ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01458-A/076

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 203 del 27/11/2023
Firmatari
Primo firmatario: DE MARIA ANDREA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Data firma: 27/11/2023


Stato iter:
28/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/11/2023
MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 28/11/2023
Resoconto DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/11/2023

PARERE GOVERNO IL 27/11/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2023

DISCUSSIONE IL 28/11/2023

RESPINTO IL 28/11/2023

CONCLUSO IL 28/11/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01458-A/076
presentato da
DE MARIA Andrea
testo presentato
Lunedì 27 novembre 2023
modificato
Martedì 28 novembre 2023, seduta n. 204

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 così come modificato dalla legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, limita di fatto ed in maniera preoccupante i diritti dei minori che giungono in Italia;

    risulta particolarmente allarmante la previsione, inserita intervenendo sull'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, la quale prevede che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore in strutture per adulti, qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni, per un periodo non superiore a novanta giorni;

    una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Le numerose norme internazionale ed europee che tutelano i minori, così come la copiosa giurisprudenza europea ed internazionale in materia, menzionano chiaramente il dovere di rispettare e promuovere il superiore interesse del minore in tutte le procedure che lo riguardano senza nessuna eccezione, né possono pertanto applicarsi procedure ai minori nell'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza;

    la stessa normativa italiana prevede che le strutture destinate ai minori fuori dal proprio contesto familiare debbano rispettare determinati standard quanto alle modalità di accoglienza e ai servizi garantiti;

    il testo in esame solleva preoccupazioni quanto alle ricadute concrete sui diritti dell'infanzia dei minori che si ritroverebbero accolti in strutture non adeguate a garantire l'assenza di promiscuità con persone adulte né atte ad assicurare la loro tutela e caratterizzate da personale non adeguatamente formato per fronteggiare i bisogni delle persone di minore età,

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento, con cadenza bimestrale, una relazione dettagliata che dia conto del numero delle presenze all'interno dei singoli centri di accoglienza, di tutte le tipologie previste, e dei CPR, anche specificando la capienza massima prevista per ogni struttura.
9/1458-A/76. De Maria.