ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01435-A/069

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 270 del 26/03/2024
Firmatari
Primo firmatario: D'ORSO VALENTINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/03/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
IARIA ANTONINO MOVIMENTO 5 STELLE 26/03/2024


Stato iter:
26/03/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 26/03/2024
RIXI EDOARDO VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 26/03/2024

PARERE GOVERNO IL 26/03/2024

RESPINTO IL 26/03/2024

CONCLUSO IL 26/03/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01435-A/069
presentato da
D'ORSO Valentina
testo di
Martedì 26 marzo 2024, seduta n. 270

   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca modifiche al decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada). Quest'ultimo viene interessato da una nuova serie di modificazioni, come già era accaduto diverse volte in precedenza – da ultimo – con il decreto-legge n. 121 del 2021 – nonché una delega al Governo che, entro dodici mesi, coinvolgerebbe la modifica di tutto il complesso sistema codicistico vigente e in via d'approvazione. Tecnica questa, che crea un elevato livello di difficoltà, con riguardo alla conoscenza della legge da parte dei cittadini e delle istituzioni che sono tenuti a applicarlo in tutte le sue parti; all'articolo 1 lettera b) interviene sull'articolo 187 del Codice della Strada, che punisce con contravvenzione, chiunque guidi in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, introducendo novità di non poco conto rispetto alla disciplina attualmente in vigore;

    segnatamente, attraverso l'espunzione dall'attuale formulazione, delle parole: «in stato di alterazione psico-fisica», la proposta di legge in esame incrimina direttamente la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope;

    appare evidente come la riformulazione del fatto penalmente rilevante, attraverso la soppressione del riferimento allo stato di alterazione psico-fisica e la tipizzazione della guida «dopo» aver assunto sostanze stupefacenti, richieda ai fini della integrazione del reato, non già il nesso causale tra l'assunzione della sostanza e lo stato di alterazione psico-fisica, bensì, ritenga sufficiente il mero nesso cronologico; è bene rammentare, invero, come oggi, – invece – affinché sussista il reato, occorre porsi alla guida della vettura in stato di alterazione psico-fisica dovuto all'assunzione della sostanza vietata. Come ribadito dalla recente e costante giurisprudenza di legittimità, essenziale per l'accertamento del fatto-reato è, dunque, l'accertamento del nesso causale tra consumo della sostanza ed effetto di alterazione sull'organismo (v. da ultimo Cass., sez. IV penale, 25 gennaio 2023, n. 5890 e Cass., sez. IV penale, 18 aprile 2023, n. 22682 e ancora trib. Vicenza 4 febbraio 2022, n. 129);

    pertanto, il legislatore aveva condizionato la punibilità all'effettivo accertamento non della mera assunzione della sostanza, ma di uno specifico stato di alterazione da quella derivante, ovvero la compromissione dei rapporti tra i processi psichici ed i fenomeni fisici che riguardano l'individuo in sé e i suoi rapporti con l'esterno;

    in altre parole, ciò che rileva oggi ai fini dell'integrazione della fattispecie contravvenzionale è quell'alterazione psico-fisica consistente in una visione distorta, in una percezione della realtà completamente alterata, in un rallentamento dei riflessi e un offuscamento generale delle facoltà intellettive e psico-reattive, tali da mettere in pericolo la propria e l'altrui incolumità; tale perimetro tracciato dapprima dal legislatore e chiarito altresì dalla richiamata giurisprudenza, consentono, dunque, di delimitare l'alea del penalmente rilevante esclusivamente a quei casi in cui effettivamente l'assunzione di sostanze implichi una «modifica comportamentale che renda pericolosa la guida dei veicoli, diminuendo l'attenzione e la velocità dell'alterazione» (Cass. pen. IV, 2 febbraio n. 3900 del 2021);

    e ciò in ossequio anche al principio di colpevolezza ed offensività che permeano il nostro ordinamento penale e che richiedono, ai fini della comminatoria della sanzione, che vi sia in concreto un rimprovero ascrivibile all'attore e che giustifichi la punizione da parte dell'ordinamento alla sua condotta; diversamente opinando, ovvero, eliminando l'attuale nesso eziologico tra assunzione della sostanza ed effetto di alterazione, vi è il rischio concreto di punire qualunque soggetto che venga trovato alla guida di veicoli in un arco temporale anche di molto successivo all'uso di sostanze, in barba ai principi costituzionali testé richiamati;

    ciò desta particolare preoccupazione, considerando che ben può capitare che taluno abbia dovuto assumere sostanze per uso terapeutico, ovvero per sottoporsi a particolari esami diagnostici invasivi e che possa risultare positivo agli esami anche dopo una settimana dall'uso: si tratterebbe di una situazione in cui l'individuo non sarebbe più sotto l'effetto della sostanza e, perciò sarebbe performante e sobrio rispetto alla guida, tuttavia sarebbe punibile ai sensi del nuovo articolo 187 del Codice della strada, come modificato dalla proposta di legge in esame;

    sotto altro profilo, si consideri che non esistono solo le sostanze stupefacenti come contenute nella tabella 1 o in tabella 2 dei decreti sulle sostanze stupefacenti, ma esistono alterazioni alla guida anche legate ad altre terapie: ad esempio, tutte le sostanze dopanti, come l'efedrina o la pseudoefedrina, che si utilizzano, per esempio, nei composti antistaminici per le riniti allergiche. Anche queste sostanze danno sonnolenza, minore vigilanza e minore attenzione alla guida, ma tuttavia, non sarebbero oggetto della fattispecie in commento, in quanto esulano dalle tabelle che determinano il penalmente rilevante,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della modifica normativa all'articolo 187 del Codice della Strada, come contenuta nella proposta di legge in esame, al fine di valutare di rimediare ad eventuali distorsioni della norma, in pregiudizio delle prerogative degli utenti, alle luce delle considerazioni effettuate in premessa.
9/1435-A/69. D'Orso, Iaria.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

codice della strada

stupefacente

reato