ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01551/035

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 200 del 22/11/2023
Firmatari
Primo firmatario: ZAN ALESSANDRO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 22/11/2023


Stato iter:
23/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/11/2023
FRENI FEDERICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 22/11/2023
Resoconto ZAN ALESSANDRO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 23/11/2023
Resoconto SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
 
DICHIARAZIONE VOTO 23/11/2023
Resoconto FORNARO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 22/11/2023

PARERE GOVERNO IL 22/11/2023

DISCUSSIONE IL 22/11/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/11/2023

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/11/2023

DISCUSSIONE IL 23/11/2023

RESPINTO IL 23/11/2023

CONCLUSO IL 23/11/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01551/035
presentato da
ZAN Alessandro
testo presentato
Mercoledì 22 novembre 2023
modificato
Giovedì 23 novembre 2023, seduta n. 201

   La Camera,

   premesso che:

    si tratta dell'ultimo provvedimento di natura economica e finanziaria dell'anno, insieme al decreto fiscale, prima della legge di bilancio, e anche per i grandi limiti di quest'ultima, non erano poche le aspettative degli enti locali, del mondo economico e delle imprese, dei cittadini. Tali aspettative sono state però del tutto disattese;

    per il sistema giustizia anche stavolta nessun intervento, come del resto anche nella legge di bilancio per il 2024: al di là degli annunci roboanti del Governo, siamo in presenza di interventi, di una grave carenza di risorse, sia finanziarie sia organizzative, aggravata dalla totale assenza di stanziamenti previsti nella manovra per il 2024, e dai tagli effettuati e mai ristorati effettuati nella legge di bilancio per il 2023, tagli molto pesanti in particolare per quanto riguarda il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori;

    nella scorsa legislatura, anche per la necessità di fronteggiare il Covid, sono state introdotte misure che hanno dimostrato di funzionare, con un'incidenza sul tasso di recidiva pari a zero, che questo Governo non ha mai voluto né prorogare né tantomeno rendere strutturali: dalla possibilità dei domiciliari con i sistemi di controllo elettronico per chi aveva ancora da scontare pochi mesi, alla opportunità per chi era in semilibertà di non dover passare la notte in carcere, fino all'ampliamento della possibilità di comunicare con i familiari anche utilizzando la rete, nonché un aumento delle stesse telefonate e delle videochiamate, considerate le restrizioni per quanto riguarda le visite in presenza;

    il regime previsto durante l'emergenza legata al COVID-19 sul versante delle conversazioni telefoniche non sostitutive dei colloqui in presenza, previste dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 – «Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute» – di cui all'articolo 2-quinquies legge n. 70 del 2020 di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020, prevedeva infatti che l'autorizzazione alle telefonate poteva essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo e poteva essere disposta anche una volta al giorno, laddove la corrispondenza telefonica si fosse svolta con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave oppure con il coniuge, con l'altra parte dell'unione civile, con persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi fossero ricoverati presso strutture ospedaliere;

    terminata l'emergenza sanitaria, però, si è registrata una restrizione sulle comunicazioni con l'esterno che sta creando gravi disagi e tensioni, e che ha portato la Conferenza del volontariato della giustizia a promuovere un appello, rivolto alle direttrici e ai direttori delle carceri italiane, affinché esercitino la discrezionalità che l'ordinamento penitenziario riconosce loro per garantire colloqui, telefonate e videochiamate oltre le ordinarie previsioni normative;

    la pandemia ha reso trasparente ed evidente l'inadeguatezza del nostro sistema penitenziario, che corre il rischio, in assenza di investimenti in termini di personale e di risorse per il trattamento e per la gestione degli spazi dell'esecuzione penale, e con un ritorno ad una concezione che «disinveste» sulle misure alternative alla detenzione, sul personale del DAP e del Dipartimento di giustizia minorile e di comunità, con quello che sembra a tutti gli effetti un accanimento nei confronti delle donne e dei bambini in carcere, di diventare sempre più un deposito di marginalità, di povertà e di malattia mentale, inoltre anche l'articolo 1 legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, va nel senso di agevolare opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia in osservanza dei principi costituzionali;

    più volte, anche raccogliendo l'appello delle associazioni, abbiamo chiesto la proroga delle misure citate,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a predisporre tutte le misure necessarie, finanziarie e tecniche, affinché vengano prorogate ed eventualmente rese strutturali le buone prassi in materia di giustizia sperimentate con esiti più che positivi durante l'emergenza da COVID-19, con particolare riferimento a quelle che hanno visto concedere maggiore discrezionalità alle autorità preposte nell'autorizzazione delle telefonate e delle video-chiamate.
9/1551/35. Zan.