PROGETTO DI LEGGE
Capo I
Articolo 1
Articolo 2
Capo II
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Capo III
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Capo IV
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Capo V
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Capo VI
Articolo 22
Articolo 23
XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 875
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DEBORAH BERGAMINI, PAOLO EMILIO RUSSO
Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizia locale
Presentata il 10 febbraio 2023
Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge ripropone, con gli emendamenti approvati, il testo unificato adottato dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati nel corso della XVIII legislatura, risultante da una serie di proposte di legge in materia di politiche integrate per la sicurezza e la polizia locale (atto Camera n. 242 e abbinati).
La sicurezza ordinaria delle città, spesso indicata come «sicurezza urbana», si è imposta come un importante fattore di criticità nell'opinione pubblica, avvertito – soprattutto tra le categorie più deboli – come una vera priorità.
Tale esigenza, a seguito dei significativi cambiamenti intervenuti con riferimento alla composizione sociale delle comunità, alle trasformazioni economiche e del costume, nonché all'impatto dell'immigrazione rende necessario far sì che la polizia locale trovi una nuova e rilevante collocazione quale organo di prima istanza, in virtù della peculiare funzione di polizia di prossimità che le fontes iuris già le ascrivono.
A tal fine, la presente proposta di legge prevede, nel pieno rispetto degli equilibri delineati dalla Costituzione, la riorganizzazione delle strutture di polizia locale, adattandole alle nuove esigenze della società in modo da migliorare in ogni suo aspetto la sicurezza dei cittadini e delle città, ottimizzare le condizioni di qualità della vita e garantire una corretta fruibilità dei servizi e del bene pubblico.
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1. La presente legge reca, anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, disposizioni integrative della disciplina delle modalità e degli strumenti di coordinamento tra Stato, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali, previsti dal decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
2. La presente legge reca altresì disposizioni in materia di polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione. Le predette disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità con i relativi statuti speciali e le norme di attuazione.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «sicurezza integrata», l'insieme degli interventi assicurati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali;
b) «sicurezza urbana», il bene pubblico che, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni;
c) «polizia amministrativa locale», le funzioni e i compiti amministrativi che, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relativa alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica;
d) «polizia amministrativa regionale»: le funzioni e i compiti amministrativi che, ai sensi dell'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relativa alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze delle regioni, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
2. Ai fini della presente legge si intende, altresì, per:
a) «funzioni di polizia locale», le funzioni attribuite dalla legge dello Stato agli enti locali, in materia di polizia amministrativa locale, di tutela della sicurezza urbana e del territorio extraurbano e di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti di natura amministrativa e penale, negli ambiti e nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze individuati dalla legge;
b) «Corpo di polizia locale», l'articolazione a rilevanza esterna di cui si avvale l'ente locale per l'esercizio della funzione di polizia locale, il cui ordinamento e servizio è disciplinato dalla presente legge, nonché dalle relative norme attuative;
c) «Conferenza unificata», la Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) «Forze di polizia», le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
e) «CED», il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
3. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dell'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e della legge 7 aprile 2014, n. 56, la funzione di polizia locale costituisce funzione fondamentale dei comuni, anche in forma associata.
Capo II
POLITICHE INTEGRATE
PER LA SICUREZZA
Art. 3.
(Regolamenti di polizia urbana)
1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. – (Regolamenti di polizia urbana) – 1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, i comuni, nel rispetto delle competenze demandate allo Stato e alle regioni e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e dagli obblighi internazionali, stabiliscono, con regolamenti di polizia urbana, oltre alle misure di cui all'articolo 9, comma 3, anche obblighi e divieti al fine di assicurare il corretto uso e la tutela del suolo pubblico, la piena fruizione dello spazio pubblico, il decoro urbano, la tutela della quiete pubblica, nonché di rimuovere le situazioni che possono favorire l'insorgere di fenomeni di criminalità, in particolare di tipo predatorio, ovvero concernenti le sostanze stupefacenti e psicotrope, e di minaccia alle fasce deboli della popolazione».
Art. 4.
(Disposizioni per il rafforzamento dello scambio informativo in materia di sicurezza urbana)
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali rafforzano, nelle materie, negli ambiti e con gli strumenti di rispettiva competenza, lo scambio informativo per lo sviluppo di efficaci ed efficienti politiche di sicurezza integrata e di sicurezza urbana, ai sensi del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche attraverso l'interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia.
