Legislatura: 19Seduta di annuncio: 270 del 26/03/2024
Primo firmatario: PALOMBI ALESSANDRO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 26/03/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 26/03/2024 RIXI EDOARDO VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 26/03/2024
ACCOLTO IL 26/03/2024
PARERE GOVERNO IL 26/03/2024
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/03/2024
CONCLUSO IL 26/03/2024
La Camera,
premesso che:
il provvedimento all'esame dell'Assemblea, è volto a rivedere l'impianto normativo che disciplina il codice della strada, in ragione della persistenza nel nostro Paese di livelli troppo elevati di incidentalità, attraverso l'introduzione di un ampio pacchetto di modifiche finalizzate a incrementare le misure sanzionatorie, comprendendo al contempo, un'ampia delega legislativa per il riordino complessivo della materia, unita all'autorizzazione a emanare successivamente regolamenti di delegificazione, all'interno della disciplina vigente del nuovo codice della strada, il sottoscrittore del presente atto, evidenzia che l'inquadramento normativo relativo alle sfilate dei carri allegorici e del loro spostamento, si considera spesso incerto e complesso, a causa della diversità ambientale e dello svolgimento all'interno delle varie manifestazioni;
al riguardo, si evidenzia che i carri allegorici installati su veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche o elettriche, con allestimenti di varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti norme di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità; essi non sono classificabili come «attrazioni dello spettacolo viaggiante» e non è previsto il rilascio del codice identificativo previsto dal decreto ministeriale 18 maggio 2007;
il trasporto dei carri allegorici, che per le loro dimensioni rappresentano eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'articolo 61 del codice della strada, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti dall'articolo 62 del medesimo codice della strada è da considerarsi quale: «trasporto eccezionale», ai sensi della disciplina dell'articolo 10, sebbene non sia regolamentato da una vera e propria normativa;
in tale ambito si rileva altresì che, l'articolo 57 comma 1 del codice della strada prevede, ai fini della circolazione su strada delle macchine agricole che: «Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonché di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. È consentito l'uso delle macchine agricole nelle operazioni di manutenzione e tutela del territorio.»;
la suesposta disposizione, a parere del sottoscrittore del presente atto, conferma come l'applicazione delle disposizioni normative, assegna la responsabilità di una materia parzialmente deregolamentata, alle amministrazioni locali e agli organizzatori di feste oppure di sfilate carnevalesche; conseguentemente si ravvisa l'opportunità di prevedere una specifica regolamentazione per le sfilate di carri allegorici,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di prevedere l'introduzione di una specifica normativa che regolamenti il traino e le sfilate dei carri allegorici, attraverso l'utilizzo delle macchine agricole nel rispetto della sicurezza e delle tradizioni locali.
9/1435-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)
Palombi.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):macchina agricola
codice della strada
trasporto stradale