ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00893-A/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 227 del 16/01/2024
Firmatari
Primo firmatario: ROMANO FRANCESCO SAVERIO
Gruppo: NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC, ITALIA AL CENTRO)-MAIE
Data firma: 16/01/2024


Stato iter:
16/01/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 16/01/2024
Resoconto DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 16/01/2024

PARERE GOVERNO IL 16/01/2024

RITIRATO IL 16/01/2024

CONCLUSO IL 16/01/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00893-A/001
presentato da
ROMANO Francesco Saverio
testo di
Martedì 16 gennaio 2024, seduta n. 227

   La Camera,

   premesso che:

    la ratio dell'istituto della prescrizione consiste nell'evitare che l'impossibilità di perseguire con l'azione giudiziaria finisca per pregiudicare la pretesa punitiva dello Stato nei confronti del reo;

    la sentenza n. 134/2014 della Corte costituzionale precisa che la prescrizione: «Costituisce un istituto di natura sostanziale la cui ratio si collega preliminarmente, da un lato all'interesse generale di non perseguire più i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, l'allarme della coscienza comune, e dall'altro il diritto all'oblio dei cittadini quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela»;

    nei casi previsti il tempo necessario a prescrivere un reato viene sospeso nel momento in cui interviene una determinata causa per poi riprendere il suo corso quando essa cessa di esistere;

    alcuni degli impedimenti sono imputabili direttamente all'approccio statuale giudiziario, mentre altri sono collegati ad impedimenti delle parti;

    la sospensione del corso della prescrizione è disciplinata dall'articolo 159, in base al quale il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposto da una particolare norma di legge, oltre che in alcuni casi specifici come: autorizzazione a procedere; deferimento della questione ad altro giudizio; sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore; sentenza di non doversi procedere ex articolo 420-quater codice di procedura penale per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato: in tal caso il corso della prescrizione resta sospeso fino al momento in cui è rintracciato l'imputato ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157 (tale previsione è stata introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 150 del 2022); richiesta di rogatoria all'estero (il termine massimo di sospensione è pari a 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria). Decorrenza della prescrizione Sospensione della prescrizione. In questi casi la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione;

    la proposta di modifica dell'istituto della prescrizione, in votazione, rappresenta un ritorno al sistema unitario e razionale che implica una correzione della prescrizione come istituto di diritto sostanziale la cui funzione non è rimediare alle inefficienze del processo ed alla sua durata, ma contribuire a realizzare la funzione rieducativa della pena, impedendo l'esecuzione della pene in un tempo troppo distante dalla commissione di reati e tenendo conto dell'oblio che il decorso del tempo determina sulla memoria del reato;

    stante la necessità di una modifica completa ed organica dell'istituto della prescrizione, si ritiene che sia necessario intervenire ulteriormente sugli impedimenti dei difensori e delle parti,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di Equiparare l'adesione del difensore all'astensione all'impedimento del difensore, agli effetti dell'articolo 159 n. 3 codice penale;

   a valutare l'opportunità di Prevedere che, in caso di concomitanza di cause di sospensione del processo per ragioni di impedimento delle parti o dei difensori e di altre ragioni di sospensione, il corso della prescrizione non è sospeso.
9/893-A/1. Romano.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prescrizione della pena

codice penale

reato