XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 834
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CAFIERO DE RAHO, AIELLO, AMATO, ASCARI, CHERCHI, D'ORSO, FEDE, GIULIANO, L'ABBATE, MORFINO, PAVANELLI, MARIANNA RICCIARDI
Modifiche al codice penale, in materia di procedibilità, e all'articolo 599-bis del codice di procedura penale, in materia di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello
Presentata il 30 gennaio 2023
Onorevoli Colleghi! – L'articolo 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina del regime della procedibilità di alcune fattispecie di reato di più frequente applicazione pratica, ampliando l'ambito di operatività della procedibilità a querela, al fine di conseguire in tal modo effetti deflativi sul contenzioso giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti.
Nello specifico, il citato articolo 2 è intervenuto sui seguenti delitti contro il patrimonio e contro la persona divenuti, così, procedibili a querela di parte:
1) le lesioni personali, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585 del codice penale, ad eccezione di quelle contro ascendente o discendente, coniuge o unito civilmente, anche separati o divorziati, convivente, fratello, sorella, padre e madre adottivi, figli adottivi o affini in linea retta, che sono a querela, ovvero salvo che la malattia abbia una durata superiore a venti giorni e la persona offesa sia soggetto incapace, per età o per infermità;
2) le lesioni personali stradali gravi o gravissime, ad eccezione dei casi in cui ricorra una delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 590-bis del codice penale;
3) il sequestro di persona, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità;
4) la violenza privata, ad eccezione dei fatti aggravati ai sensi del secondo comma dell'articolo 610 del codice penale ovvero commessi nei confronti di persona incapace, per età o per infermità;
5) la minaccia, salvo che sia fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale o sia grave e ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva o la persona offesa sia incapace, per età o per infermità;
6) la violazione di domicilio, salvo che il fatto sia commesso con violenza alle persone o il colpevole sia palesemente armato o il fatto sia commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità;
7) il furto, salvo che la persona offesa sia incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorra taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7 e 7-bis del codice penale;
8) la turbativa violenta del possesso di cose immobili, salvo che la persona offesa sia incapace, per età o per infermità;
9) il danneggiamento, ad eccezione del fatto commesso in occasione del delitto di interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità o ai danni di persona incapace, per età o per infermità;
10) la truffa, purché non aggravata ai sensi del secondo comma dell'articolo 640 del codice penale;
11) la frode informatica, salvo non ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 640-ter del codice penale o vi sia approfittamento di circostanze della persona, anche in riferimento all'età, che ostacolano la difesa;
12) il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, o sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità;
13) la molestia o il disturbo alle persone, ad eccezione di quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.
Ciò premesso, non può sottacersi come la prassi applicativa che ne è emersa immediatamente dopo la recente entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 150 del 2022 abbia da subito dimostrato gli effetti distorsivi della riforma che, lungi dall'apportare concreti benefìci all'efficienza della giustizia, altro non cela che una «depenalizzazione camuffata, che mette in un angolo le persone offese». In altre parole, l'obiettivo di razionalizzare il lavoro degli uffici della procura della Repubblica e di smaltire gli arretrati non può giustificare l'abdicazione da parte dello Stato al suo potere e dovere di attivarsi per perseguire gli autori dei reati, lasciando così alla persona offesa la relativa decisione.
Rimettere la valutazione sulla perseguibilità di tali reati alle vittime tradirebbe un disinteresse dello Stato per gravi rotture del patto sociale, specie in quei numerosi casi in cui il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice assurge a diritto fondamentale che trova esplicito presidio nella nostra Carta costituzionale. Basti pensare, infatti, alle fattispecie di sequestro di persona o di lesioni personali, in cui l'interesse che subisce pregiudizio attiene all'incolumità fisica della vittima nonché ad alcune fattispecie aggravate di furto, di cui all'articolo 625 del codice penale, in cui il maggiore disvalore penale della condotta è ravvisabile proprio nella minore difesa della vittima.
