ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00019

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 19
Seduta di annuncio: 13 del 23/11/2022
Abbinamenti
Atto 1/00004 abbinato in data 23/11/2022
Atto 1/00005 abbinato in data 23/11/2022
Atto 1/00015 abbinato in data 23/11/2022
Atto 1/00017 abbinato in data 23/11/2022
Atto 1/00018 abbinato in data 23/11/2022
Firmatari
Primo firmatario: GEBHARD RENATE
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 23/11/2022
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SCHULLIAN MANFRED MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE 23/11/2022


Stato iter:
23/11/2022
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 23/11/2022
Resoconto CAVO ILARIA NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC, ITALIA AL CENTRO)-MAIE
Resoconto APPENDINO CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto TESTA GUERINO FRATELLI D'ITALIA
Resoconto MARINO MARIA STEFANIA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto DORI DEVIS ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto SCHLEIN ELLY PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto MATONE SIMONETTA LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto GIANASSI FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Resoconto AMBROSI ALESSIA FRATELLI D'ITALIA
Resoconto LANCELLOTTA ELISABETTA CHRISTIANA FRATELLI D'ITALIA
Resoconto BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER
Resoconto FRATOIANNI NICOLA ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto SCUTELLA' ELISA MOVIMENTO 5 STELLE
Resoconto COLOSIMO CHIARA FRATELLI D'ITALIA
Resoconto GRIMALDI MARCO ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Resoconto BOLDRINI LAURA PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 23/11/2022

DISCUSSIONE IL 23/11/2022

RITIRATO IL 23/11/2022

CONCLUSO IL 23/11/2022

Atto Camera

Mozione 1-00019
presentato da
GEBHARD Renate
testo di
Mercoledì 23 novembre 2022, seduta n. 13

   La Camera,

   premesso che:

    la violenza contro le donne è una violenza di genere, perpetrata nei confronti della donna, che comprende tutti gli atti di violenza che provocano o potrebbero provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali, psicologiche o economiche, compresa la semplice minaccia di metterli in pratica. Parliamo di violenza sessuale, stupro, mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati, aborti o sterilizzazione forzati, tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, stalking, molestie sessuali, femminicidio, l'istigazione all'odio, per non parlare delle molteplici forme di violenza via internet, tra cui la condivisione o la manipolazione non consensuale di materiale intimo, lo stalking online e le molestie online. Questo il lungo elenco dei reati compresi nella sintetica dizione di violenza contro le donne;

    il 25 novembre di ogni anno, a decorrere dal 1999, è stata istituita la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite con l'obiettivo di invitare i governi, le organizzazioni internazionali e le Ong a organizzare, in quel giorno, attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne;

    sono trascorsi ventitré anni da quel 25 novembre, tanto è stato sicuramente fatto, grandi gli sforzi per l'innovazione del quadro normativo ma ancora di più è quello che si deve ancora fare, da una parte per l'attuazione delle misure già prese, dall'altra per adottarne altre che risultano oggi improcrastinabili;

    le radici di questa violenza sono nella disparità di genere, quella asimmetria di status che, purtroppo, ancora oggi contraddistingue in maniera distorta il rapporto tra uomini e donne;

    fondamentale è stata l'adozione della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne adottata dall'Assemblea Generale dell'Onu con la Risoluzione 2263 (XXII) del 7 novembre 1967 che elenca i diritti che devono essere garantiti alle donne e le misure che gli Stati devono mettere in atto per eliminare ogni forma di discriminazione nei loro confronti;

    con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica), il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che ha creato un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza;

    la Convenzione precisa che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani ed è una forma di discriminazione comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica sia nella sfera privata; la Convenzione interviene, inoltre, nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini e anziani, ai quali si applicano le medesime norme di tutela;

    per violenza domestica si intende una forma di violenza che avviene all'interno della famiglia o del nucleo familiare, indipendentemente dai legami di famiglia, biologici o giuridici, tra partner o tra altri familiari, anche tra genitori e figli. Le donne figurano per antonomasia tra le vittime di queste forme di violenza che possono colpire qualsiasi persona; uomini, persone giovani o anziane, minori e persone Lgbtiq;

