ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01435-A/081

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 270 del 26/03/2024
Firmatari
Primo firmatario: MACCANTI ELENA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 26/03/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
COIN DIMITRI LEGA - SALVINI PREMIER 26/03/2024
PRETTO ERIK UMBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 26/03/2024
MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 26/03/2024
FURGIUELE DOMENICO LEGA - SALVINI PREMIER 26/03/2024
AMBROSI ALESSIA FRATELLI D'ITALIA 26/03/2024


Stato iter:
26/03/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 26/03/2024
RIXI EDOARDO VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 26/03/2024

PARERE GOVERNO IL 26/03/2024

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/03/2024

CONCLUSO IL 26/03/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01435-A/081
presentato da
MACCANTI Elena
testo di
Martedì 26 marzo 2024, seduta n. 270

   La Camera,

   premesso che:

    i portabici sono definiti strutture leggere e amovibili che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e possono, quindi, essere montati sull'automobile sia tramite appositi punti di aggancio previsti dal costruttore del veicolo, sia sul gancio di traino a sfera;

    la circolare n. 25981 del 6 settembre 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e la successiva circolare di chiarimento n. 30187 del 12 ottobre 2023, stabiliscono che i portabici possono essere installati e utilizzati solo a certe condizioni: in particolare, la lunghezza non deve superare 1,20 metri, incluse le bici trasportate, la larghezza non deve superare quella dell'autoveicolo, incluse le bici, e l'altezza non deve superare 2,50 metri;

    inoltre, se il portabici e le bici installate ostruiscono anche parzialmente i dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, devono essere installati dispositivi supplementari ripetitori, omologati e corrispondenti a quelli previsti sul veicolo;

    in caso di ostruzione anche parziale della targa, è necessario applicare la targa ripetitrice con le modalità previste per il carrello appendice. In tali casi, sono necessarie visita e prova da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile nonché l'aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo;

    tali disposizioni, adottate in adeguamento a quanto previsto dall'articolo 164 del codice della strada, rendono tuttavia complesso l'uso del portabici su molti modelli di auto, tenuto conto della larghezza delle auto (esclusi i retrovisori esterni) e della lunghezza di molte biciclette. Una bicicletta da turismo con telaio grande e ruote da 28 sfiora 1,9 metri di lunghezza. Solo le auto di grandi dimensioni hanno una larghezza superiore;

    alcuni costruttori hanno promosso sulla questione un ricorso al TAR, inizialmente respinto, e si sono successivamente appellati al Consiglio di Stato, il quale, con ordinanza del 19 gennaio 2024, ha sospeso la circolare in attesa di un nuovo giudizio di merito di fronte al TAR, riconoscendo le ragioni avanzate dai ricorrenti circa la complessità e il carattere tecnico della controversia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di modificare le disposizioni citate in premessa, al fine di renderle più idonee e tecnicamente conformi alle esigenze degli utenti.
9/1435-A/81. Maccanti, Coin, Pretto, Marchetti, Furgiuele, Ambrosi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

automobile

veicolo a due ruote

codice della strada