L'incongruenza della riforma che ha operato il mutamento del regime di procedibilità per i suddetti reati tanto più si coglie quanto più si tenga conto che permangono nel nostro ordinamento ipotesi di reati procedibili d'ufficio che sono indice di pericolosità inferiore rispetto a molti casi che oggi, per effetto della citata riforma, sono perseguibili a querela di parte. Si pensi, a titolo esemplificativo, al reato di incesto o di deturpamento e imbrattamento di cose altrui se commesso su beni immobili o mezzi di trasporto o di interesse storico o artistico o, ancora, di accattonaggio che sono a tutt'oggi procedibili d'ufficio, mentre il sequestro di persona o le lesioni personali lievi, invece, sono procedibili a querela di parte.
Per tali ragioni, la presente proposta di legge mira a ripristinare la procedibilità d'ufficio per taluni delitti di particolare allarme sociale. Nella specie, l'articolo 1, lettere da a) a e), modifica la disciplina dei seguenti reati: lesioni personali (articolo 582 del codice penale), sequestro di persona (articolo 605 del codice penale), violenza privata (articolo 610 del codice penale), violazione di domicilio (articolo 614 del codice penale) e furto aggravato (articolo 625 del codice penale).
Inoltre, l'articolo 1, lettere f) e g), recano novelle agli articoli 623-ter e 649-bis del codice penale, ossia le disposizioni «di chiusura» dei titoli XII e XIII del codice penale concernenti, rispettivamente, i delitti contro la persona e i delitti contro il patrimonio, introducendo disposizioni comuni sulla procedibilità, derogatorie alle disposizioni concernenti le singole fattispecie di reato previste nei vari capi. In particolare, per mezzo dell'interpolazione di tali articoli viene similmente previsto che, per gli altri delitti per i quali non è ripristinata la procedibilità d'ufficio tout court, ove ricorrano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 270-bis.1 (finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) e 416-bis.1 (delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste per le associazioni di tipo mafioso) del codice penale il delitto sia comunque procedibile d'ufficio.
Tale scelta deriva dalla circostanza che, come risulta dalla consolidata esperienza operativa e da numerose sentenze di condanna, in molti casi trattasi di reati consumati non solo da esponenti della criminalità comune, ma altresì da appartenenti alle associazioni di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale che si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti di diversa tipologia, finalizzati ad affermare la propria «signoria» nel territorio e per realizzare profitti ingiusti per sé e per altri.
A tutt'oggi la forza di intimidazione delle associazioni mafiose è tale che persino le vittime di gravi reati perseguibili d'ufficio, come le estorsioni, omettono di denunciarne gli autori per timore di subire gravi ritorsioni. Nonostante l'impegno delle Forze di polizia e della magistratura il numero delle denunce delle vittime è ancora assolutamente esiguo rispetto alla vastità del fenomeno, come risulta da plurime e concordanti dichiarazioni di vertici delle Forze di polizia e della magistratura inquirente.
È evidente che rimettere, invece, la decisione sulla procedibilità alla vittima anche in questi casi significa aprire una grave falla di sistema nella capacità di risposta dello Stato nei confronti della criminalità organizzata mafiosa. Considerazioni analoghe possono svolgersi quando i delitti in parola vengono consumati da esponenti di organizzazioni terroristiche o eversive. La proposta di legge in esame, pertanto, mira a sanare questo vulnus.
Inoltre, il presente provvedimento apporta modifiche anche al codice di procedura penale in materia di impugnazioni.
Il citato decreto legislativo n. 150 del 2022, in attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nell'ambito di un più generale intervento riformatore del titolo II del libro IX del codice di procedura penale in materia di impugnazioni, ha novellato, altresì, l'articolo 599-bis del codice di procedura penale in materia di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello. Segnatamente, la richiamata riforma ha inteso ampliare l'ambito applicativo del cosiddetto «concordato in appello» attraverso l'eliminazione di tutte le preclusioni all'accesso a tale istituto previste dal comma 2 del medesimo articolo 599-bis del codice di procedura penale.
Si ricorda che il citato articolo 599-bis del codice di procedura penale, reintrodotto nel codice di rito dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, consente alle parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello da sottoporre al giudice di secondo grado, che decide in merito in camera di consiglio. Se l'accordo comporta una rideterminazione della pena, anche tale nuova pena deve essere concordata tra le parti (pubblico ministero, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e sottoposta al giudice.