    i dati pubblicati dal Ministero dell'interno (Direzione centrale della polizia criminale) riportano su un totale di 263 omicidi volontari compiuti in Italia dal 1° gennaio al 21 novembre 2021, 109 hanno riguardato donne, 93 sono avvenuti in ambito familiare-affettivo e, in particolare, 63 per mano del partner o dell'ex partner. Numeri che in percentuale mostrano un aumento consistente delle vittime di genere femminile (+8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. In crescita anche tutti i delitti commessi in ambito familiare-affettivo che pesano da 130 a 136 (+5 per cento). Anche in questo caso è significativo l'aumento delle vittime donne (+7 per cento) e tra queste quelle uccise per mano del partner o dell'ex partner (+7 per cento);

    relativamente al periodo 1° gennaio – 20 novembre 2022, dal report del Ministero dell'interno, sono stati registrati 273 omicidi, con 104 vittime donne, di cui 88 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 52 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. Analizzando gli omicidi del periodo indicato nel 2022 rispetto a quello analogo dello scorso anno, si nota un lieve aumento nell'andamento generale degli eventi, che da 263 passano a 273 (+2 per cento), mentre diminuisce il numero delle vittime di genere femminile, che da 109 diventano 104 (-5 per cento). Una diminuzione si rileva, inoltre, per i delitti commessi in ambito familiare/affettivo, che da 136 scendono a 120 (-12 per cento), flessione che, in tale ambito, attiene anche al numero delle vittime di genere femminile, che passano da 94 a 88 (-6 per cento). Rispetto allo stesso periodo del 2021 risulta una leggera flessione, sia il numero di omicidi commessi dal partner o ex partner, che da 68 scendono a 56 (-18 per cento), sia le relative vittime donne, che passano da 63 a 52 (-16 per cento);

    infine, nel periodo 14-20 novembre 2022 risultano 10 omicidi, con 7 vittime di genere femminile; di queste 2 sono state uccise dal partner/ex partner;

    dati Istat tratti da una indagine del 2014 sulla violenza sulle donne, rivelano che il 31,5 per cento delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento (4 milioni 353 mila) ha subito violenza fisica, il 21 per cento (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4 per cento (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila). Ha subito violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6 per cento delle donne (2 milioni 800 mila), in particolare il 5,2 per cento (855 mila) da partner attuale e il 18,9 per cento (2 milioni 44 mila) dall'ex partner. La maggior parte delle donne che avevano un partner violento in passato lo hanno lasciato proprio a causa delle violenza subita (68,6 per cento). In particolare, per il 41,7 per cento è stata la causa principale per interrompere la relazione, per il 26,8 per cento è stato un elemento importante della decisione;

    come si evince dai tanti dati ormai a disposizione, la violenza contro le donne in Italia è un fenomeno strutturale e diffuso e rappresenta uno dei maggiori ostacoli al conseguimento dell'uguaglianza di genere; la «natura strutturale» della violenza contro le donne, così come definita dalla Convenzione di Istanbul è: «una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione, uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini»;

    il provvedimento che più ha inciso nel contrasto alla violenza di genere è la legge n. 69 del 2019 cosiddetto «Codice Rosso». La ratio è quella di porre un'efficace e immediato argine della violenza contro le donne. L'obiettivo perseguito dal legislatore, infatti, è stato proprio quello di predisporre strumenti per consentire allo Stato di intervenire con tempestività al fine di stroncare sul nascere l'azione criminosa evitando che la stessa produca conseguenze drammatiche;

    il codice rosso interviene sul codice penale, sul codice di procedura, sul cosiddetto codice antimafia e sull'ordinamento penitenziario al fine di inasprire la repressione penale della violenza domestica e di genere e mira ad introdurre ulteriori disposizioni di tutela delle vittime, in particolare, per quanto riguarda il diritto penale, la legge introduce nel codice quattro nuovi delitti: il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (nuovo articolo 583-quinquies codice penale), punito con la reclusione da 8 a 14 anni; il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate cosiddetto Revenge porn, inserito all'articolo 612-ter codice penale, dopo il delitto di stalking), punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5.000 a 15.000 euro; il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (articolo 558-bis codice penale), punito con la reclusione da 1 a 5 anni e il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 387-bis), punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni;

