ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01606-A/104

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 233 del 25/01/2024
Firmatari
Primo firmatario: GIANASSI FEDERICO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 25/01/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SIMIANI MARCO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 25/01/2024


Stato iter:
25/01/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 25/01/2024
GAVA VANNIA VICE MINISTRO - (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA)
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 25/01/2024
Resoconto GAVA VANNIA VICE MINISTRO - (AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 25/01/2024
Resoconto GIANASSI FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto SIMIANI MARCO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/01/2024

ACCOLTO IL 25/01/2024

PARERE GOVERNO IL 25/01/2024

DISCUSSIONE IL 25/01/2024

APPROVATO IL 25/01/2024

CONCLUSO IL 25/01/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01606-A/104
presentato da
GIANASSI Federico
testo di
Giovedì 25 gennaio 2024, seduta n. 233

   La Camera,

   premesso che:

    quella «geotermica» è una forma di energia naturale che trova origine dal calore della terra e, tra le energie rinnovabili, ha un valore aggiunto che condivide soltanto con l'idroelettrico: la continuità della produzione;

    nella regione Toscana la geotermia conta 34 centrali per una potenza installata di 761 megawatt. La produzione annua è di circa 5,9 miliardi di chilowattora che, complessivamente, soddisfa quasi il 30 per cento del fabbisogno energetico della regione e permette un risparmio di oltre 1 milione e 400 mila Tep e 4,1 tonnellate metriche di emissioni CO2 evitate. In questi territori la geotermia garantisce 650 occupati diretti e circa 2.000 nell'indotto e ha promosso lo sviluppo di numerose piccole e medie imprese in diversificati settori produttivi;

    è comunque necessario garantire che lo sfruttamento dell'energia geotermica sia effettivamente finalizzata a promuovere la crescita dei territori interessati e non a comprometterne le vocazioni e gli indirizzi di sviluppo;

    in questa direzione, al fine di evitare attività di ricerca improduttive cui non conseguono attività di coltivazione, appare fondamentale ed urgente modificare il decreto legislativo 11 febbraio 2010, numero 22, recante riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, prevedendo che il rilascio dei permessi di ricerca sia precluso nelle aree individuate dalle regioni come non idonee per l'installazione di impianti di produzione geotermica;

    tale individuazione, attualmente, è stata effettuata dalla regione Toscana, da ultimo con deliberazione del Consiglio regionale 13 aprile 2021, numero 39, modifica del Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) ai fini della definizione delle aree non idonee per l'installazione di impianti di produzione di energia geotermica in Toscana. Revoca della deliberazione del Consiglio regionale 7 luglio 2020, numero 41. Nuova adozione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 65 del 2014;

    la regione Toscana è inoltre intervenuta al fine di rendere immediatamente efficaci, anche, nella fase intercorrente tra l'adozione e l'approvazione definitiva, le disposizioni ivi contenute relative alla programmazione regionale in materia ambientale ed energetica (articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2020, numero 73). Tale norma è stata oggetto di giudizio della Corte costituzionale (con sentenza numero 11 del 2022), che ha confermato la legittimità dell'azione regionale;

   valutato che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame interviene in materia di concessioni geotermiche correlate all'esigenza di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione per il 2030 e di aumentare la sicurezza energetica nazionale, promuovendo gli investimenti nel settore;

    nel corso dell'esame del provvedimento nelle commissioni competenti sono stati presentati emendamenti, sia da parte di esponendo di maggioranza che di opposizione, la cui finalità era la seguente: al fine di evitare attività di ricerca improduttive cui non conseguono attività di coltivazione il rilascio dei permessi di ricerca debba essere precluso nelle aree individuate dalle regioni come non idonee per l'installazione di impianti di produzione geotermica. Nello specifico veniva aggiunto un comma all'articolo 3 del decreto legislativo n. 22 del 2010 (quello che attualmente disciplina l'assegnazione dei permessi di ricerca) stabilendo che essi non possano essere rilasciati in riferimento alle aree individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica;

    tali proposte emendative non sono state approvate;

    in questo contesto è utile aggiungere come su tale tematica sia stata presentata, nell'attuale Legislatura, un'apposita proposta di legge: «Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di divieto di rilascio del permesso di ricerca delle risorse geotermiche per aree inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica» (AC numero 615);

    numerosi comuni interessati da richieste di indagini geotermiche hanno sottolineato la necessità di approvare tale norma che colmerebbe un evidente vuoto normativo: l'attuale legge rischia infatti di di deturpare il territorio e mortificare le peculiarità e gli autonomi indirizzi di sviluppo. Le regioni sono infatti costrette a rilasciare permessi, spesso notevolmente impattanti su paesaggio, risorse naturali e aree agricole di pregio, anche in luoghi non idonei a sostenere questo tipo di operazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare, nel primo provvedimento utile, una norma che modifichi il decreto legislativo n. 22 del 2010 stabilendo che i permessi di ricerca non possano essere rilasciati in aree individuate dalle regioni come inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica.
9/1606-A/104. (Testo modificato nel corso della seduta) Gianassi, Simiani.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

produzione d'energia

energia rinnovabile

crescita dell'impresa