ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01458-A/047

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 203 del 27/11/2023
Firmatari
Primo firmatario: ZANELLA LUANA
Gruppo: ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Data firma: 27/11/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZARATTI FILIBERTO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023
BONELLI ANGELO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023
BORRELLI FRANCESCO EMILIO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023
DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023
EVI ELEONORA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023
FRATOIANNI NICOLA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023
GHIRRA FRANCESCA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023
GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023
MARI FRANCESCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023
PICCOLOTTI ELISABETTA ALLEANZA VERDI E SINISTRA 27/11/2023


Stato iter:
28/11/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/11/2023
Resoconto EVI ELEONORA ALLEANZA VERDI E SINISTRA
 
PARERE GOVERNO 27/11/2023
MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
DICHIARAZIONE VOTO 28/11/2023
Resoconto GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/11/2023

NON ACCOLTO IL 27/11/2023

PARERE GOVERNO IL 27/11/2023

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2023

DISCUSSIONE IL 28/11/2023

RESPINTO IL 28/11/2023

CONCLUSO IL 28/11/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01458-A/047
presentato da
ZANELLA Luana
testo presentato
Lunedì 27 novembre 2023
modificato
Martedì 28 novembre 2023, seduta n. 204

   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;

    le disposizioni dell'articolo 5 in materia di minori stranieri non accompagnati modificano e integrano il decreto legislativo n. 142 del 2015 (norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), introducono significative penalizzazioni in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee;

    bisogna preliminarmente sottolineare che l'articolo articolo 5 del decreto modifica in modo restrittivo la legge 47 del 2017 limitando in maniera estremamente preoccupante i diritti dei minori stranieri che giungono in Italia;

    diverse sono le novelle introdotte come: a) la previsione che i minori di età non inferiore a 16 anni possano essere accolti in una sezione dedicata nei centri di accoglienza per adulti, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni; b) in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti alla valutazione dell'età, di cui deve essere redatto un verbale da notificare all'interessato e all'autorità giudiziaria;

    si ricorda che la Corte EDU ha rilevato che l'interesse degli Stati nel controllo delle frontiere in materia di immigrazione non deve privare i minori stranieri, specialmente se non accompagnati, della protezione giustificata dal loro status;

    si devono pertanto conciliare la tutela dei diritti fondamentali e le restrizioni imposte dalla politica di uno Stato in materia di immigrazione, fermo restando che l'estrema vulnerabilità del minore è il fattore decisivo e prevale sulle considerazioni relative al suo status di immigrato. A tal fine fondamentale per una piena tutela del minore è l'applicazione del principio della presunzione della minore età, che la Corte ritiene essere un elemento inerente alla tutela del diritto internazionale e costituzionale che sostengono il sistema dei diritti riconosciuti ai minori stranieri che giungono in Italia;

    in tema di accertamento dell'età, la Convenzione sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata con risoluzione dell'Assemblea generale 45/158 del 18 dicembre 1990, stabilisce espressamente che «Gli Stati dovrebbero astenersi dall'utilizzare metodi medici basati su analisi ossee e dentali, che possono essere imprecise, con ampi margini di errore, e possono anche essere traumatiche e dare luogo a procedimenti legali non necessari. Gli Stati dovrebbero assicurare che le loro decisioni possano essere riesaminate o appellate dinanzi a un idoneo organismo indipendente»;

    nella sua decisione del 15 giugno 2018, il Comitato europeo dei diritti sociali ha ritenuto, tra l'altro, che «le determinazioni mediche dell'età applicate attualmente possano avere gravi conseguenze per i minori e che l'uso dell'esame osseo per determinare l'età dei minori stranieri non accompagnati sia inopportuno e inattendibile». L'uso di tale esame viola pertanto l'articolo 17.1 della Carta sociale europea;

    il principio di presunzione implica che la procedura pertinente debba essere accompagnata da sufficienti garanzie procedurali, che comprendono chiaramente, sia nel diritto interno che in quello dell'Unione europea, la nomina di un rappresentante legale o di un tutore, l'accesso a un difensore e la partecipazione informata alla procedura di determinazione dell'età della persona la cui età sia considerata dubbia;

    le garanzie previste dal diritto dell'Unione europea e internazionale disegnano una procedura di determinazione dell'età olistica e multidisciplinare, che non può essere garantita attraverso l'esecuzione di soli esami sanitari, già ritenuti condotta in violazione dell'articolo 8 della Convenzione EDU;

    la giurisprudenza della Corte ha sottolineato che gli Stati devono fornire ai minori non accompagnati condizioni di accoglienza adeguate alle loro esigenze. In particolare, le condizioni di accoglienza dei minori richiedenti asilo devono essere definite in relazione alla loro età, per assicurare che non creino una situazione di stress e ansia, con conseguenze traumatiche, che potrebbero addirittura raggiungere la soglia di gravità richiesta per essere comprese nell'ambito della proibizione di cui all'articolo 3 della Convenzione,

impegna il Governo:

   ad evitare di infliggere a minori e a persone fragili esami fisici che possano creare situazioni di stress e ansia, per stabilire l'esatta età del minorenne migrante;

   a fornire ai minori non accompagnati condizioni di accoglienza adeguate alle loro esigenze anche attraverso l'allestimento di nuove strutture in spazi attualmente disponibili.
9/1458-A/47. Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.