Legislatura: 19Seduta di annuncio: 210 del 06/12/2023
Primo firmatario: TASSINARI ROSARIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE
Data firma: 06/12/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma SQUERI LUCA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE - PPE 06/12/2023 ROMANO FRANCESCO SAVERIO NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC, ITALIA AL CENTRO)-MAIE 06/12/2023 LATINI GIORGIA LEGA - SALVINI PREMIER 06/12/2023 ANDREUZZA GIORGIA LEGA - SALVINI PREMIER 06/12/2023 TOCCALINI LUCA LEGA - SALVINI PREMIER 06/12/2023 SASSO ROSSANO LEGA - SALVINI PREMIER 06/12/2023 MIELE GIOVANNA LEGA - SALVINI PREMIER 06/12/2023 CARAMANNA GIANLUCA FRATELLI D'ITALIA 06/12/2023 COLOMBO BEATRIZ FRATELLI D'ITALIA 06/12/2023 CAVO ILARIA NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC, ITALIA AL CENTRO)-MAIE 06/12/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 06/12/2023 VALENTINI VALENTINO VICE MINISTRO - (IMPRESE E MADE IN ITALY)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 06/12/2023
ACCOLTO IL 06/12/2023
PARERE GOVERNO IL 06/12/2023
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 06/12/2023
CONCLUSO IL 06/12/2023
La Camera,
considerato che:
l'articolo 25 del provvedimento in esame considera impresa culturale qualunque ente che, indipendentemente sua forma giuridica, svolga in via esclusiva o prevalente l'attività di conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali. La commissione di merito ha chiarito che in tale definizione siano compresi i lavoratori autonomi;
gli operatori del settore del restauro dei beni culturali, attività che costituisce una delle eccellenze italiane, rientrano pienamente in tale qualificazione, anche in considerazione dell'elevata qualità degli studi e del rigore delle selezioni;
il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede all'articolo 29 una specifica disciplina per la qualificazione dei professionisti del restauro dei beni culturali, attuata in via regolamentare con i decreti ministeriali n. 86/2009 e n. 87/2009;
in via transitoria, con l'articolo 182 del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 (introdotto nella sua attuale formulazione con legge 14 gennaio 2013, n. 7) è stata prevista la possibilità di ottenere il riconoscimento delle qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali (oggi tecnico del restauro di beni culturali) in favore degli operatori del settore in possesso, ad una certa data, di determinati requisiti;
le procedure selettive previste dall'articolo 182 si sono svolte sulla base di due bandi ministeriali, uno pubblicato nel 2014 (bando per l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, con termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione fissato al 24 ottobre 2014), l'altro pubblicato nel 2015 (bando per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, con termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione fissato al 30 ottobre 2015);
i nominativi di coloro i quali hanno superato le selezioni sono stati inseriti nei rispettivi elenchi tenuti dal Ministero della cultura, pubblicati rispettivamente con decreto direttoriale n. 38 del 23 marzo 2016 (elenco collaboratori restauratori) e con decreto direttoriale n. 183 del 21 dicembre 2018 (elenco restauratori). L'inserimento negli elenchi costituisce condizione per l'esercizio dell'attività professionale;
per i motivi più vari non tutti gli operatori sono riusciti a prendere parte alle procedure indette negli anni 2014 e 2015 – per lo più a causa della difficoltà di reperire la documentazione utile a dimostrare l'attività svolta nel corso degli anni – rimanendo così definitivamente esclusi dal settore del restauro, nonostante il possesso, a tale data, dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione nei relativi elenchi;
nell'audizione su tali tematiche tenutasi il 30 novembre 2023 presso la Commissione Cultura e istruzione del Senato, i soggetti esclusi dai citati elenchi, spesso dotati di altissime qualificazioni e certificazioni più che sufficienti, hanno espresso il loro disagio per la mancata riapertura delle procedure di inserimento dal 2018 in poi, che ha per loro comportato una rilevante dequalificazione. In quella sede il Ministero della cultura ha sottolineato le difficoltà di riaprire una procedura chiusasi senza presentare vizi di legittimità e di predisporre prove di idoneità che garantissero l'assoluta parità di trattamento tra i partecipanti, rendendosi disponibile, a fronte dell'approvazione di una specifica norma di legge, ad aprire una nuova procedura;
è necessario implementare l'attuazione della Missione M1C3, turismo e cultura, del PNRR (dotata di 6,68 miliardi) che contiene l'intervento 2 (dotato di 2,72 miliardi) relativo alla rigenerazione dei piccoli siti culturali, del patrimonio culturale religioso e rurale, e agli investimenti a valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli borghi italiani e nelle zone rurali, sostenendo il recupero del patrimonio culturale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di individuare le misure, anche legislative, favorendone la sollecita approvazione, volte a consentire la risoluzione delle questioni ancora aperte a seguito dell'attuazione della disciplina transitoria prevista dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di restauratore di beni culturali ai soggetti che, pur in possesso delle qualificazioni e certificazione necessaria alla data di chiusura dei bandi citati in premessa, siano rimasti esclusi dall'accesso all'iscrizione nei relativi elenchi.
9/1341-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta)
Tassinari, Squeri, Romano, Latini, Andreuzza, Toccalini, Sasso, Miele, Caramanna, Colombo, Cavo.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):riconoscimento delle qualifiche professionali
bene culturale
regione rurale