PDL 910

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 910

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MASCHIO, VARCHI, ALMICI, AMBROSI, AMICH, BUONGUERRIERI, CANGIANO, CARETTA, CIABURRO, CIANCITTO, DONDI, LAMPIS, LA SALANDRA, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, MATERA, MORGANTE, PALOMBI, ROSCANI, URZÌ

Introduzione dell'articolo 612-bis.1 del codice penale, concernente i reati di bullismo e cyberbullismo, modifica dell'articolo 731 del medesimo codice, in materia di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, e delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo

Presentata il 22 febbraio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Il bullismo e il cyberbullismo sono due fenomeni sociali connessi ed estremamente preoccupanti, che hanno raggiunto una crescente diffusione per portata e gravità delle condotte tale da costituire fattispecie di grande disvalore nella società attuale e tali da configurare una situazione di emergenza e pericolosità, in particolare tra i giovani ma anche nei confronti di altre categorie fragili e dei cittadini.
Il fenomeno del bullismo viene da lontano e si fonda non solo su una volontà di sopraffazione insita in alcune persone, ma anche e soprattutto sul fallimento della comunità della quale fanno parte le figure educative, a partire dai genitori, e di uno schema valoriale condiviso.
Per bullismo ordinariamente si intendono tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso messe in atto da parte di un bambino, di un adolescente o di un gruppo di persone nei confronti di un'altra persona percepita come più debole a causa di diversi motivi.
Secondo le dichiarazioni rese dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica nel corso dell'audizione svolta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nella seduta del 27 marzo 2019, nell'ambito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo «La definizione del fenomeno si basa su tre condizioni: intenzionalità, persistenza nel tempo, asimmetria nella relazione. Esso è pertanto contraddistinto da un'interazione tra coetanei caratterizzata da un comportamento aggressivo, da uno squilibrio di forza/potere nella relazione e da una durata temporale delle azioni “vessatorie”».
Purtroppo, il tempo ha dimostrato come la scuola non sia l'unico luogo nel quale si verificano atti o situazioni di bullismo, ma che questi si verificano anche in tutti gli altri luoghi di aggregazione sociale frequentati da bambini e adolescenti, e che non sempre le vittime siano bambini o adolescenti.
In ogni caso, infatti, al di là delle varie forme di prepotenza, il bullismo assume sempre le caratteristiche dell'intenzionalità, della durata nel tempo, della disuguaglianza tra bullo e vittima, dell'isolamento della vittima e del danno per l'autostima che essa subisce.
Nonostante l'attenzione verso tali fenomeni sia cresciuta negli ultimi anni, la loro quantificazione non è agevole perché i casi che non vengono alla luce e nei quali le vittime non riescono a sottrarsi alle prepotenze dei bulli sono numerosi. Le statistiche sul tema, però, sono particolarmente allarmanti: circa il 15 per cento degli adolescenti ha dichiarato di essere stato vittima almeno una volta di atti di bullismo e di cyberbullismo «più frequenti nelle ragazze e tra i più giovani, con proporzioni di circa il 20 per cento negli 11enni che progressivamente si riducono al 10 per cento nei più grandi». È quanto è emerso, alla vigilia della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, dalla VI indagine relativa all'anno 2022 condotta dal sistema di sorveglianza HBSC-Italia (Health Behaviour in School-aged Children – Comportamenti collegati alla salute dei ragazzi in età scolare), coordinato dall'Istituto superiore di sanità insieme alle università di Torino, Padova e Siena, con il supporto del Ministero della salute e con la collaborazione del Ministero dell'istruzione e del merito, delle regioni e delle aziende sanitarie locali. Non emergono significative differenze tra le regioni con una variabilità compresa, per il bullismo, tra il 13 per cento in alcune regioni del sud Italia, quali la Calabria e la Basilicata, e il 18 per cento nelle province autonome di Trento e di Bolzano e, per il cyberbullismo, con percentuali che oscillano tra l'11-12 per cento nelle province autonome di Trento e di Bolzano e il 16 per cento nelle regioni Campania, Puglia e Sicilia.
Ciononostante, ancora oggi il cupo fenomeno del bullismo è incomprensibilmente sottovalutato, anche quando costituisce la manifestazione di un vero e proprio malessere sociale sia per coloro che provocano il danno sia per coloro che lo subiscono: i primi rischiano di manifestare problematiche antisociali e devianti, mentre i secondi rischiano di sviluppare un'eccessiva insicurezza caratteriale che può sfociare in una sintomatologia anche di tipo depressivo.
Di nuova generazione è poi il fenomeno del cyberbullismo, una forma di bullismo esercitato on line da una persona o un gruppo di persone, che si avvale di varie forme di contatto elettronico, ossia le diverse modalità offerte dai nuovi media, soprattutto dai social network, quali Facebook, Twitter eccetera, dalle chat sincrone, dai forum on line, dalle telefonate e dai messaggi brevi.
Il cyberbullismo presenta caratteristiche proprie che lo rendono un fenomeno più pervasivo e inarrestabile. Se, infatti, il bullismo è tradizionalmente inteso come una forma di prevaricazione, singola o di gruppo, che implica un rapporto diretto tra il bullo e la vittima, il fenomeno del cyberbullismo ha confini molto più estesi perché «viaggia» attraverso la rete internet.
Secondo quanto riportato dagli esperti di Telefono azzurro, il cyberbullismo ha, se possibile, effetti psicologici ancora più devastanti rispetto al bullismo. Nella dimensione virtuale, infatti, le immagini e i commenti utilizzati per compiere atti di cyberbullismo spesso non possono essere cancellati o, se eliminati, hanno comunque già raggiunto una diffusione estesa e incontrollata. Il cyberbullismo genera, quindi, ferite inguaribili proprio perché il fenomeno si autoalimenta ed è impossibile esercitare un controllo da parte del singolo. Accade quindi che questi comportamenti aggressivi, virtuali e non, creino nei bambini e negli adolescenti problemi che possono persistere anche nella vita adulta; ad esempio, la compromissione dei processi di socializzazione può incidere sulla costruzione di una rete sociale adeguata per superare le difficoltà della vita e può protrarre i suoi effetti negli anni, limitando ulteriormente le potenzialità di realizzazione personale, sociale e lavorativa della persona.
La legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, ha affrontato il delicato tema del cyberbullismo introducendo nuove disposizioni a tutela dei minori che ne sono vittime, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno con azioni preventive e di perseguire i responsabili in modo da tutelare le vittime. Inoltre, la legge consente di fare richiesta per la cancellazione dei contenuti di bullismo e dati diffamatori diffusi on line che violano la privacy.
Dal punto di vista giuridico, la legge n. 71 del 2017 rappresenta un primo passo per la prevenzione del fenomeno, aiutando i ragazzi a utilizzare la rete internet e i social network in maniera consapevole e sicura e promuovendo di conseguenza una maggiore cultura del rispetto della privacy e della protezione dei propri dati personali.
In particolare, l'articolo 1, comma 2, della legge definisce il cyberbullismo come «qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».
Sebbene la legge n. 71 del 2017 sia pienamente apprezzabile nei contenuti e negli obiettivi di carattere generale, sotto il profilo penalistico sarebbe stato preferibile inserire la fattispecie nell'ambito della disciplina generale del codice penale tenuto conto sia della complessità delle diverse fattispecie che caratterizzano il cyberbullismo a danno dei minori sia della forte rilevanza sociale derivante dalla preoccupante diffusione di tale fenomeno criminale. Per il bullismo, invece, non esiste una definizione giuridicamente riconosciuta, né finora è stato configurato un reato specifico.
Si tratta di una lacuna che la presente proposta di legge intende colmare.
L'articolo 1 dispone pertanto l'introduzione dell'articolo 612-bis.1 del codice penale, concernente i reati di bullismo e cyberbullismo, per i quali si prevede la pena della reclusione da uno a sette anni per chiunque «con condotte reiterate, mediante violenza, atti ingiuriosi, denigratori o diffamatori o ogni altro atto idoneo intimidisce, minaccia o molesta taluno, in modo da porlo in stato di grave soggezione psicologica ovvero da isolarlo dal proprio contesto sociale», e la pena della reclusione da due a otto anni se i medesimi fatti sono commessi «mediante la rete internet o la rete di telefonia mobile».
L'articolo 2 aumenta l'importo della contravvenzione prevista dall'articolo 731 del codice penale in caso di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori.
L'articolo 3, infine, reca una delega al Governo per l'adozione di misure di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, anche attraverso l'individuazione di risorse finanziarie adeguate.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 612-bis.1 del codice penale, concernente i reati di bullismo e cyberbullismo)

