ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01435-A/013

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 270 del 26/03/2024
Firmatari
Primo firmatario: SCHULLIAN MANFRED
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 26/03/2024


Stato iter:
26/03/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 26/03/2024
RIXI EDOARDO VICE MINISTRO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 26/03/2024

PARERE GOVERNO IL 26/03/2024

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/03/2024

CONCLUSO IL 26/03/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01435-A/013
presentato da
SCHULLIAN Manfred
testo di
Martedì 26 marzo 2024, seduta n. 270

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge all'esame reca numerose modifiche al codice della strada con particolare riferimento al tema della sicurezza stradale;

    con le circolari n. 25981 del 6 settembre 2023 e n. 30187 del 12 ottobre 2023, la Diviene 3 della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rivisto le disposizioni concernenti la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasti e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio traino a sfera sui veicoli di categoria M1;

    queste circolari sono state adottate per rendere omogenee le disposizioni relative alle suddette strutture amovibili applicate sui veicoli di categoria M1 a quelle previste dal decreto direttoriale del 6 luglio 2023, relativo agli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, di categoria M2 ed M3;

    pur condividendo l'obiettivo di regolamentare la materia ai fini della sicurezza stradale, va rilevato che le suddette circolari comportano alcune criticità pratiche rilevanti, tant'è che sono state impugnate davanti al giudice amministrativo da alcune aziende operanti nel settore e sospese in via cautelare dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 196/2024;

    tali criticità riguardano in particolare l'obbligo della visita e prova ai sensi dell'articolo 78 del codice della strada qualora la struttura portabiciclette ostruisca anche solo parzialmente la targa e/o i dispositivi di illuminazione posteriori del veicolo, l'obbligo di disattivazione e occultamento dei predetti dispositivi, anche in caso di installazione saltuaria di struttura portabiciclette e soprattutto il divieto di superare con la struttura portabiciclette, comprensiva delle cose trasportate, la larghezza dell'autoveicolo;

    è soprattutto quest'ultimo divieto a rendere in molti casi difficile, se non impossibile, il trasporto di biciclette, considerando che queste superano di poco la larghezza della maggior parte dei modelli di autovetture in circolazione;

    si ritiene che una sporgenza laterale delle sole ruote delle biciclette caricate possa essere ammessa senza creare ulteriori pericoli per la circolazione stradale, essendo le stesse facilmente percepibili e non assimilabili agli oggetti menzionati nell'articolo 164, comma 3, ultimo periodo, del codice della strada;

    si ricorda inoltre, che i veicoli provenienti dall'estero e da altri Stati membri dell'Unione europea, in virtù del principio della libera circolazione stabilito dalla direttiva 96/53/CE, non sono soggetti alle previsioni più restrittive di cui alle succitate circolari ministeriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivedere le circolari in questione al fine di superare i contenziosi e le criticità menzionati nelle premesse.
9/1435-A/13. Schullian.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

codice della strada

trasporto pubblico

trasporto stradale