    inoltre, con ulteriori interventi sul codice penale, la legge n. 69 del 2019 prevede modifiche al delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (articolo 572 codice penale) volte a: inasprire la pena; prevedere una fattispecie aggravata speciale (pena aumentata fino alla metà) quando il delitto è commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità, ovvero se il fatto è commesso con armi; considerare sempre il minore che assiste ai maltrattamenti come persona offesa dal reato. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è inserito nell'elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indiziati, l'applicazione di misure di prevenzione, tra le quali è inserita la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona da proteggere;

    per quanto riguarda la procedura penale, sono state apportate modifiche volte a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere, conseguentemente accelerando l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime;

    a tal fine prevede che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisca immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. Punto fondamentale quello che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assuma informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato;

    una estensione delle tutele per le vittime di violenza domestica e di genere è stata prevista anche dalla legge n. 134 del 2021, di riforma del processo penale, mentre la legge n. 53 del 2022 ha potenziato la raccolta di dati statistici sulla violenza di genere;

    le azioni di contrasto messe in atto negli ultimi venti anni sono state articolate e costanti, a cadenza quasi annuale il legislatore italiano ha posto, tassello dopo tassello, nuovi strumenti di intervento delineando un quadro di riferimento complesso e frammentario, come risulta dalle conclusioni della Commissione di inchiesta sul femminicidio che ha lavorato durante la XVIII Legislatura: «Nel corso della Legislatura numerosi sono stati gli interventi di riforma di punti qualificanti del nostro sistema antiviolenza, indirizzati verso una più efficace attuazione della Convenzione di Istanbul. Nonostante gli indubbi progressi realizzati dal nostro sistema nella direzione indicata dalla Convenzione di Istanbul, l'analisi della disciplina vigente consente di individuare e porre in evidenza anche quelle lacune, incongruenze o sovrapposizioni, che discendono per lo più dal suddetto approccio emergenziale/incrementale e che, tuttora, contribuiscono a determinare vuoti di tutela e disfunzioni del sistema di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne. Vent'anni di legislazione in materia di contrasto alla violenza di genere, all'insegna di una logica “emergenziale”, ci consegnano un apparato normativo stratificato, frammentato, plurisettoriale. Spesso scarsamente conosciuto, tanto dalle donne, quanto dagli operatori chiamati alla sua applicazione. La difficoltà dinanzi alla quale si trovano anche gli operatori e le operatrici più esperti e motivati è quella di doversi misurare con innovazioni legislative continue, talora “nascoste” nelle pieghe di provvedimenti omnibus (da decreti-legge che introducono misure di emergenza su vari ambiti, alle leggi finanziarie statali). Gran parte di questi interventi, pur segnati da una lettura della violenza di genere come situazione “eccezionale”, contengono misure che potrebbero produrre effetti incisivi, se opportunamente inseriti in testi organici e coordinati. Ma soprattutto se non venissero concepiti come “misure tampone”»;

    fondamentale è l'istituzione e il potenziamento di un pool di magistrati specializzati per garantire una risposta professionale adeguata nella delicatissima materia della violenza sulle donne con l'obiettivo di avere una maggiore uniformità delle capacità di reazione alle denunce. Indubbiamente gli interventi legislativi degli ultimi anni, l'attenzione posta sul tema dai casi gravissimi di cronaca, hanno condotto ad un aumento esponenziale delle denunce da parte di donne che, anche grazie alle Associazioni e ai gruppi di ascolto vengono accolte e accompagnate nel processo di presa di coscienza che la violenza non è una condizione ordinaria che si possa accettare bensì è qualcosa che si deve combattere. Bisogna rendersi conto che la denuncia costituisce solo un primo passo e non basta a risolvere la problematica;

    le istituzioni devono garantire una protezione costante, effettiva ed efficace alle donne nei confronti di chi le maltratta, offende, sevizia e violenta, soprattutto nella fase successiva alla denuncia. Per evitare epiloghi drammatici è necessario prevedere misure cautelative efficaci che, alle prime avvisaglie e segnalazioni di violenza, proteggano concretamente la donna e il suo nucleo familiare. Le forze di polizia nella fase della denuncia devono essere messe in condizione di riconoscere quali sono i momenti critici in cui si deve proteggere la donna, quando deve scattare l'allarme perché il rischio è troppo alto. Le capacità di valutazione del rischio sono cruciali e su queste va posta assolutamente l'attenzione perché chi accoglie la donna molestata che vuole denunciare deve essere adeguatamente preparato a riconoscere quei campanelli d'allarme, ormai codificati in veri e propri protocolli, che sono l'anticamera dell'escalation irrimediabile ai danni della donna e dei suoi figli;

