ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01341-A/032

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 210 del 06/12/2023
Firmatari
Primo firmatario: CASASCO MAURIZIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Data firma: 06/12/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SQUERI LUCA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 06/12/2023


Stato iter:
06/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 06/12/2023
VALENTINI VALENTINO VICE MINISTRO - (IMPRESE E MADE IN ITALY)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 06/12/2023

ACCOLTO IL 06/12/2023

PARERE GOVERNO IL 06/12/2023

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 06/12/2023

CONCLUSO IL 06/12/2023

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01341-A/032
presentato da
CASASCO Maurizio
testo di
Mercoledì 6 dicembre 2023, seduta n. 210

   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 21 del provvedimento prevede che il Ministero della cultura e, per i profili di competenza il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché le altre amministrazioni competenti, promuovano la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese;

    la disposizione si muove nel solco di una nuova impostazione della tutela dei beni culturali, che si estrinseca in più articoli del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, volta ad estendere le tutele ivi previste dalla tutela «delle cose» ex articolo 10 del Codice (basata su un procedimento autoritativo di tipo verticale), alla "tutela delle attività" di cui all'articolo 7-bis Codice, favorendo un approccio integrato e dinamico della tutela del bene culturale, considerato nella sua interezza;

    il Consiglio di Stato è stato investito della questione se il potere ministeriale di tutela del bene culturale ai sensi del Codice possa estrinsecarsi nell'imposizione di un vincolo di destinazione d'uso del bene culturale, funzionale alla conservazione della integrità materiale della cosa o dei suoi caratteri storici o artistici;

    con la sentenza n. 5 del 2023 del 13 febbraio 2023 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria ha risolto positivamente la questione, affermando, in coerenza ai principi affermati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 118 del 1990, che è tutelabile il collegamento di un bene materiale con il suo uso (immateriale) pregresso;

    il Consiglio di Stato ha rilevato che «l'esigenza di protezione culturale dei beni, determinata dalla loro utilizzazione e dal loro uso pregressi, si estrinseca in un vincolo di destinazione che agisce sulla proprietà del bene e può trovare giustificazione, per i profili costituzionali, nella funzione sociale che la proprietà privata deve svolgere (articolo 42 della Costituzione)». ...«Resta fermo (nel caso di una attività economica ndr) che il vincolo non può riguardare l'attività in sé e per sé, considerata separatamente dal bene...»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare specifiche misure di tutela per le attività economiche che siano state dichiarate bene culturale anche sotto il profilo immateriale al fine di evitare fenomeni espulsivi delle stesse, in considerazione del fatto che tali attività costituiscono espressione di identità culturale collettiva di significato eccezionale.
9/1341-A/32. (Testo modificato nel corso della seduta) Casasco, Squeri.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione del patrimonio

politica culturale

bene culturale