2. Lo scambio informativo tra le Forze di polizia e la polizia locale, limitatamente alle situazioni rilevanti ai fini della sicurezza urbana, è attuato secondo le modalità stabilite dalle linee generali per la promozione della sicurezza integrata, previste dall'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
3. All'articolo 7 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. I patti di cui all'articolo 5 possono prevedere che il comune capoluogo, la città metropolitana e la provincia, negli ambiti di rispettiva competenza, effettuino, a cadenza annuale, una mappatura degli indicatori rilevanti e un'analisi dei principali fenomeni di degrado e marginalità sociale. La mappatura e le analisi sviluppate sono trasmesse al prefetto, che concorda con i sindaci della provincia interessati l'eventuale aggiornamento dei predetti patti e la rimodulazione degli interventi per la sicurezza urbana».
Art. 5.
(Integrazione dei settori di intervento in materia di sicurezza integrata)
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali negli ambiti di rispettiva competenza, per la partecipazione a iniziative e progetti promossi dall'Unione europea».
2. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono aggiornate le linee generali per la promozione della sicurezza integrata di cui all'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 14 del 2017. Le amministrazioni interessate provvedono a dare attuazione alle previsioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Gli accordi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, possono essere finalizzati a promuovere:
a) la predisposizione di protocolli informativi dedicati, volti ad agevolare lo scambio informativo tra la polizia locale e le Forze di polizia presenti sul territorio negli ambiti e secondo le modalità stabilite dalle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata previste dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
b) nel rispetto dei piani coordinati di controllo del territorio di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, l'attuazione da parte delle polizie locali, anche attraverso lo strumento degli accordi tra comuni, nell'intero arco delle ventiquattro ore, di servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, anche di pronto intervento per la rilevazione degli incidenti stradali, adeguati rispetto alle esigenze del territorio di competenza;
c) la collaborazione delle polizie locali con le associazioni di cittadini non armati per la tutela della sicurezza urbana, nei limiti stabiliti dall'articolo 3, commi 40, 41, 42 e 43, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
d) forme di collaborazione, negli ambiti di specifica competenza, finalizzate alla realizzazione di progetti per la riqualificazione di aree urbane degradate;
e) campagne di informazione istituzionale per l'educazione alla legalità, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e le associazioni degli operatori in quiescenza appartenuti alle Forze di polizia e alla polizia locale.
Art. 6.
(Raccordo istituzionale per il monitoraggio dell'attuazione degli accordi in materia di sicurezza integrata e dei patti in materia di sicurezza urbana)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, il prefetto del comune capoluogo di regione convoca, con cadenza almeno semestrale, una conferenza regionale per la verifica dello stato di attuazione degli accordi di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017. La conferenza è presieduta dal prefetto del capoluogo di regione ed è composta dal presidente della regione, dai prefetti delle province, dai questori, dagli altri responsabili di livello provinciale delle Forze di polizia, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dai rispettivi comandanti dei corpi di polizia locale. Il prefetto del capoluogo di regione, sentito il presidente della regione, può invitare a partecipare alle sedute della conferenza ulteriori soggetti pubblici o privati interessati all'attuazione degli accordi di cui al citato articolo 3 del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, e il presidente della provincia.
2. La conferenza di cui al comma 1 si avvale, per le attività istruttorie, di studio, collaborazione e consulenza e per il raccordo tra i diversi livelli di governo presenti sul territorio regionale, di un comitato tecnico paritetico tra Stato, regione ed enti locali, istituito presso la prefettura del capoluogo di regione. Il comitato è presieduto da un dirigente della carriera prefettizia in servizio presso la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione, designato dal prefetto, ed è composto in modo da assicurare la rappresentanza paritaria tra personale in servizio presso le prefetture della regione, designato dai rispettivi prefetti, e membri nominati, tra i propri dipendenti, rispettivamente dalla regione e dai comuni capoluogo di provincia. Per la partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e le relative attività sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il prefetto del capoluogo di regione riferisce al Ministro dell'interno sull'esito della verifica compiuta nell'ambito della conferenza di cui al comma 1.
4. Il prefetto del capoluogo di provincia convoca, con cadenza almeno semestrale, un'apposita conferenza di livello provinciale per la verifica dell'attuazione dei patti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. Alla conferenza di cui al presente comma, partecipano, oltre al prefetto che la presiede, il sindaco del comune capoluogo e i sindaci degli altri comuni interessati. Il prefetto può invitare a partecipare alle sedute della conferenza ulteriori soggetti pubblici o privati interessati all'attuazione dei predetti patti.