    è necessario creare una rete integrata tra diversi soggetti che operano nel settore del contrasto alla violenza di genere. In particolare è fondamentale promuovere dei protocolli tra le diverse istituzioni (Asl, Ordine degli psicologi, avvocati e procure) per proteggere le vittime del reato in condizioni di particolare vulnerabilità. In esecuzione di tali protocolli è importante l'istituzione di tavoli interistituzionali che si riuniscano periodicamente per affrontare le problematiche inerenti le persone vittime delle violenze. Inoltre è necessario promuovere la costituzione presso le procure di sportelli di ascolto delle vittime che può essere gestito dall'Ordine degli psicologi;

    l'attenzione delle istituzioni al tema, un buon impianto normativo e le tutele legali ci sono ma mancano le tutele operative, concrete e sostanziali, che siano adottate sistematicamente e a più livelli, partendo dal territorio;

    questa particolare giornata dedicata alla lotta contro la violenza alle donne deve essere un'occasione per tutti i governi, istituzioni nazionali, organizzazioni internazionali e organizzazioni non governative per organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica, ma per riflettere ulteriormente su questa emergenza che non si placa, per individuare le migliori strategie per sradicarla;

    anche il fenomeno della prostituzione rappresenta una tipologia di violenza ed è una problematica sempre più consistente anche perché sono scarsi i dati reperibili sul fenomeno, vengono raccolti con estrema difficoltà, poiché il fenomeno è sommerso, di cui esistono solo mere stime e per il quale è possibile fare riferimento solamente al numero di ragazze effettivamente entrate nei percorsi di protezione sociale: rimangono fuori tutte coloro che non hanno avuto la possibilità di emergere in quanto vittime di tratta o che non sono state correttamente identificate come tali;

    un altro aspetto della violenza di genere è costituito dalle molestie e dai ricatti sessuali in ambito lavorativo. Con il decreto legislativo n. 80 del 2015 è stata prevista in favore delle vittime di violenza di genere, oltre a un indennizzo, la concessione di un congedo retribuito di tre mesi, valido sia per le lavoratrici dipendenti che per le titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

    particolarmente importante è la situazione delle donne con disabilità, vittime di «discriminazioni multiple» che proprio i fattori sociali, culturali e la scarsa sicurezza hanno contribuito ad ingenerare e a consolidare nel tempo; nella mozione approvata dalla Camera 1-00243, si evidenzia come «le donne con disabilità abbiano una probabilità di essere vittime di violenza da due a cinque volte superiore rispetto alle donne non disabili, frequentemente nell'ambito delle relazioni domestiche, a causa della posizione di maggiore fragilità e vulnerabilità sofferta»;

    gli ultimi due anni della nostra vita sono stati caratterizzati dalla pandemia da Covid-19, che con le misure di contenimento che sono state adottate ha ulteriormente acuito il problema della violenza contro le donne, enfatizzando le lacune tuttora esistenti per una efficace tutela. Sin dall'inizio del lockdown la situazione è stata monitorata, garantendo la pronta accoglienza delle donne e la protezione: il numero 1522 e l'App YouPol sono stati potenziati e le campagne di sensibilizzazione promosse dal Dipartimento per le pari opportunità sui canali televisivi e rilanciate sui «social» rinforzando il messaggio dell'importanza della richiesta di aiuto per uscire dalla violenza;

