ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00893-A/004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 227 del 16/01/2024
Firmatari
Primo firmatario: D'ORSO VALENTINA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/01/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ASCARI STEFANIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/01/2024
CAFIERO DE RAHO FEDERICO MOVIMENTO 5 STELLE 16/01/2024
GIULIANO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 16/01/2024


Stato iter:
16/01/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 16/01/2024
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 16/01/2024
Resoconto DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 16/01/2024

PARERE GOVERNO IL 16/01/2024

DISCUSSIONE IL 16/01/2024

RESPINTO IL 16/01/2024

CONCLUSO IL 16/01/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00893-A/004
presentato da
D'ORSO Valentina
testo di
Martedì 16 gennaio 2024, seduta n. 227

   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame introduce nel codice penale l'articolo 159-bis, che contempla una nuova e autonoma causa di sospensione del corso della prescrizione, in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni; e dopo la sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno. I termini di sospensione previsti decorrono dalla data della scadenza del termine previsto per il deposito delle motivazioni delle decisioni di cui all'articolo 544 codice di procedura penale;

    la lettera d) abroga l'articolo 161-bis del codice penale, che prevede la cessazione definitiva del corso della prescrizione a seguito della pronunzia della sentenza di primo grado, come introdotto dalla legge n. 134 del 2021;

    l'effetto derivante dalle modifiche proposte consiste di fatto nella previsione di limiti di durata massima di celebrazione del processo di appello (due anni) e di Cassazione (un anno), scaduti i quali, il corso della prescrizione riprende a decorrere, col rischio di determinare l'estinzione del processo, al pari di quanto accadeva precedentemente rispetto all'importante modifica normativa introdotta dalla legge cosiddetta Spazzacorrotti (legge n. 3 del 2019);

    gli effetti distorsivi dell'istituto della prescrizione – come era delineato prima della riforma operata nel Governo Conte I con la legge n. 3 del 2019 cosiddetta Spazzacorrotti, che ha sospeso il corso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado – hanno pregiudicato fortemente le istanze di giustizia delle vittime del reato, che sono spesso rimaste inascoltate quando, per il verificarsi della causa estintiva, le stesse non hanno potuto ottenere un accertamento definitivo della verità, con ciò comportando di fatto una denegata giustizia e minando la fiducia dei cittadini nella capacità dello Stato di assolvere al compito fondamentale di assicurare il rispetto della legalità e la tutela dei diritti;

    appare opportuno richiamare in questa sede le perplessità manifestate dalla Commissione europea nel Report sullo stato di diritto 2022 rispetto alla fissazione di termini massimi per la conclusione dei procedimenti dinanzi alla Corte d'appello e alla Corte suprema di cassazione, pena l'improcedibilità. In particolare, per problemi di efficienza soprattutto a livello delle Corti d'appello, «le nuove misure rischiano di incidere negativamente sui processi penali e in particolare su quelli in corso, che potrebbero essere automaticamente resi improcedibili. Sebbene siano previste eccezioni e siano in vigore norme temporanee, l'efficacia del sistema giudiziario penale richiede un attento monitoraggio a livello nazionale per garantire un giusto equilibrio tra l'introduzione delle nuove disposizioni e i diritti di difesa, i diritti delle vittime e l'interesse pubblico all'efficienza del procedimento penale»;

    orbene, tali considerazioni non possono non valere, a maggior ragione, per la prescrizione sostanziale, il cui regime sarebbe di fatto ripristinato dall'entrata in vigore del provvedimento in esame,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a differire l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel provvedimento in premessa, allo scopo di consentire il previo rafforzamento dell'organico della magistratura, per un impatto meno gravoso derivante dal ripristino della prescrizione sostanziale sul carico di lavoro delle Corti d'appello.
9/893-A/4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

aiuto alle vittime

codice penale

sistema giudiziario