5. Il prefetto del comune capoluogo di provincia riferisce al Ministro dell'interno sull'esito della verifica compiuta nell'ambito della conferenza di cui al comma 1.
Capo III
NORME SULL'ORDINAMENTO E IL SERVIZIO DELLA POLIZIA LOCALE
Art. 7.
(Funzioni di polizia locale)
1. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale di cui sono titolari, i comuni, le città metropolitane e le province istituiscono, anche nelle forme associate previste dalla legge, corpi di polizia locale che assicurano le funzioni di vigilanza e di controllo sul rispetto delle norme vigenti e di prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti nelle materie attribuite, delegate o trasferite all'ente locale di appartenenza, e nelle seguenti materie, nei limiti delle proprie attribuzioni e delle competenze assegnate dalla legge all'ente locale da cui dipendono:
a) polizia amministrativa locale;
b) polizia dell'edilizia e dell'urbanistica;
c) polizia del commercio;
d) polizia turistica;
e) esercizio del prelievo ittico e venatorio;
f) polizia ambientale, fermi restando i compiti riservati alle Forze di polizia e ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
g) polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
h) vigilanza sul patrimonio pubblico dell'ente di appartenenza;
i) funzione di supporto all'attività di accertamento dei tributi di competenza dell'ente di appartenenza, attraverso il rilevamento di dati, fatti e situazioni;
l) concorso alle attività di soccorso in caso di calamità e disastri o altre emergenze di protezione civile, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e nel rispetto delle previsioni della presente legge.
2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 6, il personale del corpo di polizia locale esercita, nei limiti delle proprie attribuzioni, anche funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. A tal fine, al personale del corpo di polizia locale è riconosciuta, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla presente legge, la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
3. Il personale del corpo di polizia locale svolge, altresì, funzioni di polizia giudiziaria, secondo le disposizioni recate dalla presente legge e dal codice di procedura penale, rivestendo a tal fine le qualifiche di ufficiale e agente di polizia giudiziaria nei termini stabiliti dall'articolo 8, comma 4.
4. Le funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono esercitate dal corpo di polizia locale nel territorio dell'ente di appartenenza, nonché nel territorio di altri enti locali della provincia e della città metropolitana, secondo le condizioni stabilite dalla presente legge.
5. Le funzioni di polizia amministrativa locale e regionale spettano ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni per quanto di competenza, secondo quanto disposto dalla legge statale o regionale in attuazione dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
6. Le funzioni di polizia locale sono svolte dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge.
Art. 8.
(Qualifiche del personale della polizia locale)
1. I comuni, le città metropolitane e le province definiscono, con il regolamento di cui all'articolo 10, l'ordinamento del personale dei rispettivi corpi di polizia locale. L'ordinamento del predetto personale si articola, di norma, nelle seguenti qualifiche:
a) agenti;
b) coordinatori;
c) funzionari addetti al coordinamento e al controllo;
d) funzionari responsabili di organizzazioni complesse;
e) comandanti dei corpi di polizia locale.
2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono conferite dal sindaco, dal sindaco della città metropolitana o dal presidente della provincia all'atto dell'assunzione in servizio o dei successivi avanzamenti di carriera.
3. Per le assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia locale, gli enti locali fissano nei rispettivi bandi di concorso requisiti anagrafici e di idoneità fisica, psichica e attitudinale analoghi a quelli previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato. Per l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui al primo periodo gli enti locali possono stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei vincoli di bilancio, apposite convenzioni con la regione di appartenenza o con enti privati accreditati in ambito sanitario operanti sul territorio regionale. I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dal comma 1, ad eccezione del comandante per il quale si osserva quanto previsto dall'articolo 14, sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.
4. Il personale di cui al comma 1, lettera a), ricopre la qualifica di agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale. Il personale delle qualifiche di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), ricopre la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale.
5. Per le finalità di cui al comma 6, il prefetto, su richiesta del sindaco, del sindaco metropolitano o del presidente della provincia, conferisce al personale dei corpi di polizia locale la qualifica di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subìto una sentenza di condanna, anche non definitiva, a una pena detentiva per delitto non colposo. Ai fini del presente comma si considera equivalente alla sentenza di condanna la sentenza con la quale viene disposta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'applicazione della pena su richiesta delle parti per un delitto non colposo, nonché l'ordinanza di cui all'articolo 464-quater del medesimo codice di procedura penale;
c) non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici ovvero licenziato per giustificato motivo o giusta causa da una pubblica amministrazione;
e) buona condotta.
