Legislatura: 19Seduta di annuncio: 270 del 26/03/2024
Primo firmatario: MACCANTI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 26/03/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma COIN DIMITRI LEGA - SALVINI PREMIER 26/03/2024 PRETTO ERIK UMBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 26/03/2024 MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 26/03/2024 FURGIUELE DOMENICO LEGA - SALVINI PREMIER 26/03/2024 AMBROSI ALESSIA FRATELLI D'ITALIA 26/03/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 26/03/2024 RIXI EDOARDO VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 26/03/2024
PARERE GOVERNO IL 26/03/2024
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/03/2024
CONCLUSO IL 26/03/2024
La Camera,
premesso che:
i portabici sono definiti strutture leggere e amovibili che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e possono, quindi, essere montati sull'automobile sia tramite appositi punti di aggancio previsti dal costruttore del veicolo, sia sul gancio di traino a sfera;
la circolare n. 25981 del 6 settembre 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e la successiva circolare di chiarimento n. 30187 del 12 ottobre 2023, stabiliscono che i portabici possono essere installati e utilizzati solo a certe condizioni: in particolare, la lunghezza non deve superare 1,20 metri, incluse le bici trasportate, la larghezza non deve superare quella dell'autoveicolo, incluse le bici, e l'altezza non deve superare 2,50 metri;
inoltre, se il portabici e le bici installate ostruiscono anche parzialmente i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, devono essere installati dispositivi supplementari ripetitori, omologati e corrispondenti a quelli previsti sul veicolo;
in caso di ostruzione anche parziale della targa, è necessario applicare la targa ripetitrice con le modalità previste per il carrello appendice. In tali casi, sono necessarie visita e prova da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile nonché l'aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo;
tali disposizioni, adottate in adeguamento a quanto previsto dall'articolo 164 del codice della strada, rendono tuttavia complesso l'uso del portabici su molti modelli di auto, tenuto conto della larghezza delle auto (esclusi i retrovisori esterni) e della lunghezza di molte biciclette. Una bicicletta da turismo con telaio grande e ruote da 28 sfiora 1,9 metri di lunghezza. Solo le auto di grandi dimensioni hanno una larghezza superiore;
alcuni costruttori hanno promosso sulla questione un ricorso al TAR, inizialmente respinto, e si sono successivamente appellati al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza del 19 gennaio 2024, ha sospeso la circolare in attesa di un nuovo giudizio di merito di fronte al TAR, riconoscendo le ragioni avanzate dai ricorrenti circa la complessità e il carattere tecnico della controversia,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di modificare le disposizioni citate in premessa, al fine di renderle più idonee e tecnicamente conformi alle esigenze degli utenti.
9/1435-A/81. Maccanti, Coin, Pretto, Marchetti, Furgiuele, Ambrosi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):automobile
veicolo a due ruote
codice della strada