PDL 836

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 836

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MOLINARI, SASSO, LATINI, LOIZZO, MIELE, BARABOTTI, BOF, BRUZZONE, CAPARVI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COMAROLI, DARA, DI MATTINA, FURGIUELE, GIACCONE, MARCHETTI, MATONE, MORRONE, NISINI, PRETTO, ZINZI, ZOFFILI

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive

Presentata il 30 gennaio 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! – Negli anni più recenti, il modello gestionale dello sport italiano, più specificamente quello calcistico, ha subìto gli effetti negativi derivanti dalla persistenza di perdite nei bilanci della maggioranza delle società sportive, nonché dalla diminuzione delle presenze di tifosi negli stadi così come delle vendite dei diritti di trasmissione audiovisiva degli eventi sportivi. A ciò si aggiungano, in molti casi, l'insufficienza di risorse economiche e la lentezza burocratica in relazione alla gestione degli impianti sportivi, con ripercussioni non solo sulle medesime società sportive ma anche sulle amministrazioni territoriali.
Sulla base di tale premessa, la presente proposta di legge mira a introdurre nella legislazione italiana strumenti idonei a coinvolgere i tifosi nell'assetto societario delle società sportive professionistiche e dilettantistiche.
In particolare, una specifica modalità di gestione della società sportiva è rappresentata dall'azionariato popolare che prevede l'ingresso dei tifosi nell'organigramma, in qualità di soci-investitori della società stessa. Questo particolare modello di governance permette ai tifosi di una determinata società sportiva di entrare nella sfera di proprietà diffusa del club mediante una partecipazione azionaria.
In altri termini, i tifosi, attraverso un investimento iniziale anche di modesta entità, possono acquisire la titolarità di azioni e quote del club e diventarne soci, prendendo parte ai risultati sportivi e soprattutto economici della squadra, giungendo in alcuni casi a ricoprire incarichi dirigenziali nella società sportiva di riferimento e influenzandone le decisioni a livello finanziario e nella gestione sportiva.
Alcuni esempi di club ad azionariato popolare sono presenti in altri Paesi, non soltanto europei: talvolta la quota di capitale posseduta dai tifosi arriva ad assumere un ruolo e un peso specifico decisamente rilevanti per la gestione e l'organigramma della società sportiva. Più spesso, invece, le quote di azionariato popolare, pur presenti, rimangono marginali, dando vita in tal modo alle associazioni di «piccoli azionisti» del club.
Il sistema tedesco, pur con alcune eccezioni, ha adottato il modello partecipativo, prevedendo che la maggioranza delle quote nelle società calcistiche debba essere riconducibile ai tifosi; ne sono derivati palesi e indiscutibili benefìci non solo nell'ambito prettamente sportivo ma, in misura ben più significativa, con riferimento alla correttezza e alla trasparenza gestionale, sul piano economico e dei ricavi e soprattutto per le ricadute in campo sociale e di ordine pubblico.
Analoghe esperienze sono presenti anche in altri Paesi, come la Spagna e l'Argentina, dove tale sistema, pur essendo meno frequente e non generalizzato, coinvolge comunque realtà sportive di primaria importanza e di straordinario prestigio.
In Italia, invece, manca ad oggi una normativa che rechi una chiara definizione delle varie forme di azionariato popolare e soprattutto preveda incentivi per l'adozione di questa particolare forma di partecipazione sociale.
Un importante passo in avanti sul tema è stato fatto con la definitiva approvazione della legge 8 agosto 2019, n. 89, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, che all'articolo 1, comma 1, lettera n), delega espressamente il Governo a «individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche».
Tuttavia, allo stato attuale, in Italia non è stata ancora approvata una disciplina che regoli specificamente l'azionariato popolare.
La presente proposta di legge, all'articolo 1, nell'enunciare le finalità e i princìpi mira a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei princìpi di legalità.
L'articolo 2 tipizza le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, identificando i soggetti che possono essere assoggettati a partecipazione popolare.
L'articolo 3 stabilisce i requisiti degli enti di partecipazione popolare sportiva.
L'articolo 4 definisce i requisiti relativi alle società sportive a partecipazione popolare, ai fini dell'accesso ai benefìci di cui agli articoli 5 e 6. Nello specifico, si prevede il riconoscimento in favore di tali società di un diritto di prelazione sul titolo sportivo in caso di perdita del medesimo da parte della società che ne è titolare ab origine, nonché la possibilità di gestione di strutture sportive da parte di società sportive a partecipazione popolare e di enti di partecipazione popolare sportiva.
L'articolo 7 prevede una delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive da parte di società sportive a partecipazione popolare e di enti di partecipazione popolare sportiva.
L'articolo 8 dispone l'istituzione di una struttura tecnica presso il Ministero per lo sport e i giovani con compiti di vigilanza sul rispetto dei requisiti degli enti di partecipazione popolare sportiva, sulla tenuta degli albi delle singole federazioni sportive cui sono iscritte le società sportive a partecipazione popolare, nonché sulla tenuta del registro degli enti di partecipazione popolare sportiva.
L'articolo 9 disciplina la costituzione e l'iscrizione nell'apposito registro degli enti di partecipazione popolare sportiva.
L'articolo 10 reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione della legge.
L'articolo 11 reca le disposizioni finali.
Per i motivi sopra esposti, si auspica una celere approvazione della presente proposta di legge.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e princìpi)

