ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01551/073

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 200 del 22/11/2023
Firmatari
Primo firmatario: TESTA GUERINO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 22/11/2023


Stato iter:
23/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/11/2023
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 22/11/2023

PARERE GOVERNO IL 22/11/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/11/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/11/2023

CONCLUSO IL 23/11/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01551/073
presentato da
TESTA Guerino
testo presentato
Mercoledì 22 novembre 2023
modificato
Giovedì 23 novembre 2023, seduta n. 201

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali;

    la legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio per l'anno 2019, all'articolo 1, comma 139, ha disposto l'assegnazione ai Comuni di «contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030»;

    il comma 139-bis del medesimo articolo 1, inserito dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto che tali risorse fossero incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022 e «finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno»;

    la sezione II della legge 30 dicembre 2020, n. 178, legge di bilancio per l'anno 2021, ha disposto un ulteriore rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al citato comma 139 dell'articolo 1 della legge 145/2018, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021;

    il decreto del Ministero dell'interno dell'8 novembre 2021 ha assegnato ai Comuni indicati nell'Allegato A i contributi di cui al citato comma 139-bis, a seguito di scorrimento della graduatoria di cui all'Allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, pari ad euro 1.696.722.093,37 per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 dello stesso articolo 1;

    l'articolo 1, comma 136, della Legge n. 145 del 2018, modificato dall'art. 3-bis dell'«Allegato» alla Legge 05.08.2022, n. 108, stabilisce che i comuni beneficiari del contributo di cui al comma 135 sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse;

    le risorse assegnate ai comuni, in esecuzione della Legge di Bilancio dello Stato per il 2019 n. 145 del 2018 e ss. mm. e ii. e del Decreto di ripartizione dell'8 novembre 2021, attualmente trovano difficoltà di spesa a causa di alcune procedure espropriative sulle aree interessate dagli interventi, finalizzate ad avere la disponibilità/proprietà delle stesse per la cantierabilità delle opere. A ciò si aggiunga come ulteriore motivo di ritardo la presenza di più sottoservizi interferenti con le opere e il conseguente spostamento degli stessi in altri siti;

    le opere di messa in sicurezza del territorio possono essere compromesse dalla revoca del contributo già assegnato con Decreto dell'8 novembre 2021, secondo quanto disposto dall'art. 3, commi 1 e 2, dello stesso Decreto ministeriale in caso di inosservanza del comma 143 della legge 145 del 2018 secondo cui i comuni beneficiari del contributo di cui all'articolo 139 devono affidare i lavori entro un arco temporale diverso a seconda dell'entità del finanziamento, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 141;

    è indispensabile garantire ai Comuni la possibilità di poter fruire dei finanziamenti concessi per il 2023, che, senza una proroga, rischiano di essere revocati, impedendo le attività di cura, tutela e salvaguardia del territorio,

impegna il Governo,

a disporre, con successivi provvedimenti, una proroga dei termini per la fruizione dei contributi già erogati per l'anno in corso, permettendo ai Comuni di cantierare tutte le opere previste.
9/1551/73. Testa, Ambrosi.