    è chiaro che la sfida più grande da vincere sia quella culturale. La chiave di volta della lotta alla violenza sulle donne è il sistema educativo di oggi che deve formare uomini e donne di domani, equilibrati e con la cultura del rispetto di genere. La scuola è un osservatorio privilegiato sulla vita delle nostre bambine, e bambini, delle ragazze e dei ragazzi, in cui figure, come gli insegnanti, possono favorire l'emersione della violenza subita e assistita, riconoscendo i segnali di disagio e attivando segnalazioni e percorsi di sostegno e di aiuto. I dati forniti dall'Istat con la ricerca sulla violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia, mostrano che il 10 per cento delle donne vittime di violenze sessuali le ha subite prima dei 16 anni, nel caso poi dei figli delle donne vittime di violenza, il 65 per cento ha assistito agli abusi subiti dalla madre e la violenza assistita si configura a tutti gli effetti come una violenza, con conseguenze anche molto gravi sullo sviluppo psicofisico del minore;

    la scuola, insieme alla famiglia, è chiamata a far riflettere gli studenti sulla qualità dei rapporti tra uomo e donna, deve impegnarsi nel realizzare una reale inclusione delle singole individualità e diversità. In tale contesto la figura dello psicologo scolastico deve essere visto come una figura di collegamento tra tutti i soggetti in campo, scuola, famiglia, servizi sociosanitari, docenti e alunni, per poter riconoscere e supportare un disagio o potenziali patologie;

    molte le iniziative anche normative per introdurre l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione nonché nei corsi di studio universitari;

    il problema della violenza contro le donne, come riportato nella citata relazione finale della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, è di entità tale da richiedere interventi che, in termini di costi e rispetto dei vincoli di bilancio pubblico, sono meno onerosi delle conseguenze derivanti dagli atti di violenza;

    la violenza economica è una delle ragioni per cui le donne faticano a denunciare violenze in ambito familiare, soprattutto quando il partner detiene il potere economico, il controllo sulle risorse familiari; sostenere economicamente le vittime è pertanto fondamentale per aiutarle a raggiungere una indipendenza finanziaria dal partner violento;

    la centralità delle questioni relative al superamento delle disparità di genere è ribadita anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che individua la parità di genere come una delle tre priorità trasversali perseguite in tutte le missioni e stabilisce che l'intero Piano dovrà essere valutato in un'ottica di gender mainstreaming (cioè integrando la prospettiva di genere); Quindi tutto il Piano nazionale di ripresa e resilienza si caratterizza per una strategia integrata di riforme, istruzione e investimenti in infrastrutture sociali e servizi di supporto, per una piena parità di accesso, economica e sociale, delle donne;

    è evidente che le politiche di incentivazione all'imprenditoria femminile, di decontribuzione per incoraggiare l'assunzione di lavoratrici, e di conciliazione tra lavoro e famiglia, messe in atto in favore dell'occupazione femminile, quali, ad esempio, gli sgravi contributivi per chi assume donne, o il Fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile, come quello per l'assegno unico, volto a riordinare e potenziare le misure di sostegno economico per i figli a carico sono fondamentali e si auspica un cospicuo rifinanziamento di queste misure nella prossima legge di bilancio;

    è in questa direzione che va l'istituzione del «reddito di libertà»: un aiuto economico mensile per favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza che si trovano in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà;

    in attuazione del decreto-legge n. 93 del 2013 il Governo adotta piani straordinari per contrastare la violenza contro le donne. La disciplina del Piano è stata in parte recentemente modificata dall'art. 1, comma 149, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), che ha innanzitutto trasformato lo stesso da strumento «straordinario» a strumento «strategico» nel contrasto alla violenza sulle donne. Inoltre è stato stabilito che l'elaborazione del Piano è opera del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità (non più dal Ministro per le pari opportunità), con cadenza almeno triennale (non più biennale) e previo parere (anziché previa intesa) in sede di Conferenza unificata; viene istituita una cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla la violenza domestica presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    dopo l'emanazione nel 2015 del primo Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere e del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020, è stato recentemente adottato il terzo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il biennio 2021-2023. Il Piano si articola in 4 assi tematici (prevenzione, protezione e sostegno, perseguire e punire, assistenza e promozione) secondo le linee indicate dalla Convenzione di Istanbul, a ciascuna delle quali si ricollegano specifiche priorità;

