ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01435-A/065

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 270 del 26/03/2024
Firmatari
Primo firmatario: FEDE GIORGIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/03/2024


Stato iter:
26/03/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 26/03/2024
RIXI EDOARDO VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 26/03/2024

PARERE GOVERNO IL 26/03/2024

RESPINTO IL 26/03/2024

CONCLUSO IL 26/03/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01435-A/065
presentato da
FEDE Giorgio
testo di
Martedì 26 marzo 2024, seduta n. 270

   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca modifiche del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada). Quest'ultimo viene interessato da una nuova serie di modificazioni, come già era accaduto diverse volte in precedenza – da ultimo – con il decreto-legge n. 121 del 2021 – nonché una delega al Governo che, entro dodici mesi, coinvolgerebbe tutto il complesso sistema codicistico vigente e in via d'approvazione. Tecnica, questa, che creerà un elevato livello di difficoltà riguardo alla conoscenza della legge da parte dei cittadini e delle istituzioni che sono tenuti rispettare e applicare il codice in tutte le sue parti;

   considerato che:

    l'articolo 7 estende da uno a tre anni la durata del divieto di guida imposto ai neopatentati relativamente agli autoveicoli aventi una potenza specifica;

    l'articolo in esame tuttavia proprio sulla potenza – a seguito di un emendamento approvato in sede referente – al comma 1, modifica l'articolo 117, comma 2-bis, in materia di limitazioni per i neopatentati, estende da uno a tre anni la durata del divieto di guida imposto ai neopatentati, titolari di patente di guida di categoria B, relativamente agli autoveicoli aventi le seguenti caratteristiche: veicoli superiori a 75 chilowatt per tonnellata; veicoli M1 (anche elettrici o ibridi) superiori a 105 chilowatt per tonnellata;

    il paradosso è che, a differenza di quanto comunicato all'opinione pubblica dall'esecutivo, anche sull'onda di fatti tragici che hanno coinvolto giovani alla guida e incidenti mortali, le modifiche esposte portano ad un innalzamento generale della potenza dei veicoli utilizzabili per tutti i neo patentati dal primo anno, tale disposizione, nel senso di portare a tre anni con le medesime limitazioni previste dall'articolo 117 era stato unanimemente apprezzate anche durante le numerose audizioni a supporto dei lavori della commissione trasporti;

    la giustificazione su questa modifica riguarderebbe il voler venire incontro alle esigenze delle case costruttrici di automobili che lamentano la poche vendite dei modelli costruiti entro i limiti per i neo patentati. La soluzione poteva ad esempio essere rappresentata da un incentivo verso l'acquisto di mezzi a potenza limitata oppure, preferibilmente, verso la mobilità alternativa e sostenibile lavorando anche su un cambio culturale, come già accaduto in molti paesi dell'eurozona, in cui l'automobile non è più al centro dei desiderata dei giovani europei,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa, al fine di rivedere, anche con futuri interventi normativi, le disposizioni relative alle limitazioni per i neo patentati, con particolare riferimento all'aumento della potenza dei veicoli in uso per questa categoria di utenti della strada, mettendo realmente al centro la sicurezza dei più giovani e coniugando la sicurezza con le necessità ed il supporto delle loro famiglie.
9/1435-A/65. Fede.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

automobile

giovane

veicolo