Legislatura: 19Seduta di annuncio: 216 del 19/12/2023
Primo firmatario: ZANELLA LUANA
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 19/12/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 19/12/2023 EVI ELEONORA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 19/12/2023 GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 19/12/2023 BORRELLI FRANCESCO EMILIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 19/12/2023 DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA 19/12/2023 GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 19/12/2023 MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 19/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 19/12/2023 BITONCI MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (IMPRESE E MADE IN ITALY)
NON ACCOLTO IL 19/12/2023
PARERE GOVERNO IL 19/12/2023
RESPINTO IL 19/12/2023
CONCLUSO IL 19/12/2023
La Camera,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il Governo presenta ogni anno un disegno di legge per il mercato e la concorrenza, la cui finalità consiste nella rimozione degli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministravo, all'apertura dei mercati, nonché nella promozione dello sviluppo della concorrenza e nella tutela dei consumatori;
il disegno di legge in esame reca una serie di disposizioni in materia di energia, di commercio al dettaglio, farmaceutica, oltre che in tema di prerogative e procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
nel corso dell'esame in sede referente al Senato è stato introdotto l'articolo 10, che prevede e disciplina l'adeguamento, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dei parametri attualmente vigenti (limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità) per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – CEM (comma 1);
il medesimo articolo dispone che, scaduto il citato termine di 120 giorni, viene previsto l'utilizzo, in via provvisoria e cautelativa, di nuovi valori di attenzione e obiettivi di qualità pari a più del doppio di quelli attualmente vigenti (comma 2);
la legislazione attualmente vigente nel nostro paese (legge 36 del 2001 – decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003) prevede limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità cautelativi, assunti sulla base del principio di precauzione stabilito nell'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del principio di Minimizzazione ALARA (As Low As Reasonably Achievable), ovvero di assumere il più basso livello ragionevolmente ottenibile senza compromettere lo sviluppo tecnologico, principio che è già applicato nel settore delle radiazioni ionizzanti;
numerose ricerche internazionali da almeno vent'anni hanno ampliamente dimostrato che le esposizioni alla radiofrequenza, anche al di sotto degli attuali standard di sicurezza, viene associata a diverse problematiche sanitarie tra cui cancro, malattie neurodegenerative, infertilità maschile e femminile, disfunzioni immunitarie, alterazione del metabolismo ed altre;
gruppi di scienziati, come ICEMS e Bioinitiative, e il Consiglio d'Europa (Raccomandazione n. 1815 del 2011) hanno diramato appelli per richiedere la riduzione immediata dei limiti di esposizione della popolazione a 0,6 V/m, per garantire la salute pubblica e, in particolare, l'incolumità dei soggetti vulnerabili come i bambini, le donne in gravidanza, i malati cronici, i malati di tumore e gli elettrosensibili;
il 23 settembre scorso oltre settanta scienziati di fama internazionale hanno inviato al Governo, al Parlamento, alle regioni e province Autonome italiane un appello per la sicurezza elettromagnetica,
impegna il Governo
ad aggiornare i vigenti parametri per la protezione dai CEM nel rigoroso rispetto del principio di precauzione, con misure cautelative per la protezione della salute pubblica e dell'ambiente, limitando l'esposizione alla radiofrequenza da parte dell'uomo e degli animali, in assenza dei quali non possono essere autorizzate nuove installazione di impianti a radiofrequenza senza preventivo parere tecnico ambientale da parte delle Agenzie Regionali di protezione ambientale.
9/1555/13. Zanella, Bonelli, Evi, Grimaldi, Borrelli, Dori, Ghirra, Mari.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):liberalizzazione del mercato
principio di precauzione
protezione del consumatore