6. Il personale del corpo di polizia locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza collabora, nell'ambito delle attribuzioni e nel territorio dell'ente di appartenenza, con le Forze di polizia, previa autorizzazione del sindaco, del sindaco metropolitano o del presidente della provincia, quando ne venga fatta motivata richiesta dalle competenti autorità di pubblica sicurezza per specifici servizi od operazioni.
7. Il termine per la conclusione del procedimento di conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza è stabilito in novanta giorni.
8. Il prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza, su segnalazione del sindaco, del sindaco metropolitano o del presidente della provincia ovvero di altro organo competente, qualora accerti il venir meno di uno dei requisiti di cui al comma 5.
9. Il comandante è responsabile verso il sindaco, il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana dell'attuazione delle direttive e dei provvedimenti adottati dall'ente in riferimento alla sicurezza urbana e all'esercizio delle funzioni di polizia locale. È responsabile in via esclusiva della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori della polizia locale sono tenuti ad eseguire le disposizioni impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi vigenti in materia.
10. Al personale appartenente al corpo di polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalle leggi regionali e dal regolamento del rispettivo corpo. Distacchi e comandi possono essere autorizzati esclusivamente per finalità riferite alle funzioni di polizia locale e purché l'operatore rimanga soggetto alla disciplina dell'organizzazione di appartenenza. La mobilità esterna tra enti diversi è consentita previo nulla osta delle amministrazioni interessate.
11. Le regioni, con proprio regolamento, definiscono le caratteristiche delle divise, dei distintivi di qualifica e delle livree dei veicoli dei corpi di polizia locale della regione. I predetti regolamenti sono adottati previo parere favorevole reso dal Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla richiesta, finalizzato a verificare che le caratteristiche delle divise, dei distintivi di qualifica e delle livree dei veicoli dei corpi di polizia locale siano definite in termini da escludere una stretta somiglianza con quelli delle Forze armate e di polizia dello Stato.
Art. 9.
(Esercizio delle funzioni di polizia locale)
1. Il sindaco, il presidente della provincia, il sindaco della città metropolitana ovvero l'assessore o, nel caso delle province, il consigliere delegato, nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, impartiscono le direttive e vigilano sul funzionamento del corpo di polizia locale.
2. L'autorità giudiziaria, anche in base ad appositi accordi con il sindaco o il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso, il personale della polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria.
3. Qualora l'autorità giudiziaria, ai sensi del comma 2, disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nei casi di cui all'articolo 8, comma 6, della presente legge, il personale della polizia locale dipende operativamente dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante del corpo di polizia locale.
5. I comuni, le città metropolitane e le province, con il regolamento di cui all'articolo 10, individuano i casi in cui il personale dei corpi di polizia locale può svolgere i compiti di cui all'articolo 7 al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza, per le seguenti finalità:
a) collegamento o rappresentanza;
b) soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui si esercitano le funzioni;
c) ausilio delle altre polizie locali, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al prefetto competente per il territorio in cui si esercitano le funzioni.
Art. 10.
(Regolamenti sull'ordinamento e sul servizio dei corpi di polizia locale)
1. I comuni, le città metropolitane e le province, con uno o più regolamenti, disciplinano, oltre a quanto previsto dall'articolo 9, comma 5, l'organizzazione del corpi di polizia locale e l'ordinamento del relativo personale, secondo i seguenti criteri:
a) determinazione della dotazione organica complessiva del corpo, secondo criteri di funzionalità ed economicità, in rapporto al numero degli abitanti, ai flussi della popolazione, all'estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale, nel rispetto dei parametri definiti dalle regioni ai sensi dell'articolo 11;
b) determinazione della dotazione organica delle singole qualifiche del personale del corpo in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del corpo stesso;
c) definizione dell'organizzazione del corpo, nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia ed economicità, degli altri princìpi stabiliti dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché del principio del decentramento per circoscrizioni o per zone;
d) esclusione della dipendenza del corpo da altre articolazioni amministrative dell'ente di appartenenza o da responsabili di altri uffici, diversi dal comandante;
e) disciplina dell'ordinamento e dello stato giuridico del personale del corpo, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1.
2. Nel caso di istituzione del corpo di polizia locale in forma associata, il relativo atto costitutivo disciplina l'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, fissandone i contenuti essenziali.
3. I regolamenti adottati dagli enti locali ai sensi dei commi 1 e 2 sono comunicati alla regione e al Ministero dell'interno per il tramite del prefetto competente per territorio.