    quanto alla prevenzione, le priorità sono: l'aumento del livello di consapevolezza nella pubblica opinione e nel sistema educativo e formativo sulle cause e le conseguenze della violenza maschile sulle donne; il coinvolgimento del settore privato (social, piattaforme, mass media) sul ruolo di stereotipi e sessismo, anche in relazione alla cyberviolenza e alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; la promozione dell'empowerment femminile; l'attivazione di azioni di emersione e contrasto della violenza contro donne vittime di discriminazione multipla; il rafforzamento per la prevenzione della recidiva per uomini autori di violenza; la formazione delle figure professionali che, a vario titolo, interagiscono con le donne vittime e con i minori nel percorso di prevenzione, sostegno e reinserimento; il raccordo delle misure normative anche nell'ambito della prevenzione della vittimizzazione secondaria;

    sul versante della protezione e del sostegno alle vittime, le priorità sono: la presa in carico delle donne vittime di violenza e dei minori vittime di violenza assistita; l'attivazione di percorsi di empowerment economico finanziario, lavorativo e autonomia abitativa; il monitoraggio ed il miglioramento dell'efficacia dei «Percorsi rivolti alle donne che subiscono violenza» attivi presso le aziende sanitarie e ospedaliere; il potenziamento della Linea telefonica nazionale gratuita antiviolenza 1522; la tutela e il sostegno psicosociale delle/dei minori vittime di violenza assistita; l'implementazione di soluzioni operative per garantire l'accesso ai servizi di prevenzione, sostegno e reinserimento, in particolare per le donne vittime di discriminazione multipla (migranti, richiedenti asilo e rifugiate);

    riguardo all'asse perseguire e punire, le priorità sono: garantire procedure e strumenti per la tutela delle donne vittime di violenza che consentano una efficace e rapida valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva; definire un modello condiviso di approccio, gestione e valutazione del rischio all'interno del reparto sicurezza; migliorare l'efficacia dei procedimenti giudiziari nell'applicazione di misure cautelari e della sospensione condizionale della pena; definire linee guida per l'analisi ed il monitoraggio qualitativo e quantitativo degli interventi svolti nell'ambito dei programmi per uomini maltrattanti;

    infine, nel campo dell'assistenza e della promozione, le priorità sono: l'implementazione del sistema informativo integrato per la raccolta e l'analisi dei dati sul fenomeno; l'implementazione di un sistema di monitoraggio e valutazione a livello nazionale degli interventi, delle politiche, delle attività e delle risorse; la predisposizione di linee guida, in accordo con le regioni, per uniformare a livello nazionale gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati dai centri antiviolenza, dalle reti territoriali e dal sistema socio sanitario; la costruzione di luoghi stabili di confronto e programmazione per gli organismi politici, le istituzioni e le strutture amministrative; la comunicazione e degli strumenti normativi e degli interventi operativi in sostegno alle donne vittime di violenza maschile;

    un piano articolato che tocca tutti i punti nevralgici del problema e le tante criticità che l'esperienza tragica che viviamo da anni, le tante donne che potevano essere salvate se protette dai loro uomini, hanno insegnato. Obiettivi chiari che devono trovare però una concreta applicazione;

    per quanto riguarda le risorse finanziarie a sostegno degli interventi previsti dal Piano, sono reperibili nel Fondo per le pari opportunità nel capitolo 2108 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Mef), per essere successivamente trasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio, dove il capitolo 496 contiene le somme da destinare al Piano contro la violenza alle donne. Nel bilancio di previsione 2022 della Presidenza del Consiglio il capitolo 496 reca uno stanziamento di 39,1 milioni di euro. Dalla nota preliminare di accompagnamento del bilancio 2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri si legge che le risorse disponibili per l'anno in corso (euro 39.099.181,00) saranno destinate a:

     iniziative connesse all'attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023;

     iniziative per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne, comprese quelle di comunicazione e sensibilizzazione;

     riparto a favore delle regioni nell'ambito della ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», annualità 2022, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013;

     attuazione delle misure concernenti il cosiddetto reddito di libertà, istituito a favore delle donne vittime di violenza (articolo 105-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020);

     istituzione e potenziamento dei centri per uomini autori di violenza (articolo 26-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020);

     gestione del call center dedicato al numero verde nazionale di pubblica utilità 1522 a sostegno delle vittime di violenza di genere e stalking;

