ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/00384-B/014

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 244 del 14/02/2024
Firmatari
Primo firmatario: CARMINA IDA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 14/02/2024
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
QUARTINI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 14/02/2024
SPORTIELLO GILDA MOVIMENTO 5 STELLE 14/02/2024
RICCIARDI MARIANNA MOVIMENTO 5 STELLE 14/02/2024
DI LAURO CARMEN MOVIMENTO 5 STELLE 14/02/2024


Stato iter:
14/02/2024
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 14/02/2024
GEMMATO MARCELLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 14/02/2024

PARERE GOVERNO IL 14/02/2024

RESPINTO IL 14/02/2024

CONCLUSO IL 14/02/2024

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00384-B/014
presentato da
CARMINA Ida
testo di
Mercoledì 14 febbraio 2024, seduta n. 244

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del provvedimento in esame definisce i compiti della predetta Commissione e alla lettera e) attribuisce il compito di accertare le ragioni per cui il piano pandemico nazionale e la sua attivazione non sono stati oggetto di considerazione da parte degli organismi istituiti dal Governo, quali a titolo d'esempio la task-force istituita presso il Ministero della salute e il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020;

    è evidente come la predetta disposizione dia per scontate cose che invece richiedono di essere accertate dalla Commissione; nel caso in questione si dà per certo che il Piano pandemico non sia stato preso in considerazione da parte del Governo;

    si rileva la ridondanza di compiti, tutti riferiti al piano pandemico, che in realtà sono sovrapponibili laddove, ad esempio, prima si attribuisce il compito di accertare le motivazioni della mancata attuazione del piano e poi delle ragioni della mancata «considerazione del medesimo piano», compiti che sarebbe stato più opportuno unificare in unica lettera, descrivendone gli elementi di indagine caratterizzanti;

    si prevede di verificare se sia stato preso o meno in considerazione il Piano da parte degli organismi del Governo, senza estendere la medesima indagine anche sulle regioni con riferimento all'adozione dei Piani regionali correlati;

   considerato che:

    nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure emergenziali di sanità pubblica possono essere adottate progressivamente e a seconda dei territori interessati:

    ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni;

    ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali;

   considerato altresì che:

    è in fase di adozione il Piano pandemico 2024-2028 che, nella versione trasmessa alle regioni, ricalca il precedente Piano e fa tesoro delle misure adottate nella drammatica esperienza della Pandemia da COVID-19; a riguardo si richiamano taluni elementi fondamentali, in particolare:

     a) che durante una emergenza pandemica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è considerato lo «strumento centrale di governo»;

     b) che i vaccini sono «le misure preventive più efficaci»;

     c) che «in condizioni emergenziali» è possibile «imporre limitazioni alle libertà dei singoli individui al fine di tutelare la salute della collettività» e, tra le diverse misure, si declinano le seguenti: test diagnostici; chiusura attività lavorative non essenziali; chiusura delle scuole; distanziamento fisico; igiene delle mani ed etichetta respiratoria; isolamento dei casi; evitare gli assembramenti ecc.

     d) che la gestione emergenziale in materia di igiene e sanità pubblica spetta, come previsto dall'articolo 32 della legge n. 833 del 1978, al Ministro della salute, al Presidente della giunta regionale e al sindaco, a seconda della dimensione territoriale investita dall'emergenza;

     e) che le regioni/PPAA sono chiamate a delineare, in fase di prevenzione, preparazione e valutazione del rischio, un proprio assetto organizzativo e operativo a diretto supporto del Presidente della regione che opera in qualità di autorità competente in caso di emergenza;

     f) che si rende necessario sviluppare le principali aree di intervento utili a garantire una risposta immediata del sistema regionale, includendo tra le altre le seguenti azioni:

    definizione di una governance regionale per la gestione di allerte epidemiche e per la risposta ad eventi pandemici;

    organizzazione dei servizi sanitari, inclusi i servizi di prevenzione, ospedalieri e territoriali;

    predisposizione di misure per l'acquisizione di personale sanitario aggiuntivo tramite procedure selettive velocizzate in fase di risposta;

    azioni rivolte alla realizzazione di scorte regionali come previsto dal PanFlu 2021-2023 e alla definizione di procedure per la rapida distribuzione dei prodotti alle strutture sanitarie,

impegna il Governo

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione e parallelamente a essa, a valutare il ruolo e l'operato di tutti i livelli istituzionali che la legislazione vigente individua per la gestione delle emergenze sanitarie o di igiene pubblica, come peraltro chiaramente sottolineato nel Piano pandemico 2024-2028, già esaminato anche dalla Conferenza Stato-regioni.
9/384-B/14. Carmina, Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto alla salute

professione sanitaria

igiene pubblica