PDL 887-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 12

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 887-342-1026-A

PROPOSTA DI LEGGE

887

d'iniziativa dei deputati
VARCHI, MASCHIO, ALMICI, AMBROSI, AMICH, BUONGUERRIERI, CARETTA, CIABURRO, COLOMBO, COLOSIMO, DE CORATO, DEIDDA, DI GIUSEPPE, DI MAGGIO, FILINI, GARDINI, IAIA, KELANY, LA SALANDRA, LONGI, LOPERFIDO, LUCASELLI, MALAGOLA, MALAGUTI, MARCHETTO ALIPRANDI, MORGANTE, PELLICINI, PERISSA, POLO, FABRIZIO ROSSI, TREMAGLIA, URZÌ, VINCI

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

Presentata il 15 febbraio 2023

e

PROPOSTE DI LEGGE

342

d'iniziativa dei deputati
CANDIANI, BARABOTTI, BOF, FRASSINI

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente il divieto di ricorso alla surrogazione di maternità all'estero da parte del cittadino italiano

Presentata il 14 ottobre 2022

1026

d'iniziativa dei deputati
LUPI, BICCHIELLI, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

Presentata il 21 marzo 2023

(Relatrice per la maggioranza: VARCHI)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 15 giugno 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 887. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 342 e 1026, si vedano i rispettivi stampati.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari Costituzionali)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 887 Varchi e abbinate, come risultante dalle proposte emendative approvate, recante modifica dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano;

rilevato che:

la proposta è finalizzata a sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, anche se in territorio estero, ascrivibili ai delitti di commercializzazione di gameti o di surrogazione di maternità;

in particolare, la proposta interviene sulla fattispecie penale prevista dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, che punisce con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 euro a un milione di euro «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità», aggiungendovi un periodo volto a prevedere che se i suddetti fatti sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana;

la Corte costituzionale con la sentenza n. 162 del 2014, in riferimento alla «surrogazione di maternità», ha ribadito la validità ed efficacia del divieto di cui all'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, conservando la sussistenza del divieto;

la stessa Corte, nella sentenza n. 272 del 2017, ha definito la surrogazione di maternità una pratica «che offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane»;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge appare riconducibile alla materia «ordinamento penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
della proposta di legge n. 887

TESTO
della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pene stabilite dal presente comma si applicano anche se il fatto è commesso all'estero».

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se i fatti di cui al periodo precedente sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana».

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