ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01342-A/056

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 217 del 20/12/2023
Firmatari
Primo firmatario: FILINI FRANCESCO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 20/12/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANTOVANI LUCREZIA MARIA BENEDETTA FRATELLI D'ITALIA 20/12/2023
AMBROSI ALESSIA FRATELLI D'ITALIA 20/12/2023
DI MAGGIO GRAZIA FRATELLI D'ITALIA 20/12/2023
DONZELLI GIOVANNI FRATELLI D'ITALIA 20/12/2023
GIORDANO ANTONIO FRATELLI D'ITALIA 20/12/2023
VINCI GIANLUCA FRATELLI D'ITALIA 20/12/2023
DEIDDA SALVATORE FRATELLI D'ITALIA 20/12/2023
LA PORTA CHIARA FRATELLI D'ITALIA 20/12/2023
MASCHIO CIRO FRATELLI D'ITALIA 20/12/2023
MURA FRANCESCO FRATELLI D'ITALIA 20/12/2023
CALOVINI GIANGIACOMO FRATELLI D'ITALIA 20/12/2023
PULCIANI PAOLO FRATELLI D'ITALIA 20/12/2023
TREMAGLIA ANDREA FRATELLI D'ITALIA 20/12/2023
MASCARETTI ANDREA FRATELLI D'ITALIA 20/12/2023


Stato iter:
20/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 20/12/2023
SIRACUSANO MATILDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 20/12/2023

ACCOLTO IL 20/12/2023

PARERE GOVERNO IL 20/12/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 20/12/2023

CONCLUSO IL 20/12/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01342-A/056
presentato da
FILINI Francesco
testo di
Mercoledì 20 dicembre 2023, seduta n. 217

   La Camera,

   premesso che:

    la direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE che riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, stabilisce che le grandi società e le PMI quotate siano tenute a pubblicare informazioni su questioni rilevanti ai fini della sostenibilità, quali diritti ambientali, diritti sociali, diritti umani e fattori di governance al fine di aumentare la responsabilità aziendale, evitare discrepanze negli standard di sostenibilità e facilitare la transizione verso un'economia verde;

    in particolare, la direttiva, pur prevedendo che la conformità del report di sostenibilità dovrà essere valutata da revisori contabili o da imprese di revisione contabile, rimette, tuttavia, alla facoltà degli Stati membri di affidare questa attività anche a prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità accreditati, conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (i c.d. «organismi di valutazione della conformità accreditati» o «organismi di certificazione»);

    al considerando (61) della direttiva, viene indicata dal legislatore europeo la necessità, tra le altre cose, di «offrire alle imprese la possibilità di attingere a una più vasta gamma di prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità», per «migliorare ulteriormente la qualità della revisione e creare un mercato della revisione più aperto e diversificato, mitigando il rischio di un'ulteriore concentrazione del mercato delle revisioni»;

    come si evince sempre dal considerando (61) della direttiva «l'impresa che incarichi ad un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità accreditato, diverso dal revisore legale, di rilasciare un'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, non debba essere tenuta a richiedere tale attestazione anche al revisore legale»;

    alla luce di quanto esposto, si ritiene necessario esplicitare il principio per il quale il legislatore italiano, nella fase di attuazione della presente direttiva possa consentire agli Organismi di valutazione della conformità accreditati di svolgere l'attività di revisione e attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità,

impegna il Governo:

   compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:

    a prevedere, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità sia rilasciata anche da prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità, accreditati ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

    a prevedere, inoltre, che qualora l'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità sia rilasciata dai prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità accreditati, l'impresa che ne abbia fatto richiesta non sia tenuta a richiedere tale attestazione anche al revisore legale;

    a prevedere, infine, il coinvolgimento degli stakeholder, mediante una consultazione pubblica nella fase di elaborazione del decreto attuativo, al fine di determinare un contributo per valutare gli effetti eventualmente prodotti in seguito all'apertura del mercato del rilascio dell'attestazione contenente le conclusioni sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.
9/1342-A/56. (Testo modificato nel corso della seduta) Filini, Mantovani, Ambrosi, Di Maggio, Donzelli, Giordano, Vinci, Deidda, La Porta, Maschio, Mura, Calovini, Pulciani, Tremaglia, Mascaretti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto dell'ambiente

consulenza e perizia

verifica ispettiva