Il campo d'applicazione dell'istituto, prima della richiamata riforma, era tuttavia limitato, essendo escluso in relazione a un catalogo di gravi reati, in particolare associativi. Infatti, in base al comma 2 dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, oggi abrogato, il concordato in appello non poteva trovare applicazione nei procedimenti per:
a) i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-ter, del codice di procedura penale, ossia i reati di associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina o alla tratta di persone ovvero i reati con finalità di terrorismo;
b) i reati di associazione per delinquere finalizzata a commettere un delitto di sfruttamento sessuale dei minori;
c) i reati di associazione per delinquere finalizzata a commettere un delitto di contraffazione;
d) i delitti di tratta di persone e sfruttamento della schiavitù;
e) i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso o commessi per agevolare tali associazioni;
f) il reato di scambio elettorale politico-mafioso;
g) il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione;
h) i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, al contrabbando di tabacchi e al traffico di rifiuti.
i) i reati di sfruttamento sessuale dei minori, quali prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, turismo sessuale e atti sessuali con minorenne;
l) i reati di violenza sessuale semplice, aggravata e di gruppo.
Il concordato in appello non poteva essere proposto neanche nei procedimenti contro i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Orbene, per effetto dell'abrogazione del suddetto comma 2 dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, operata dall'articolo 98 del citato decreto legislativo n. 150 del 2022, sarà dunque sempre possibile accedere all'epilogo di cui sopra, seppur in caso di commissione di reati di particolare allarme sociale, ivi compresi quelli associativi.
Sebbene l'istituto del concordato in appello non possa essere propriamente considerato una misura a carattere premiale, non comportando infatti la diminuzione fino a un terzo della pena prevista invece in caso di «patteggiamento», esso determina impliciti effetti deflativi. Invero, ben potrebbe verificarsi che anche a seguito di condanna in primo grado, il pubblico ministero, per ridurre il cospicuo carico di lavoro, possa essere incentivato a concludere un accordo con il difensore dell'imputato sull'accoglimento di taluni motivi di gravame, nella prospettiva che l'imputato rinunci agli altri motivi, anche in caso di reati particolarmente insidiosi, consentendo a quest'ultimo di ottenere considerevoli riduzioni di pena e di evitare, talvolta, di scontare la condanna in carcere.
Recenti fonti di stampa, infatti, hanno denunciato come un simile intervento, lungi dal voler determinare maggiore efficienza del processo penale, possa tradursi di fatto in un «ennesimo assist all'impunità». Un caso noto alle cronache è, infatti, quello di un uomo di Venezia condannato in primo grado a sei anni di reclusione per abusi sessuali sulla figliastra di undici anni che in sede di concordato con rinuncia ai motivi in appello ha ottenuto una riduzione di oltre un terzo della pena, scesa a tre anni e otto mesi, il quale, di conseguenza, ha potuto accedere al beneficio della detenzione domiciliare.
Obiettivo della presente proposta di legge è, dunque, quello di ripristinare il catalogo di preclusioni relativo all'istituto del concordato con rinuncia ai motivi in appello, contenuto nel testo originario dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale, per escludere che esigenze deflative possano comportare un elevato rischio di impunità nei casi richiamati.
Per tale ragione, l'articolo 2 della presente proposta di legge dispone la reviviscenza del citato comma 2 dell'articolo 599-bis del codice di rito recante l'elenco dei delitti per i quali è precluso il concordato anche con rinuncia ai motivi in appello.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di procedibilità)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 582:
1) al primo comma, le parole «, a querela della persona offesa,» sono soppresse;
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1, e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa»;
b) all'articolo 605, il sesto comma è abrogato;
c) all'articolo 610, il terzo comma è abrogato;
d) all'articolo 614:
1) al terzo comma, dopo le parole «sei anni» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio»;
2) il quarto comma è abrogato;
e) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, n. 7, e 625»;
f) all'articolo 623-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 590-bis, primo comma, e 612, primo comma, si procede d'ufficio qualora ricorra taluna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma»;
g) all'articolo 649-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 634, primo comma, e 635, primo comma, si procede d'ufficio qualora ricorra taluna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 270-bis.1, primo comma, e 416-bis.1, primo comma».
Art. 2.
(Reviviscenza del comma 2 dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 98 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: «599-bis, comma 2» sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 599-bis del codice di procedura penale riacquista efficacia nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.