a sgomberare la propria casa a causa degli eventi alluvionali verificatesi nel territorio dell'Emilia Romagna, al fine di prendere in locazione un ulteriore e diverso immobile.
9/1606-A/29. Ascari.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

societa' senza fini di lucro

locazione immobiliare

disastro naturale