XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 887-342-1026-A-bis
PROPOSTA DI LEGGE
887
d'iniziativa dei deputati
VARCHI, MASCHIO, ALMICI, AMBROSI, AMICH, BUONGUERRIERI, CARETTA, CIABURRO, COLOMBO, COLOSIMO, DE CORATO, DEIDDA, DI GIUSEPPE, DI MAGGIO, FILINI, GARDINI, IAIA, KELANY, LA SALANDRA, LONGI, LOPERFIDO, LUCASELLI, MALAGOLA, MALAGUTI, MARCHETTO ALIPRANDI, MORGANTE, PELLICINI, PERISSA, POLO, FABRIZIO ROSSI, TREMAGLIA, URZÌ, VINCI
Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano
Presentata il 15 febbraio 2023
e
PROPOSTE DI LEGGE
342
d'iniziativa dei deputati
CANDIANI, BARABOTTI, BOF, FRASSINI
Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente il divieto di ricorso alla surrogazione di maternità all'estero da parte del cittadino italiano
Presentata il 14 ottobre 2022
1026
d'iniziativa dei deputati
LUPI, BICCHIELLI, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO
Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano
Presentata il 21 marzo 2023
(Relatore di minoranza: MAGI)
Onorevoli Colleghi!
1. Premessa.
Con questa relazione di minoranza, la componente +Europa del gruppo Misto invita la Camera dei deputati a votare contro l'atto Camera n. 887.
Chi sottoscrive questa relazione presenterà emendamenti soppressivi e sostitutivi.
2. Contenuto del provvedimento.
La proposta di legge (che la cronaca definisce «Maternità surrogata reato universale») non ha una reale portata normativa.
L'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 prevede il reato di chi pratica la gestazione per conto altrui. La fattispecie è già reato nel nostro Paese (su questo aspetto si tornerà tra breve).
La proposta di legge approvata presso la Commissione giustizia prevede che tale fattispecie di reato possa essere punita anche se il fatto è commesso all'estero.
Implicitamente, pertanto, il testo rinvia all'articolo 9 del codice penale che prevede la punibilità in Italia di fatti commessi da cittadini all'estero se questi sono puniti con l'ergastolo o con la reclusione nel minimo non inferiore a tre anni.
3. Inutilità e punti critici.
Anzitutto deve essere chiarito che questa norma non potrebbe mai portare a una richiesta di estradizione di cittadini italiani che ricorressero alla tecnica della gestazione per conto altrui in un Paese in cui quest'ultima è lecita. L'articolo 13 del codice penale, infatti, richiede il requisito della doppia incriminazione che qui mancherebbe per definizione.
Ben vero è che l'articolo 9 del codice penale non prevede espressamente questo requisito: ma la nuova norma consentirebbe – in astratto – solo la punibilità di soggetti che si fossero avvalsi della tecnica in un Paese in cui essa è lecita e si trovassero casualmente nel territorio dello Stato.
Consistente parte della dottrina e talune pronunce della Cassazione – peraltro – ritengono a ogni modo che la «doppia incriminazione» sia requisito implicito anche nell'articolo 9 del codice penale.
In secondo luogo, l'articolo 9 richiede che, per i reati la cui pena minima è inferiore a tre anni, per la perseguibilità del fatto commesso all'estero intervenga la richiesta del Ministro della giustizia. La proposta di legge sembrerebbe rendere superfluo questo elemento, ciò che appare quanto mai inopportuno sul piano dei rapporti internazionali, poiché di fatto si eliminerebbe un filtro di carattere politico nelle relazioni con i Paesi la cui sovranità in sostanza si metterebbe in discussione.
Questo elemento critico ne porta un terzo: senza passare per i canali diplomatici sarà molto difficile ottenere la cooperazione giudiziaria del Paese in cui la gestazione per altri è avvenuta. Sicché, di fatto, alle eventuali rogatorie tale Paese potrebbe opporre ragioni di riservatezza e di confidenzialità contrattuale.
Da ultimo, non si può evitare di sottolineare che gli articoli 7 e 9 del codice penale derogano al principio di sovranità territoriale e della giurisdizione circoscritta al territorio nazionale. Tale deroga è concepita solo per crimini gravissimi e per lesioni molto significative della personalità dello Stato (per esempio: falsificazione della moneta nazionale in uno Stato confinante). Questa estensione – viceversa – è una chiara forzatura politica.
In definitiva, la modifica proposta alla legge n. 40 del 2004 è sostanzialmente una norma «manifesto», volta a intimidire le coppie (omosessuali o no) che ricorrono alla gestazione da parte di donne terze laddove essa è lecita e che – nel presentarsi all'anagrafe – si autodenuncerebbero.
Questo aspetto peraltro pone ulteriori questioni, anche alla luce del divieto di autoincriminarsi, come chiarito anche di recente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 111 del 2023.
4. Temi politici implicati dalla proposta di legge.
L'asserzione propagandistica contenuta nella proposta di legge ha diversi risvolti.
Il primo attiene alla libertà della donna di disporre del proprio corpo. L'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 – nel momento in cui punisce la realizzazione della maternità surrogata – è già di per sé un vulnus alla libertà di autodeterminazione delle donne.
Il secondo riguarda – conseguentemente – il rifiuto di seguire il percorso della regolamentazione del fenomeno della gestazione per conto altrui anche in Italia.
Tale regolamentazione – viceversa – sarebbe sommamente desiderabile non foss'altro che per offrire tutela giuridica ai bambini nati con tale tecnica, il cui diritto alla vita e interesse ad avere una famiglia non sarebbero altrimenti tutelati.
Ribadire il carattere illecito della gestazione per conto altrui è un modo rozzo di denegare tutela anagrafica e sociale ai minori e va contro i valori di protezione del nato, già impliciti nell'articolo 9 della legge n. 40 del 2004 e ormai riconosciuti – questi sì – universalmente, anche in sede di Corte costituzionale italiana (sentenza n. 33 del 2021) e di Strasburgo (v. la sentenza Mennesson c. Francia del 2014).
Il sottoscritto ha presentato una proposta di legge in questo senso.
Il desiderio di fondare una famiglia è giuridicamente protetto dall'articolo 29 della Costituzione e dall'articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, conosciuta come Carta di Nizza, oltre che dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La limitazione di questo diritto alla sola procreazione diretta e all'adozione è – per dato acquisito – insufficiente; limitarlo – inoltre – alle sole coppie eterosessuali è altresì discriminatorio.
Occorre pertanto modificare la legge n. 40 del 2004 ma in senso opposto alla proposta al nostro esame. Occorre prevedere, con schiettezza ed equilibrio, la gestazione solidale per altri, in cui l'accordo libero e consapevole che impegna una donna a una gravidanza portata avanti per terzi soggetti sia ben descritto nei suoi elementi fondamentali e disciplinato nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti, come accade – per esempio – negli Stati Uniti, in Canada, in Olanda e altrove.
Bisogna prevedere che, prima della stipula dell'accordo, vi siano verifiche della genuina volontà della donna di procedere alla gravidanza solidale e sulle garanzie economiche che i futuri genitori legali apprestano per lei. È necessaria anche una modifica del codice penale, volta a irrobustire le norme sulla schiavitù, onde reprimere i fenomeni di sfruttamento procreativo, tanto odiosi quanto indifferenti a questa proposta di legge, meramente simbolica.
Per questi motivi, invito l'Assemblea a respingere l'articolo unico dell'atto Camera n. 887.
Riccardo MAGI,
Relatore di minoranza.