ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01606-A/027

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 233 del 25/01/2024
Firmatari
Primo firmatario: GIULIANO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 25/01/2024


Stato iter:
25/01/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 25/01/2024
Resoconto GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 25/01/2024
GAVA VANNIA VICE MINISTRO - (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 25/01/2024

NON ACCOLTO IL 25/01/2024

PARERE GOVERNO IL 25/01/2024

RESPINTO IL 25/01/2024

CONCLUSO IL 25/01/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01606-A/027
presentato da
GIULIANO Carla
testo di
Giovedì 25 gennaio 2024, seduta n. 233

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce disposizioni volte da un lato alla sicurezza delle forniture energetiche del nostro Paese, garantendo quindi la capacità di far fronte con continuità alla domanda di energia e l'economicità della stessa, e, dall'altro lato, alla urgenza di perseguire il raggiungimento degli impegnativi obiettivi di decarbonizzazione, considerando l'attuale quadro dell'approvvigionamento e dell'impiego delle fonti di energia – che si caratterizza per elevati rischi di instabilità del contesto geopolitico, con potenziali impatti di ulteriori impulsi inflazionistici;

   considerato che:

    l'articolo 2, in particolare, ridefinisce la normativa contenuta nel decreto-legge n. 17 del 2022, volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico (comma 1);

    l'articolo in esame qualifica, inoltre, come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione (comma 2);

    in Italia i giacimenti di idrocarburi, siano essi situati sulla terraferma che in mare, sono patrimonio indisponibile dello Stato. Tuttavia, quest'ultimo rilascia ad imprese private la concessione per l'attività di ricerca e sfruttamento, a fronte del versamento di aliquote, le cosiddette «royalties»;

    il decreto legislativo n. 625 del 1996 che disciplina la materia, impone al titolare di ciascuna concessione di coltivazione di corrispondere allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma nella misura del 7 per cento, mentre per i giacimenti in mare l'aliquota è del 7 per cento per gli idrocarburi gassosi e del 4 per cento per quelli liquidi. Una parte del valore dell'aliquota così calcolato è corrisposto alle Regioni in cui sono presenti i giacimenti situati sulla terraferma ed alla regione adiacente nel caso siano situati in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale;

    tuttavia, mentre l'articolo 20 del richiamato decreto prevede che per le coltivazioni in terraferma il valore dell'aliquota sia corrisposto per il 55 per cento alla Regione e per il 15 per cento ai Comuni interessati, con l'espressa previsione che i comuni destinino tali risorse allo sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, all'incremento industriale e a interventi di miglioramento ambientale nei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni, il successivo articolo 22, che disciplina la destinazione delle aliquote relative ai giacimenti nel mare territoriale, prevede solamente la corresponsione alla regione adiacente di un'aliquota del 55 per cento;

    la mancanza di un vincolo di destinazione, così come previsto per i giacimenti in terraferma, ha fatto sì che le Regioni e i Comuni interessati abbiano gestito questo ingente flusso economico, derivante dalle royalties versate dai concessionari delle prospezioni in mare, senza alcuna attenzione per i settori «danneggiati» dalla presenza delle piattaforme, delle bocche dei pozzi e delle altre strutture sommerse dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni, senza alcuna trasparenza e senza alcuna programmazione; e che le stesse siano state utilizzate per scopi del tutto divergenti da quelli delineati dal legislatore del 1996 e ciò senza alcun obbligo di rendicontazione;

    sarebbe opportuno, in un'ottica di ristoro economico e ambientale dei territori nel cui ambito si svolgono le attività di prospezione ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, razionalizzare e ottimizzare la destinazione dei proventi derivanti dalle royalties,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire, con il primo provvedimento utile, per modificare il sistema di allocazione delle risorse derivanti dai proventi generati dalle attività di prospezione, ricerca e produzione di idrocarburi, in un'ottica di effettivo ristoro dei territori interessati da tali attività e del sistema produttivo locale, considerando il meccanismo delle royalties non solo come una fonte di finanziamento dei bilanci regionali e comunali, ma come una preziosa opportunità di accompagnare l'evoluzione nel lungo periodo di un percorso virtuoso di sviluppo dei territori penalizzati dalla ricerca e dalla estrazione di idrocarburi in mare.
9/1606-A/27. Giuliano.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

idrocarburo

acque territoriali

fabbisogno energetico