1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-bis.1. – (Bullismo e cyberbullismo) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sette anni chiunque, con condotte reiterate, mediante violenza, atti ingiuriosi, denigratori o diffamatori o ogni altro atto idoneo, intimidisce, minaccia o molesta taluno, in modo da porlo in stato di grave soggezione psicologica ovvero da isolarlo dal proprio contesto sociale.
È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, trovandosi nella possibilità di impedire o denunciare i fatti di cui al primo comma, non si avvale di tale possibilità.
La pena è della reclusione da due a otto anni se i fatti di cui al primo comma sono commessi mediante la rete internet o la rete di telefonia mobile.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, da un convivente o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da tre o più persone riunite o a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di una donna in stato di gravidanza.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede, tuttavia, d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 731 del codice penale, concernente l'inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori)

1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 731. – (Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori) – Il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale su un minore o chiunque ne eserciti le funzioni, che omette di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria, è punito con l'ammenda da euro 500 a euro 2.000».

Art. 3.
(Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo)

1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, vittime o responsabili degli illeciti, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a:

a) promuovere iniziative tese a prevedere un servizio di sostegno psicologico agli studenti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, attraverso il coinvolgimento delle famiglie;

b) prevedere, nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate o, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il coinvolgimento da parte del dirigente scolastico dei rappresentanti dei servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi, ovvero riferire alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835;

c) apportare le opportune modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di misure rieducative del minore che dia prove di irregolarità della condotta o del carattere, ovvero tenga condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui;

d) promuovere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza nell'ambito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

e) predisporre piattaforme di formazione e di monitoraggio destinate alle scuole, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, nonché moduli di formazione specifici, anche relativi all'educazione all'intelligenza emotiva, che mirino a sviluppare relazioni positive tra pari e a promuovere rapporti interpersonali ispirati al rispetto e all'uso di forme di comunicazione non violente;

f) prevedere l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia di un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico «Emergenza infanzia 114», accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore;

g) rilevare, mediante statistiche periodiche condotte dall'Istituto nazionale di statistica, gli atti di bullismo e cyberbullismo, al fine di misurarne le caratteristiche fondamentali e di individuare i soggetti più esposti al rischio;

h) stanziare le necessarie risorse finanziarie, anche attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo, al fine di dare attuazione e di potenziare le misure previste dalla presente legge.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito.
3. Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

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