     potenziamento dei monitoraggio delle politiche e dei progetti in materia di prevenzione e contrasto della violenza maschile sulle donne;

    inoltre, l'articolo 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013 prevede che annualmente le risorse del Fondo per le pari opportunità siano ripartite alle regioni al fine di finanziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza (Case rifugio) alle donne vittime di violenza. Centri nevralgici di grande importanza che bisognerebbe supportare nell'organizzazione e aumentare nel numero con maggiori finanziamenti alle regioni rispetto a quelli attuali;

    si ribadisce l'importanza della formazione per abbattere stereotipi pregiudizi e favorire un cambiamento culturale anche di polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, polizia municipale e personale sanitario, psicologi, periti e tutti coloro che vengono a contatto con la violenza sulle donne. Quando le donne trovano la forza di denunciare devono trovare dall'altra parte persone che credono a ciò che dicono e che conoscono il ciclo della violenza. Perché la violenza va letta correttamente e in tempo utile;

    resta centrale, in un'ottica di prevenzione, secondo quanto previsto all'articolo 16 della Convenzione di Istanbul, il trattamento degli uomini violenti, il cui tasso di recidiva è estremamente elevato. Sono stati stanziati nella legge 30 dicembre 2020, n. 178, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari, per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne. Risulta fondamentale dare seguito a questa misura nella prossima legge di bilancio in maniera da permette a questi uomini di continuare ad essere seguiti e ad abbandonare la violenza e non reiterare i reati già compiuti;

    il 16 settembre 2021, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione con la quale si chiede alla Commissione di includere la violenza di genere, sia online che offline, come una nuova sfera di criminalità ai sensi dell'articolo 83 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea insieme ad altri crimini che devono essere combattuti su base comune come il terrorismo, il traffico di esseri umani, di droga, di armi. I reati contro le donne diverrebbero pertanto eurocrimini. La proposta di direttiva è stata presentata ma purtroppo non ancora approvata,

impegna il Governo:

1) a proseguire nelle politiche di contrasto alla violenza di genere e alla violenza domestica come previsto dalle disposizioni nazionali, europee e internazionali al fine di raggiungere la piena applicazione della Convenzione di Istanbul;

2) ad adottare iniziative volte a stanziare ulteriori risorse a favore del Piano strategico nazionale ad integrazione di quelle già presenti nel Fondo per le pari opportunità affinché siano incrementate le risorse destinate al Fondo contro la violenza e le discriminazioni di genere, al Fondo per le vittime di reati intenzionali violenti, al Fondo anti-tratta nonché agli indennizzi per le vittime di reati intenzionali violenti e per gli orfani di femminicidio;

3) a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative al fine di istituire la figura professionale dello psicologo scolastico, per contribuire alla sana formazione della personalità degli studenti e per individuare situazioni di disagio giovanile, con lo scopo di sostenere le famiglie e il personale scolastico;

4) ad adottare le iniziative necessarie a garantire che il personale che entra nelle scuole abbia i requisiti adeguati, abbia seguito percorsi formativi all'educazione e al rispetto della donna intesa come persona titolare di diritti e doveri al pari dell'uomo;

5) ad adottare le iniziative normative necessarie al fine di introdurre l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione e nei corsi di studio universitari;

6) a proseguire e potenziare le iniziative per la formazione specifica e per il necessario aggiornamento del personale chiamato ad interagire con la vittima, polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, polizia municipale e personale sanitario, stanziando ulteriori risorse;

7) ad adottare opportune iniziative normative al fine di garantire l'esenzione sanitaria per le prestazioni collegate alla violenza subita e a prevedere un possibile rimborso delle spese legate al percorso psicologico che le donne dovranno intraprendere;

8) ad avviare tutte le iniziative utili volte a promuovere realmente e concretamente la non discriminazione nei confronti delle donne con disabilità e la loro inclusione sociale e nel mondo del lavoro;

9) a intervenire in modo da adottare specifiche iniziative per l'inserimento delle donne vittime di violenza nel mondo del lavoro garantendo loro l'autonomia e l'indipendenza economica;