Capo IV
PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO TRA I CORPI DI POLIZIA LOCALE
Art. 11.
(Funzioni e compiti delle regioni)
1. La potestà legislativa e regolamentare delle regioni in materia di polizia locale è esercitata nel rispetto dei princìpi della presente legge. Le regioni, attraverso le proprie leggi e i propri regolamenti, promuovono un efficace coordinamento tra gli enti locali e l'elevazione delle capacità professionali dei corpi di polizia locale, assicurando, a tal fine, il rispetto di livelli qualitativi essenziali nell'esercizio della funzione di polizia locale sull'intero territorio regionale.
2. Le regioni, nell'esercizio della potestà legislativa di cui al comma 1, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, disciplinano:
a) le norme generali per l'istituzione dei corpi di polizia locale, nonché i parametri sulla base dei quali i comuni, le città metropolitane e le province, secondo la rispettiva competenza, determinano con il regolamento di cui all'articolo 10, la dotazione organica dei corpi;
b) i livelli qualitativi essenziali di funzionamento dei corpi di polizia locale dei comuni, delle città metropolitane e delle province della regione;
c) la formazione e l'aggiornamento professionale sia del personale già in servizio sia di quello di nuova assunzione, mediante la promozione di strutture e iniziative formative anche di carattere interregionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
d) le misure volte a promuovere e incentivare la gestione associata tra i comuni della funzione di polizia locale, al fine di assicurare l'efficacia, la continuità e l'adeguatezza del servizio di polizia locale, tenendo conto anche della contiguità e della specificità territoriale dei comuni, nonché del bacino demografico di riferimento;
e) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e della dotazione per la difesa e la tutela personale degli operatori della polizia locale, con esclusione dell'armamento;
f) le caratteristiche delle uniformi e dei segni distintivi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 11;
g) le iniziative volte a promuovere e incentivare la collaborazione dei comuni, delle città metropolitane e delle regioni con altri enti pubblici o privati ai fini del migliore, più efficace e più efficiente svolgimento del servizio di polizia locale;
h) gli eventuali interventi di finanziamento o di cofinanziamento di convenzioni tra Stato, regioni ed enti locali in materia di sicurezza integrata ed urbana.
Art. 12.
(Formazione per la polizia locale)
1. Al fine di garantire l'acquisizione, l'aggiornamento e la specializzazione delle competenze utili a svolgere nel modo più efficace il servizio di polizia locale, ogni regione promuove piani formativi iniziali e di aggiornamento del personale della polizia locale. Le regioni definiscono, anche in associazione tra loro, i programmi didattici, i metodi di insegnamento e di studio, le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi per la formazione iniziale degli agenti e dei funzionari dei corpi di polizia locale, nonché quelli per l'addestramento, l'aggiornamento e la specializzazione professionale nelle materie di specifica competenza dei medesimi corpi. Le regioni definiscono, altresì, anche in forma associata, specifici corsi di formazione e di aggiornamento per i comandanti dei corpi di polizia locale.
2. Le regioni assicurano l'istituzione, anche in associazione tra loro e, comunque, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, di scuole per la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento professionale del personale dei corpi di polizia locale dei rispettivi territori. Le predette scuole assicurano altresì la specializzazione nelle materie di specifica competenza dei medesimi corpi di polizia locale. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, concernenti l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle Forze di polizia.
3. Le regioni promuovono la stipulazione di convenzioni con le università presenti nel territorio ai fini dell'istituzione di corsi accademici attinenti alle materie utili all'ottimale svolgimento della funzione di polizia locale, che comprendono discipline e scienze penalistiche, criminologiche, tecnico-investigative, amministrativistiche, psicologiche e sociologiche.
Art. 13.
(Funzioni associate di polizia locale)
1. Le regioni possono promuovere e adottare misure di incentivazione della gestione associata da parte dei comuni della funzione di polizia locale, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché dell'articolo 14, commi da 28 a 31-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Nella gestione associata della funzione di polizia locale, al corpo di polizia locale deve essere conferito l'insieme delle funzioni individuate dall'articolo 7.
3. Nel caso di gestione in forma associata della funzione di polizia locale, l'atto costitutivo della forma associativa stabilisce l'organo cui spettano le funzioni di direzione e di vigilanza sull'esercizio della funzione stessa.
