ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00893-A/008

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 227 del 16/01/2024
Firmatari
Primo firmatario: SCUTELLA' ELISA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/01/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 16/01/2024
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/01/2024
CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 16/01/2024
GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 16/01/2024


Stato iter:
16/01/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 16/01/2024
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 16/01/2024
Resoconto SCUTELLA' ELISA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 16/01/2024

PARERE GOVERNO IL 16/01/2024

DISCUSSIONE IL 16/01/2024

RESPINTO IL 16/01/2024

CONCLUSO IL 16/01/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00893-A/008
presentato da
SCUTELLÀ Elisa
testo di
Martedì 16 gennaio 2024, seduta n. 227

   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame introduce nel codice penale l'articolo 159-bis, che contempla una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni; e dopo la sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno;

    i termini di sospensione previsti decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all'articolo 544 del Codice di procedura penale;

    l'effetto derivante dalle modifiche proposte consiste di fatto nella previsione di limiti di durata massima di celebrazione del processo di appello (due anni) e di Cassazione (un anno), scaduti i quali, il corso della prescrizione riprende a decorrere, col rischio di determinare l'estinzione del processo, al pari di quanto accadeva precedentemente rispetto all'importante modifica normativa introdotta dalla legge cosiddetta Spazzacorrotti (legge n. 3 del 2019);

    la lettera d) ha abrogato l'articolo 161-bis del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado, come introdotto dalla legge n. 134 del 2021;

    gli effetti distorsivi dell'istituto della prescrizione – come era delineato prima della riforma operata nel Governo Conte I con la legge n. 3 del 2019 cosiddetta Spazzacorrotti, che ha sospeso il corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado – hanno pregiudicato fortemente le istanze di giustizia delle vittime del reato, che sono spesso rimaste inascoltate quando, per il verificarsi della causa estintiva, le stesse non hanno potuto ottenere un accertamento definitivo della verità, con ciò comportando di fatto una denegata giustizia e minando la fiducia dei cittadini nella capacità dello Stato di assolvere al compito fondamentale di assicurare il rispetto della legalità e la tutela dei diritti;

    appare evidente come nel tempo il meccanismo della prescrizione del reato si sia tradotto di fatto, in uno strumento difensivo per eludere la responsabilità penale;

    la lentezza dei processi non può essere contrastata con l'impunità, in quanto questa comporta solo denegata giustizia. Piuttosto, la durata ragionevole dei processi può e deve essere garantita diversamente, anzitutto con una giustizia che funziona, grazie ad ingenti risorse;

    l'imputato ha diritto a un giusto processo in tempi ragionevoli, ma bisogna impedire che i criminali restino impuniti e che le vittime e le loro famiglie non abbiano risposte. La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia in diverse occasioni proprio per la violazione dei diritti delle vittime, rinunciando a condannare gli autori di omicidi per il sopraggiungere della prescrizione;

    da quanto emerge dal punto di vista statistico, in fase di indagini si prescrive circa il 10 per cento dei procedimenti che davanti al giudice di primo grado circa il 6 per cento – la vera «mattanza» avviene in Appello, dove ne «muore» circa il 25 per cento, un processo ogni quattro, senza che ci sia un esito, senza che si sappia se 1'imputato è colpevole o innocente, senza che le vittime o i loro familiari – abbiano una risposta;

    in tanti casi ancora pendenti la prescrizione rischia di tradursi in una tagliola che impedisce la valutazione delle accuse formulate dagli inquirenti;

    è il caso del maxi processo per la tragedia del crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, in cui persero la vita 43 persone;

    si tratta, infatti, di un processo molto complesso, con 58 indagati tra manager e alti dirigenti delle società che gestivano il ponte, 170 testimoni;

    il dibattimento di Genova dovrebbe chiudersi entro il 2024, ma ci sono altri due procedimenti per presunte false attestazioni sulla sicurezza dei tratti autostradali e per alcune irregolarità finanziarie. Come calcolato dai pubblici ministeri, le prime prescrizioni potrebbero scattare nel 2026 per le contestazioni di omicidi colposi semplici, lesioni gravi semplici, lesioni stradali, e l'attentato alla sicurezza dei trasporti;

    nel 2031 dovrebbe scattare la prescrizione per attentato alla sicurezza dei trasporti aggravato dal disastro, nel 2033 per gli omicidi colposi stradali per gli imputati cessati dagli incarichi prima del 2008, mentre nel 2036 per gli omicidi colposi per gli imputati che hanno cessato gli incarichi dopo il 2008;

    come sottolineato dal Capo dello Stato in occasione dell'ultima commemorazione dei 5 anni dal crollo lo scorso 14 agosto, «il trascorrere del tempo non attenua il peso delle responsabilità per quanto accaduto. Ed è responsabilità fare giustizia, completando l'iter processuale, con l'accertamento definitivo delle circostanze, delle colpe, delle disfunzioni, delle omissioni»,

impegna il Governo

ad intervenire tempestivamente predisponendo apposite misure organizzative volte a rafforzare gli uffici giudiziari coinvolti nella vicenda illustrata in premessa, così da scongiurare il rischio di estinzione dei reati contestati per intervenuta prescrizione.
9/893-A/8. Scutellà, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza dei trasporti

diritto alla giustizia

responsabilita' civile