ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/00205

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 58 del 27/02/2023
Firmatari
Primo firmatario: COSTA SERGIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 23/02/2023
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
L'ABBATE PATTY MOVIMENTO 5 STELLE 02/10/2023


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA delegato in data 27/02/2023
Stato iter:
03/10/2023
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 03/10/2023
Resoconto DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
REPLICA 03/10/2023
Resoconto L'ABBATE PATTY MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL

DISCUSSIONE IL 03/10/2023

SVOLTO IL 03/10/2023

CONCLUSO IL 03/10/2023

Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00205
presentato da
COSTA Sergio
testo presentato
Lunedì 27 febbraio 2023
modificato
Martedì 3 ottobre 2023, seduta n. 170

   SERGIO COSTA e L'ABBATE. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   il decreto interministeriale 12 settembre 2014, n. 133, all'articolo 35, comma 1, prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica individui a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti degli impianti di incenerimento attivi a livello nazionale, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento da realizzare per coprire il fabbisogno residuo; al comma 2 che la ricognizione dell'offerta esistente e il fabbisogno residuo di impianti di recupero siano effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; in attuazione di quanto disposto dalle citate disposizioni sono stati emanati il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2016 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016;

   la Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 8 maggio 2019, causa C-305/18), nel rispondere ai quesiti posti dai giudici italiani, ha chiarito che – sebbene la norma nazionale possa prevedere che gli impianti di incenerimento siano considerati «infrastrutture di preminente interesse nazionale» – il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016 deve rientrare tra quella tipologia di disposizioni da sottoporre a valutazione ambientale strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE;

   all'esito della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza 6 ottobre 2020, n. 10095, ha annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016, per la parte nella quale non era stata prevista la procedura di valutazione ambientale strategica;

   alcune associazioni ambientaliste, lamentando la mancata esecuzione della sentenza del 6 ottobre 2020, hanno inviato una diffida alla regione Lazio per ottenere la riduzione del carico termico degli impianti di incenerimento, il ripristino della situazione antecedente e l'annullamento di eventuali nuove autorizzazioni integrate ambientali per nuovi impianti e presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale;

   il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sentenza n. 4987 del 26 aprile 2022, ricordando che «la sentenza di accoglimento di un'azione di annullamento reca in sé un valore di accertamento costitutivo, in quanto, oltre all'annullamento dell'atto impugnato, produce anche effetti preclusivi e conformativi, nel senso che l'amministrazione, qualora a seguito della rimozione dell'atto viziato sia tenuta al riesercizio del potere, deve tenere conto delle prescrizioni contenute nella sentenza», ha invitato la Presidenza del Consiglio dei ministri ad emanare un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa effettuazione della procedura di valutazione ambientale strategica entro 180 dalla notifica della sentenza; la sentenza ha, altresì, stabilito che, in caso di ulteriore inerzia, sarà il capo di gabinetto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quale commissario ad acta, a provvedere entro i successivi 90 giorni;

   il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, articolo 198-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, approvato con decreto ministeriale 24 maggio 2022, n. 257, prevede che siano tuttavia le regioni a stabilire numero ed ubicazione degli impianti di gestione della frazione organica e degli impianti di incenerimento –:

   se il Ministro interrogato intenda chiarire in che modo il Governo intenda dare attuazione alla previsione del citato articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014 al fine di: individuare il fabbisogno residuo di impianti di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani, articolato per regioni, per stabilire quanti e dove debbano essere realizzati i citati impianti di recupero della frazione organica; individuare, altresì, il reale fabbisogno residuo di inceneritori, la cui effettiva esigenza è tutta da valutare, in considerazione dell'elevato numero di quelli esistenti e di una raccolta differenziata sempre più spinta ed auspicabilmente incentivata;

   se il Governo non ritenga necessario un coordinamento normativo tra il citato decreto ministeriale di approvazione del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti e i provvedimenti attuativi del decreto-legge n. 133 del 2014, tenendo conto della chiara indicazione della competenza statale in materia di ricognizione impiantistica e individuazione delle possibili carenze.
(3-00205)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

incenerimento dei rifiuti

sentenza della Corte CE

gestione dei rifiuti