1. In coerenza con i valori tutelati dagli articoli 2 e 3, secondo comma, della Costituzione, la presente legge prevede misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei princìpi di legalità.
2. Le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive costituiscono strumento idoneo al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
3. Ai fini della presente legge, per società sportive si intendono le società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico e la produzione e messa a disposizione del pubblico, verso corrispettivo, dei relativi spettacoli e manifestazioni.

Art. 2.
(Forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, sono assoggettate a partecipazione popolare:

a) le associazioni sportive dilettantistiche nelle quali, in ragione della forma organizzativa prescelta, ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l'entità o il valore della quota ovvero il numero delle azioni possedute;

b) le società sportive professionistiche in cui le azioni o le quote sono intestate agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3 della presente legge, nei quali a ciascun socio, associato o partecipante spetti un solo voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. Resta ferma la possibilità per le società sportive professionistiche di emettere le azioni di cui all'articolo 2351, terzo e quarto comma, del codice civile ovvero di attribuire a determinati soci i particolari diritti di cui all'articolo 2468, terzo comma, del codice civile. In tali casi, le società di cui alla presente lettera sono assoggettate a partecipazione popolare a condizione che la maggioranza dei voti continui a spettare agli enti di partecipazione popolare sportiva.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le società sportive professionistiche sono a assoggettate a partecipazione popolare qualora ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:

a) l'ente di partecipazione popolare sportiva detenga nella società sportiva professionistica la quota minima dell'1 per cento in azioni o quote;

b) venga tutelata, anche tramite idonei patti parasociali, la costante presenza dell'ente di partecipazione popolare sportiva all'interno della società sportiva professionistica in caso di operazioni sul capitale e altre operazioni straordinarie;

c) venga garantito all'interno del consiglio di amministrazione della società sportiva professionistica almeno un rappresentante dell'ente di partecipazione popolare sportiva.

Art. 3.
(Enti di partecipazione popolare sportiva)

1. Gli enti di partecipazione popolare sportiva assumono la forma giuridica di società cooperative, di associazioni ovvero di altri enti che siano adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva e nel cui statuto:

a) sia stabilito che:

1) a ciascun socio, associato o partecipante spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l'entità della quota o della partecipazione detenuta nell'ente di partecipazione popolare sportiva;

2) per l'esercizio del diritto di voto può essere conferita delega, anche a non soci, con un limite massimo di cinque deleghe per ciascun delegato;