4. Le regioni promuovono politiche volte a favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi per la gestione in forma associata della funzione di polizia locale. I requisiti organizzativi sono definiti, anche con riguardo al numero minimo di operatori, nel rispetto dei criteri e dei parametri di cui all'articolo 11, comma 2, con deliberazione adottata, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza unificata.
5. In fase di prima attuazione ed entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le province, le città metropolitane e le associazioni di comuni possono sviluppare piani assunzionali, subordinatamente al reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, anche in deroga ai vincoli normativi specifici, finalizzati al raggiungimento di livelli quantitativi e qualitativi essenziali di funzionamento dei corpi di polizia locale, previsti dal comma 4 del presente articolo e dall'articolo 11, comma 2, lettera b).
Art. 14.
(Elenchi pubblici regionali dei comandanti dei Corpi di polizia locale e degli idonei allo svolgimento della funzione di comandante)
1. Le regioni provvedono, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli di bilancio, all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi pubblici regionali dei comandanti dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera e), e degli idonei allo svolgimento della funzione di comandante ai sensi dei commi 2, 3 e 4. È consentita l'iscrizione in più elenchi regionali.
2. L'idoneità di cui al comma 1 si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo in presenza, con esame finale, organizzato dalle regioni e disciplinato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza unificata.
3. Per essere ammessi al corso di cui al comma 2 è necessario, oltre al possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 5:
a) aver conseguito una laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico o economico, presso un'università italiana o un istituto di istruzione universitario equiparato. Si considerano a contenuto giuridico ed economico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2004, n. 266, quelle conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti, rispettivamente, ai settori scientifico-disciplinari «IUS» e «SECS», non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi;
b) aver prestato per almeno cinque anni servizio nelle polizie locali.
4. L'organizzazione del corso di cui al comma 2 è assicurata dalle regioni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. In sede di prima attuazione della presente legge, sono considerati idonei i comandanti dei corpi di polizia municipale e i responsabili dei servizi di polizia locale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, che siano inquadrati nella categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali.
6. Qualora sia accertato il venir meno, in capo ad un iscritto agli elenchi di cui al comma 1, del possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 5, le regioni provvedono alla sua cancellazione dai rispettivi elenchi.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, l'incarico di comandante è conferito, previo svolgimento di una selezione pubblica, ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti iscritti negli elenchi di cui al comma 1, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 5.
8. L'inserimento in uno degli elenchi pubblici regionali di cui al comma 1 abilita l'iscritto a partecipare alle selezioni pubbliche di cui al comma 7 anche nelle altre regioni.
Capo V
STRUMENTI, DOTAZIONI E ISTITUTI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE
Art. 15.
(Armamento del personale della polizia locale)
1. Il personale della polizia locale, munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, porta senza licenza le armi in dotazione individuale anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. Il predetto personale, in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previste con il regolamento adottato dall'ente locale di appartenenza ai sensi del comma 4, può altresì portare le armi in dotazione di reparto nell'ambito territoriale del medesimo ente locale e al di fuori di esso limitatamente allo svolgimento dei compiti individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 5.
2. Le modalità e i casi di porto delle armi di cui al comma 1 sono stabiliti con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono, altresì, stabiliti:
a) i requisiti addestrativi richiesti per l'affidamento delle armi;
b) i casi di revoca o di sospensione dell'affidamento stesso;
c) il numero e la tipologia delle armi in dotazione individuale e di reparto, individuate in relazione al tipo di servizio;
d) le modalità di tenuta e di custodia delle armi;
e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi anche presso i poligoni di tiro autorizzati.
4. I comuni, le province e le città metropolitane, nel rispetto delle disposizioni recate dal regolamento di cui al comma 2:
a) disciplinano l'organizzazione e il funzionamento delle armerie dei dipendenti corpi di polizia locale;
b) individuano le armi che possono essere assegnate in dotazione individuale e quelle che costituiscono dotazione di reparto dei predetti corpi di polizia locale;
c) individuano i servizi in relazione ai quali le armi possono essere portate, nonché le modalità e i termini del porto stesso.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, continuano ad osservarsi le disposizioni del regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.
Art. 16.
(Strumenti di autotutela)
1. Il personale della polizia locale, nello svolgimento del servizio, oltre all'arma in dotazione, deve essere dotato di strumenti utili alla tutela della propria incolumità personale, individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera e).
2. Gli operatori della polizia locale, nello svolgimento di servizi esterni, possono essere dotati di strumentazioni di geo-localizzazione e di videoregistrazione delle attività, secondo modalità stabilite con regolamento adottato dalle regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 17.