10) a valutare l'opportunità di istituire all'interno dell'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza sessuale e di genere, un'apposita sezione dedicata all'approfondimento del fenomeno della violenza sulle donne con disabilità;

11) a proseguire nella promozione di adeguate campagne di informazione e sensibilizzazione sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica che stimolino confronti e pubblici dibattiti, al fine di favorire lo sviluppo di adeguate politiche di prevenzione;

12) a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a istituire, anche in collaborazione con i centri antiviolenza, corsi di autodifesa personale destinati alle donne;

13) ad adottare le opportune iniziative volte a velocizzare l'erogazione dei fondi destinati alle case rifugio e strutture assimilate da parte delle regioni anche sul modello delle procedure adottate per lo stato d'emergenza connesso all'epidemia da SarsCov-2, prevedendo idonei meccanismi di monitoraggio;

14) a promuovere la costituzione di tavoli interistituzionali che si riuniscano periodicamente con il coinvolgimento di procura, Asl, avvocati, psicologi, comuni, responsabili dei centri antiviolenza, associazioni antiviolenza, Polizia di Stato e Carabinieri per dare piena tutela alle donne vittime di violenza e realizzare un sistema integrato di protezione delle vittime di violenza e l'istituzione di centri di ascolto per ridurre la percentuale di donne che non denunci;

15) a promuovere iniziative al fine di sostenere la donna in un adeguato contesto di ascolto e supporto mediante figure professionali in grado di sostenerla emotivamente;

16) a valutare l'opportunità di potenziare le iniziative destinate ai percorsi specifici psicologici di recupero in carcere per gli autori di reati di violenza sessuale sulle donne e allo sfruttamento della prostituzione;

17) a valutare l'opportunità di adottare iniziative per potenziare il raccordo fra scuola, servizi territoriali e consultori familiari e per adolescenti per intervenire più efficacemente quanto alle politiche educative sull'uguaglianza e sul rispetto delle differenze;

18) a dare attuazione, per quanto di competenza, alle risultanze e alle raccomandazioni contenute nella relazione conclusiva dei lavori della «Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio» della XVIII legislatura, in particolare sulla necessità di raccogliere tutta la normativa in materia in un testo unico di riferimento che dia chiarezza e certezza sulle norme vigenti;

19) ad adottare iniziative per potenziare gli strumenti di protezione delle vittime di violenza in occasione della concessione della misura cautelare, quali il divieto di avvicinamento o l'ordine di allontanamento, incrementando il ricorso all'utilizzo del braccialetto elettronico, verificando quale sia il suo reale utilizzo e la reale disponibilità nei casi in cui è richiesta l'applicazione, e garantendo fondi che permettano la disponibilità degli stessi, oggi piuttosto limitata;

20) ad adottare iniziative di competenza per migliorare la circolazione di informazioni tra tribunale civile e penale, onde evitare situazioni paradossali di affidamento congiunto in caso di violenza intra-familiare;

21) a proseguire le iniziative del Ministero della giustizia sull'aggiornamento e pubblicazione dei dati del rapporto sull'applicazione del «Codice Rosso»;

22) a promuovere nell'ambito della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, la costituzione di un gruppo di lavoro interforze tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri per l'analisi, la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza di genere;

23) a potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli anche attraverso modalità il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

24) a promuovere iniziative utili a incoraggiare le donne a denunciare, garantendo loro una rete di protezione che nasca e operi nell'ambito di una fattiva ed effettiva collaborazione interistituzionale;

25) sempre nell'ambito dello sviluppo degli strumenti più efficaci per prevenire e contrastare la violenza contro le donne, a proseguire nell'attività di costante monitoraggio e controllo della diffusione delle armi per uso di difesa personale, nonché a valutare l'opportunità di continuare ad assicurare che alla detenzione legittima di un'arma corrisponda una tempestiva ed efficace comunicazione a tutti i familiari e conviventi;

26) ad adottare le iniziative necessarie volte a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico;

27) a proseguire nelle iniziative per verificare i costi economici e sociosanitari della violenza, nonché procedere alla raccolta dei dati relativi agli omicidi di donne con motivazione di genere.
(1-00019) «Gebhard, Schullian».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

violenza sessuale

delitto contro la persona

vittima