ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00893-A/007

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 227 del 16/01/2024
Firmatari
Primo firmatario: GIULIANO CARLA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/01/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 16/01/2024
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/01/2024
CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 16/01/2024


Stato iter:
16/01/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 16/01/2024
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 16/01/2024
Resoconto GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 16/01/2024

PARERE GOVERNO IL 16/01/2024

DISCUSSIONE IL 16/01/2024

RESPINTO IL 16/01/2024

CONCLUSO IL 16/01/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00893-A/007
presentato da
GIULIANO Carla
testo di
Martedì 16 gennaio 2024, seduta n. 227

   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame introduce nel codice penale l'articolo 159-bis, che contempla una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni; e dopo la sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno;

    i termini di sospensione previsti decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all'articolo 544 del Codice di procedura penale;

    l'effetto derivante dalle modifiche proposte consiste di fatto nella previsione di limiti di durata massima di celebrazione del processo di appello (due anni) e di Cassazione (un anno), scaduti i quali, il corso della prescrizione riprende a decorrere, col rischio di determinare l'estinzione del processo, al pari di quanto accadeva precedentemente rispetto all'importante modifica normativa introdotta dalla legge cosiddetta Spazzacorrotti (legge n. 3 del 2019);

    la lettera d) ha abrogato l'articolo 161-bis del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado, come introdotto dalla legge n. 134 del 2021;

    gli effetti distorsivi dell'istituto della prescrizione – come era delineato prima della riforma operata nel Governo Conte I con la legge n. 3 del 2019 cosiddetta Spazzacorrotti, che ha sospeso il corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado – hanno pregiudicato fortemente le istanze di giustizia delle vittime del reato, che sono spesso rimaste inascoltate quando, per il verificarsi della causa estintiva, le stesse non hanno potuto ottenere un accertamento definitivo della verità, con ciò comportando di fatto una denegata giustizia e minando la fiducia dei cittadini nella capacità dello Stato di assolvere al compito fondamentale di assicurare il rispetto della legalità e la tutela dei diritti;

    appare evidente come nel tempo il meccanismo della prescrizione del reato si sia tradotto di fatto, in uno strumento difensivo per eludere la responsabilità penale;

    la lentezza dei processi non può essere contrastata con l'impunità, in quanto questa comporta solo denegata giustizia. Piuttosto, la durata ragionevole dei processi può e deve essere garantita diversamente, anzitutto con una giustizia che funziona, grazie ad ingenti risorse;

    da quanto emerge dal punto di vista statistico, in fase di indagini si prescrive circa il 10 per cento dei procedimenti – e davanti al giudice di primo grado circa il 6 per cento – la vera «mattanza» avviene in Appello, dove ne «muore» circa il 25 per cento, un processo ogni quattro, senza che ci sia un esito, senza che si sappia se l'imputato è colpevole o innocente, senza che le vittime – o i loro familiari – abbiano una risposta;

    in molteplici occasioni la tagliola della prescrizione ha impedito la valutazione delle accuse formulate dagli inquirenti in noti casi giudiziari. Ne è un triste esempio il complesso caso «ambiente svenduto bis» che ha coinvolto i vertici dell'impianto siderurgico Ilva di Taranto. Il 7 febbraio 2020 il Tribunale di Taranto ha dichiarato sentenza di «non doversi procedere» per intervenuta prescrizione dei reati contestati all'ex Commissario straordinario dell'Ilva e all'ex Direttore di stabilimento, entrambi imputati per getto pericoloso di cose e attività di gestione di rifiuti non autorizzata. A distanza di poco tempo è stata dichiarata la prescrizione anche per l'ex direttore di stabilimento;

    a causa dell'eccessivo tempo trascorso dai fatti, la V sezione della Suprema Corte di cassazione ha dichiarato la prescrizione anche nei confronti dell'ex consulente della procura di Taranto, condannato a un anno di reclusione in secondo grado per aver falsificato i contenuti di una perizia sulle emissioni di diossina dall'ex Ilva;

    in primo grado era stato assolto dal concorso in disastro ambientale e avvelenamento di sostanze alimentari, ma è stato condannato a 3 anni e 4 mesi di reclusione per due ipotesi di falso ideologico. Nel processo di appello, la pena era stata ridotta a un anno perché uno dei due episodi di falso era stato dichiarato prescritto. Nell'ultimo grado di giudizio, la Cassazione ha riconosciuto l'intervenuta prescrizione anche per la seconda ipotesi di falso rispetto a una perizia redatta nel 2010 su ordine della procura per accertare se la diossina emessa dall'Ilva avesse effettivamente avvelenato acque, terre e animali;

    l'imputato ha diritto a un giusto processo in tempi ragionevoli, ma bisogna impedire che i crimini restino impuniti e che le vittime e le loro famiglie non abbiano risposte. La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia in diverse occasioni proprio per la violazione dei diritti delle vittime, in quanto non ha completato l'iter processuale per il sopraggiungere della prescrizione,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti derivanti dall'entrata in vigore del provvedimento in esame per scongiurare il rischio che il ripristino della prescrizione sostanziale si possa tradurre di fatto in una denegata giustizia.
9/893-A/7. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto alla giustizia

responsabilita' civile

aiuto alle vittime