(Patente di servizio e veicoli della polizia locale)
1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai corpi di polizia locale.
2. La patente di servizio è rilasciata secondo le modalità previste con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 139, comma 2, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La patente di servizio è rilasciata previa frequenza di un corso teorico-pratico che prevede anche simulazioni di guida in emergenza ed è valida in tutto il territorio nazionale. La validità della patente di servizio è subordinata alla validità della patente civile posseduta dall'appartenente alla polizia locale.
3. Ai veicoli in dotazione ai corpi di polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative della appartenenza alla polizia locale ai sensi dell'articolo 93, comma 11, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dell'articolo 246, comma 2, del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Tali veicoli possono essere condotti solo da personale in possesso della patente di servizio di cui al comma 1 ed essere utilizzati solo per i servizi di istituto. I predetti veicoli sono esentati dal pagamento dei pedaggi autostradali.
Art. 18.
(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati da parte del personale della polizia locale)
1. Il personale dei corpi di polizia locale accede, nell'esercizio delle funzioni istituzionali previste dalla presente legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e del Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In deroga all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il predetto personale può altresì accedere, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, al CED, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. Ai sensi dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, nonché dell'articolo 18 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il personale dei corpi di polizia locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza accede, per le finalità di cui al comma 1, ai seguenti dati contenuti nel CED:
a) schedario dei veicoli rubati;
b) schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti;
c) permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) provvedimenti di ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone sottoposte a controllo e identificazione;
e) provvedimenti di foglio di via obbligatorio, di cui all'articolo 2 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, esistenti nei confronti delle persone sottoposte a controllo e identificazione;
f) provvedimenti di divieto di accesso di cui all'articolo 10 del predetto decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, esistenti nei confronti delle persone sottoposte a controllo e identificazione.
3. Il personale dei corpi di polizia locale, addetto ai servizi di polizia stradale e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere, altresì, abilitato all'inserimento dei dati relativi ai veicoli rubati o ai documenti rubati o smarriti di cui al comma 2, lettere b) e c), acquisiti autonomamente, nel predetto CED, ai sensi dell'articolo 16-quater, comma 1-bis, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Nei casi di sequestro o dissequestro di un veicolo, si applica quanto previsto dall'articolo 213, comma 10-bis, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Con il decreto di cui all'articolo 16-quater, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono stabilite le modalità di collegamento con i sistemi informativi indicati al comma 1.
5. All'articolo 21, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo regolamento sono definite le modalità con le quali i corpi di polizia locale trasmettono, per il tramite delle questure e dei commissariati di pubblica sicurezza ovvero, laddove essi non siano presenti, per il tramite dei comandi dell'Arma dei carabinieri, ai fini dell'inserimento negli archivi del Centro elaborazione dati, il contenuto di atti, informative e documenti prodotti nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative, nonché i dati essenziali delle notizie qualificate di reato».
6. Il personale dei corpi di polizia locale in possesso della qualifica di agente pubblica sicurezza può altresì accedere, per le finalità di cui al comma 1, alle informazioni contenute nel sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 104. Il collegamento con il predetto sistema è effettuato secondo le modalità stabilite con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e, per quanto di rispettiva competenza, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province italiane (UPI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM).
7. L'appartenente al corpo di polizia locale che comunica o fa uso di dati e informazioni in violazione delle disposizioni del presente articolo, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.
8. Gli enti locali, per lo svolgimento da parte dei dipendenti dei corpi di polizia locale dei propri compiti, sono esentati dal pagamento delle tasse di concessione per le licenze di esercizio di impianto radio e di videosorveglianza.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo sono attuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 19.
(Numero unico europeo 112)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75-bis del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e dall'articolo 14 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di collegamento tra il numero unico europeo «112» e le sale operative dei corpi di polizia locale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono attuate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 20.
(Disposizioni in materia di contrattazione)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3-bis è aggiunto, in fine, il seguente:
«3-ter. In deroga ai commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, dei corpi di polizia locale è disciplinato da autonome disposizioni ordinamentali».
2. In sede di contrattazione sono adottate apposite misure in grado di valorizzare le professionalità e le specificità delle strutture di polizia locale e l'articolazione funzionale del relativo personale. Al fine di tenere conto delle professionalità e delle specificità presenti nelle strutture della polizia locale e delle attività da esse svolte, nell'ambito del comparto funzioni locali e ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono costituite apposite sezioni, una per il personale dirigenziale e una per il personale non dirigenziale, con costituzione di autonomo e separato fondo.
