ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00893-A/006

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 227 del 16/01/2024
Firmatari
Primo firmatario: TORTO DANIELA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/01/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 16/01/2024
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/01/2024
CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 16/01/2024
GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 16/01/2024


Stato iter:
16/01/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 16/01/2024
Resoconto DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 16/01/2024
Resoconto SERRACCHIANI DEBORA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto GIACHETTI ROBERTO ITALIA VIVA-IL CENTRO-RENEW EUROPE
Resoconto DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 16/01/2024

NON ACCOLTO IL 16/01/2024

PARERE GOVERNO IL 16/01/2024

DISCUSSIONE IL 16/01/2024

RESPINTO IL 16/01/2024

CONCLUSO IL 16/01/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00893-A/006
presentato da
TORTO Daniela
testo di
Martedì 16 gennaio 2024, seduta n. 227

   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame introduce nel codice penale l'articolo 159-bis, che contempla una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni: e dopo la sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno;

    i termini di sospensione previsti decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all'articolo 544 del codice di procedura penale;

    l'articolo 1 alla lettera d) ha abrogato l'articolo 161-bis del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado, come introdotto dalla legge n. 134 del 2021;

    l'effetto derivante dalle modifiche proposte consiste di fatto nella previsione di limiti di durata massima di celebrazione del processo di appello (due anni) e di Cassazione (un anno), scaduti i quali, il corso della prescrizione riprende a decorrere, col rischio di determinare l'estinzione del processo, al pari di quanto accadeva precedentemente rispetto all'importante modifica normativa introdotta dalla legge cosiddetta Spazzacorrotti (legge n. 3 del 2019);

    gli effetti distorsivi dell'istituto della prescrizione – come era delineato prima della riforma operata nel Governo Conte I con la legge n. 3 del 2019 cosiddetti Spazzacorrotti, che ha sospeso il corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado – hanno pregiudicato fortemente le istanze di giustizia delle vittime del reato, che sono spesso rimaste inascoltate quando, per il verificarsi della causa estintiva, le stesse non hanno potuto ottenere un accertamento definitivo della verità, con ciò comportando di fatto una denegata giustizia e minando la fiducia dei cittadini nella capacità dello Stato di assolvere al compito fondamentale di assicurare il rispetto della legalità e la tutela dei diritti;

    appare evidente come nel tempo il meccanismo della prescrizione del reato si sia tradotto di fatto, in uno strumento difensivo per eludere la responsabilità penale;

    la lentezza dei processi non può essere contrastata con l'impunità, in quanto questa comporta solo denegata giustizia. Piuttosto, la durata ragionevole dei processi può e deve essere garantita diversamente, anzitutto con una giustizia che funziona, grazie ad ingenti risorse;

    l'imputato ha diritto a un giusto processo in tempi ragionevoli, ma bisogna impedire che i criminali restino impuniti e che le vittime e le loro famiglie non abbiano risposte. La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia in diverse occasioni proprio per la violazione dei diritti delle vittime, rinunciando a condannare gli autori di omicidi per il sopraggiungere della prescrizione;

    da quanto emerge dal punto di vista statistico, in fase di indagini si prescrive circa il 10 per cento dei procedimenti – e davanti al giudice di primo grado circa il 6 per cento – la vera «mattanza» avviene in Appello, dove ne «muore» circa il 25 per cento, un processo ogni quattro, senza che ci sia un esito, senza che si sappia se l'imputato è colpevole o innocente, senza che le vittime – o i loro familiari – abbiano una risposta;

    in molteplici occasioni la tagliola della prescrizione ha impedito la valutazione delle accuse formulate dagli inquirenti in noti casi giudiziari: il 18 gennaio 2017 un'enorme slavina travolse in località Rigopiano un albergo a fondo valle, dove persero la vita 29 persone. Da quel giorno le famiglie delle vittime, gli amici, cercano delle risposte al loro dolore e tutti temono la scure della prescrizione, considerando che si tratta di un processo complesso, con tante parti civili, testimoni e periti da sentire;

    dopo oltre sei anni dalla tragedia, 1.318 giorni dalla prima udienza del 16 luglio 2019, ben 15 rinvii e le aule separate in piena emergenza Covid. Lo scorso 23 febbraio è arrivata la sentenza di primo grado, dove sono stati assolti venticinque dei trenta imputati, accusati a vario titolo dei reati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, lesioni, falso, depistaggio e abusi edilizio. In tre casi è stato chiesto il proscioglimento a causa della prescrizione;

    ora anche il processo d'appello rischia di finire in prescrizione dopo la sentenza di primo grado, considerando soprattutto le esiguità delle condanne causate dalla derubricazione dei capi di accusa. Se ciò dovesse accadere, sarebbe un ulteriore fallimento dello Stato, per non aver saputo salvare dalla morte 29 anime innocenti e per non essere riusciti a far emergere tutta la verità e la giustizia,

impegna il Governo

ad adottare iniziative legislative idonee ad assicurare la celerità del processo per evitare il ripetersi di analoghi epiloghi giudiziari.
9/893-A/6. Torto, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto alla giustizia

responsabilita' civile

aiuto alle vittime