ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00893-A/005

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 227 del 16/01/2024
Firmatari
Primo firmatario: QUARTINI ANDREA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/01/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
D'ORSO VALENTINA MOVIMENTO 5 STELLE 16/01/2024
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/01/2024
CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 16/01/2024
GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 16/01/2024


Stato iter:
16/01/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 16/01/2024
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 16/01/2024
Resoconto QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto GIANASSI FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 16/01/2024

PARERE GOVERNO IL 16/01/2024

DISCUSSIONE IL 16/01/2024

RESPINTO IL 16/01/2024

CONCLUSO IL 16/01/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00893-A/005
presentato da
QUARTINI Andrea
testo di
Martedì 16 gennaio 2024, seduta n. 227

   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame introduce nel codice penale l'articolo 159-bis, che contempla una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni: e dopo la sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno. I termini di sospensione previsti decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all'articolo 544 codice di procedura penale;

    l'effetto derivante dalle modifiche proposte consiste di fatto nella previsione di limiti di durata massima di celebrazione del processo di appello (due anni) e di Cassazione (un anno), scaduti i quali, il corso della prescrizione riprende a decorrere, col rischio di determinare l'estinzione del processo, al pari di quanto accadeva precedentemente rispetto all'importante modifica normativa introdotta dalla legge cosiddetta Spazzacorrotti (legge n. 3 del 2019);

    l'articolo 1 alla lettera d) abroga l'articolo 161-bis del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado, come introdotto dalla legge n. 134 del 2021;

    gli effetti distorsivi dell'istituto della prescrizione – come era delineato prima della riforma operata nel Governo Conte I con la legge n. 3 del 2019 cosiddetta Spazzacorrotti, che ha sospeso il corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado – hanno pregiudicato fortemente le istanze di giustizia delle vittime del reato, che sono spesso rimaste inascoltate quando, per il verificarsi della causa estintiva, le stesse non hanno potuto ottenere un accertamento definitivo della verità, con ciò comportando di fatto una denegata giustizia e minando la fiducia dei cittadini nella capacità dello Stato di assolvere al compito fondamentale di assicurare il rispetto della legalità e la tutela dei diritti;

    appare evidente come nel tempo il meccanismo della prescrizione del reato si sia tradotto di fatto, in uno strumento difensivo per eludere la responsabilità penale;

    la lentezza dei processi non può essere contrastata con l'impunità, in quanto questa comporta solo denegata giustizia. Piuttosto, la durata ragionevole dei processi può e deve essere garantita diversamente, anzitutto con una giustizia che funziona, grazie ad ingenti risorse;

    l'imputato ha diritto a un giusto processo in tempi ragionevoli, ma bisogna impedire che i criminali restino impuniti e che le vittime e le loro famiglie non abbiano risposte. La Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia in diverse occasioni proprio per la violazione dei diritti delle vittime, rinunciando a condannare gli autori di omicidi per il sopraggiungere della prescrizione;

    da quanto emerge dal punto di vista statistico, in fase di indagini si prescrive circa il 10 per cento dei procedimenti – e davanti al giudice di primo grado circa il 6 per cento – la vera «mattanza» avviene in Appello, dove ne «muore» circa il 25 per cento, un processo ogni quattro, senza che ci sia un esito, senza che si sappia se l'imputato è colpevole o innocente, senza che le vittime – o i loro familiari – abbiano una risposta;

    in molteplici occasioni la tagliola della prescrizione ha impedito la valutazione delle accuse formulate dagli inquirenti in noti casi giudiziari: la notte del 29 giugno 2009 un convoglio che trasportava gas propano liquido è deragliato all'altezza della stazione di Viareggio, provocando un incendio molto grave che ha causato la morte di 32 persone e 25 feriti;

    a novembre 2013 ha avuto inizio il processo di primo grado nei confronti dei 33 imputati, accusati, a vario titolo, di lesioni colpose gravi e gravissime, incendio colposo, omicidio colposo e disastro ferroviario colposo. Sono stati rinviati a giudizio i vertici del gruppo Ferrovie e delle società tedesche responsabili della manutenzione del treno deragliato;

    a gennaio 2017, ad oltre 3 anni di distanza (e a 7 anni e mezzo dal disastro), è arrivata la sentenza di primo grado, che ha portato alla condanna di 23 dei 33 imputati;

    nel 2018 è iniziato a Firenze il processo di appello, che si è concluso poi il 20 giugno 2019 con una sentenza di sostanziale conferma dell'impianto accusatorio;

    tuttavia, alcune delle condanne emesse dai giudici della Corte d'appello sono state ridotte perché nel maggio del 2018 è scattata la prescrizione per i reati di incendio colposo e lesioni personali colpose;

    i capi d'imputazione rimasti, quindi, sono disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo, che sono restati in piedi solo per l'aggravante dell'incidente sul luogo di lavoro;

    il 2 dicembre 2020, infine, è iniziato a Roma il processo di Cassazione che si è concluso un mese dopo con una sentenza che ha fatto cadere l'aggravante dell'incidente sul luogo di lavoro e di conseguenza finire in prescrizione anche il reato di omicidio colposo, rinviando alla Corte d'appello per la ridefinizione delle pene;

    la Corte d'appello di Firenze nel processo di appello-bis ha condannato 13 delle 16 persone. In tutti i casi le condanne sono state sensibilmente inferiori alle richieste della Procura, in quanto la pena è stata «alleggerita» per la sopravvenuta prescrizione per l'omicidio colposo. Per ciascuno di loro (ad eccezione di Moretti) è restata solo l'accusa di disastro ferroviario colposo,

impegna il Governo

ad adottare iniziative legislative che possano scongiurare il ripetersi di analoghi epiloghi giudiziari, con grave nocumento alle istanze di verità delle vittime.
9/893-A/5. Quartini, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto alla giustizia

responsabilita' civile

incendio