3. Al personale della polizia locale è garantita un'adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione di specifici collegi elettorali, in conformità all'articolo 42, comma 10, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Al fine di garantire le specificità della polizia locale e della relativa articolazione funzionale, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione integrativa per la polizia locale è basata su una quota di salario accessorio definita dal contratto collettivo nazionale del lavoro, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione.
5. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono, per quanto di rispettiva competenza, un codice di comportamento degli appartenenti ai corpi di polizia locale.
Art. 21.
(Disposizioni previdenziali, assicurative e di tutela degli appartenenti alla polizia locale)
1. Agli appartenenti alla polizia locale si applicano, in materia previdenziale, assicurativa e infortunistica, apposite disposizioni definite per la categoria.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alle Forze di polizia, ed è stabilita una nuova disciplina in materia di infortuni sul lavoro e di assenze per malattia degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 4.
3. Con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i trattamenti pensionistici e i requisiti per l'accesso alla pensione degli appartenenti alla polizia locale, in conformità a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, nel limite di quota parte delle risorse indicate al comma 4.
4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni di euro annui, che costituiscono limite massimo di spesa, si provvede, quanto a 100 milioni di euro annui, mediante corrispondente utilizzo di una quota pari all'8 per cento delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ciascun ente locale per i proventi ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui al presente articolo, e, quanto a 20 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5. Nei confronti degli appartenenti ai corpi di polizia locale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di vittime del dovere.
6. Nei procedimenti a carico degli appartenenti ai corpi di polizia locale in possesso delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.
Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 22.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le città metropolitane e le province adeguano, alla luce delle disposizioni recate dalla presente legge, i regolamenti concernenti l'ordinamento e il servizio dei rispettivi corpi di polizia locale, stabilendo anche i criteri per l'inquadramento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, del personale dei medesimi corpi nelle qualifiche previste dall'articolo 8, comma 1.
3. I comuni che, in attuazione della presente legge, procedono all'associazione degli esistenti corpi e servizi di polizia locale, entro tre mesi dalla costituzione dei corpi di polizia locale associati, convocano le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la rappresentanza sindacale unitaria per procedere a uniformare il salario accessorio degli appartenenti a tali corpi associati, assicurando comunque un trattamento economico almeno pari a quello già in godimento. Il presente comma si applica anche nella ipotesi di corpi di polizia locale associati già esistenti i cui appartenenti non beneficiano di un salario accessorio uniformato.
4. Al fine di procedere agli adempimenti di cui al presente articolo, gli enti di cui al comma 2 possono utilizzare, per la parte di loro competenza, le risorse di cui agli articoli 16 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di cui all'articolo 208 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fermo restando quanto previsto dai commi 4, 5 e 5-bis del medesimo articolo 208.
5. I corpi di polizia locale sono autorizzati a mantenere le dotazioni e ad utilizzare le proprie uniformi storiche per lo svolgimento di particolari servizi di rappresentanza.
6. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e dell'istituzione, laddove non già istituiti, dei corpi di polizia locale, anche in forma associata, i servizi di polizia municipale e di polizia provinciale continuano a svolgere, nel territorio di competenza, i compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 23.
(Abrogazione e modificazione di norme)
1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.
2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), le parole: «e ai servizi» sono soppresse;
b) all'articolo 208, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-ter. Una quota pari all'8 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata al finanziamento del fondo per gli appartenenti alla polizia locale in materia infortunistica, assicurativa, assistenziale e previdenziale, ovvero per l'adeguamento dei livelli qualitativi e quantitativi essenziali dei corpi di polizia locale disposti dalla normativa vigente».
3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nei riguardi dei corpi di polizia locale, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto dei parametri individuati al primo periodo del presente comma, secondo modalità stabilite con regolamento adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
4. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente;
«b-bis) i comandanti e i funzionari della polizia locale»;
b) al comma 2, lettera b), le parole: «, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «gli agenti e i coordinatori della polizia locale»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I comandanti, i funzionari, i coordinatori e gli agenti delle polizie locali esercitano le funzioni di polizia giudiziaria connesse all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza nonché, relativamente alle attribuzioni dello stesso ente, in occasione dell'esecuzione di interventi nelle condizioni di cui all'articolo 382, ovvero dello svolgimento di missioni esterne, disposte anche per il compimento di atti e l'esecuzione di attività ai sensi dell'articolo 370».
2. All'articolo 1, comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e della polizia municipale» sono soppresse.