3) ciascuna delega deve essere conferita in calce all'avviso di convocazione ed è valida per una singola riunione assembleare;

b) siano contenute disposizioni che garantiscano all'ente e alla rispettiva struttura organizzativa interna caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza, ivi compreso quanto previsto dall'articolo 23 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

c) sia prescritto l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, ivi compreso quanto stabilito dagli articoli 8, comma 2, 9, 13, 14 e 21 del citato codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

d) sia previsto il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a favore di soci, di associati o di partecipanti nonché a favore di componenti degli organi di amministrazione e controllo, di rappresentanti e collaboratori a qualunque titolo e di dipendenti; si applica al riguardo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. Resta salvo quanto stabilito dalla legge in materia di distribuzione degli utili delle società cooperative.

2. Ai fini del presente articolo, si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della società sportiva l'ente i cui soci, associati o partecipanti siano pari o superiori al 10 per cento della media, rilevata negli ultimi dieci anni, degli spettatori paganti a ciascuna gara, competizione o manifestazione sportiva rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato, ivi compresi gli intestatari di tessere di abbonamento. Agli enti di partecipazione popolare sportiva che presentino i requisiti previsti dal presente articolo sono applicabili le agevolazioni, anche fiscali, previste a favore degli enti del Terzo settore.

Art. 4.
(Requisiti per l'accesso alle agevolazioni)

1. Le società sportive a partecipazione popolare beneficiano delle agevolazioni di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la distribuzione tra i soci, in misura non superiore al 50 per cento, degli utili, nei limiti previsti dalla legislazione vigente e fatto salvo quanto previsto per le società sportive dilettantistiche;

b) il reinvestimento, pari ad almeno il 20 per cento degli utili di ciascun esercizio, nel potenziamento del settore giovanile della società sportiva o di società alla stessa affiliate, anche esercenti discipline sportive differenti rispetto a quella originaria o prevalente;

c) la previsione statutaria, modificabile esclusivamente a maggioranza assoluta dei voti, secondo cui le riserve accantonate non possono essere distribuite tra i soci e, in caso di scioglimento della società sportiva, vengano destinate ad associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro individuate dallo Stato tra quelle situate nel medesimo ambito territoriale della società sportiva sciolta, con divieto di trasformazione in società con scopo di lucro e, in caso di inosservanza del divieto, con obbligo di restituzione di quanto percepito maggiorato dell'interesse legale.

2. Il venir meno di una delle condizioni previste alle lettere a), b) e c) del comma 1 per uno o più esercizi sociali, in ordine al medesimo periodo e all'anno immediatamente successivo, comporta l'inapplicabilità alle società sportive a partecipazione popolare delle agevolazioni previste dalla presente legge.
3. Qualora l'ente di partecipazione popolare sportiva ometta la comunicazione dei nominativi dei propri soci, associati o partecipanti o di coloro che rivestono cariche nell'ente stesso alla struttura istituita presso il Ministero per lo sport e i giovani ai sensi dell'articolo 8, fatte salve le conseguenti responsabilità disciplinari previste dal codice della giustizia sportiva del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, alla società sportiva partecipata dallo stesso ente non si applicano le agevolazioni previste dalla presente legge. Le agevolazioni di cui alla presente legge si applicano alle società sportive a partecipazione popolare, in presenza degli altri requisiti prescritti, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui il citato ente di partecipazione popolare sportiva effettua la comunicazione di cui al primo periodo.

Art. 5.
(Diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo)

1. Nel caso di perdita del diritto al titolo sportivo della società sportiva per fallimento o per altre cause previste dall'ordinamento, alle società sportive a partecipazione popolare di cui all'articolo 2, a parità di condizioni e di garanzie, anche patrimoniali, spetta un diritto di prelazione per l'assegnazione del medesimo titolo sportivo quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) l'ente di partecipazione popolare che ne detiene le quote o le azioni sia in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge;

b) la società sportiva a partecipazione popolare abbia i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b);

c) nello statuto della società sportiva a partecipazione popolare sia inserita la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c);

d) la società sportiva a partecipazione popolare abbia la sede ed eserciti l'attività principale nel medesimo comune o, in subordine, nella medesima provincia o città metropolitana ovvero, in ulteriore subordine, nella medesima regione in cui la società sportiva che deteneva originariamente il titolo sportivo aveva la propria sede ed esercitava l'attività principale.

Art. 6.
(Gestione di strutture sportive)

1. Alle società sportive a partecipazione popolare e agli enti di partecipazione popolare sportiva possono essere assegnati, temporaneamente o definitivamente, in gestione da enti pubblici territoriali e nazionali, anche mediante la concessione di diritti reali o personali di godimento, impianti sportivi, stadi, palazzetti dello sport o strutture analoghe, con l'impegno di procedere, con oneri e spese a proprio esclusivo carico, al recupero, al risanamento, al miglioramento, all'ammodernamento o all'ampliamento di tali immobili, destinati eventualmente alla realizzazione di strutture polisportive o comunque idonee a consentire la pratica di altre discipline sportive in aggiunta a quelle che vi venivano originariamente svolte.

Art. 7.
(Delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti specifiche agevolazioni per la gestione di strutture sportive da parte di società sportive a partecipazione popolare e di enti di partecipazione popolare sportiva, determinate in proporzione all'entità della partecipazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) possibilità di deroga agli strumenti e alle norme urbanistiche per l'attuazione degli interventi sugli immobili di cui all'articolo 6;

b) quantificazione degli oneri urbanistici;

c) determinazione delle imposte sui costi relativi alla ristrutturazione o alla realizzazione di nuovi impianti sportivi;

d) previsione di contributi patrimoniali in favore dell'ente concedente;

e) detraibilità ovvero deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi ai fini della ristrutturazione o della realizzazione di nuovi impianti sportivi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Art. 8.
(Vigilanza e registro degli enti di partecipazione popolare sportiva)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, presso il Ministero per lo sport e i giovani è istituita una struttura con compiti di:

a) vigilanza sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4;

b) tenuta degli albi delle singole federazioni sportive cui sono iscritte le società sportive a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;

c) tenuta del registro degli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3.

2. In caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, la struttura istituita ai sensi del comma 1 provvede d'ufficio alla cancellazione dal registro degli enti di partecipazione popolare sportiva.

Art. 9.
(Costituzione e iscrizione al registro degli enti di partecipazione popolare sportiva)

1. Al fine di beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente legge, la società sportiva a partecipazione popolare è tenuta ad avere al proprio interno un unico ente di partecipazione popolare sportiva titolare di azioni o di quote.
2. Per i primi diciotto mesi a decorrere dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 11, comma 1, la costituzione e l'iscrizione al registro di cui all'articolo 8 sono riservate, nell'ambito delle società sportive di riferimento, agli enti di partecipazione popolare che dimostrino un'attività di più lunga durata, tenuto conto della partecipazione popolare e dell'azionariato reale diffuso.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, in assenza di costituzione ed iscrizione al registro di un ente di partecipazione popolare sportiva, la costituzione è promossa dall'ente che per primo abbia manifestato la propria disponibilità al Ministero per lo sport e i giovani. La durata massima dell'incarico è di dodici mesi.
4. Il controllo sulla costituzione di un ente di partecipazione popolare sportiva è esercitato dal Ministero per lo sport e i giovani, cui spetta la tenuta del registro di cui all'articolo 8.

Art. 10.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7 e 8 della presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 11.
(Disposizioni finali)

1. La presente legge entra in vigore a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il termine di cui al comma 1, è adottato il regolamento per la definizione:

a) dei requisiti degli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

b) delle modalità di reinvestimento degli utili di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

c) delle soglie di incremento delle agevolazioni di cui alla presente legge, nel caso di aumento della quota azionaria detenuta dall'ente di partecipazione popolare sportiva prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera a).

torna su